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Provvedimento del 27 ottobre 2016 [5856182]

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[doc. web n. 5856182]

Provvedimento del 27 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 451 del 27ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 18 febbraio 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Alberto Franchi e Fabio Buchicchio, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, con il quale il ricorrente, in qualità di erede della propria sorella defunta, ha chiesto la "consegna gratuita di copia di atti e documenti" riferiti al rapporto di conto corrente intercorso tra la stessa Banca e la de cuius, nonché la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti di ufficio e, in particolare, la nota del 26 febbraio 2016 con la quale l´Ufficio, nel chiarire preliminarmente l´alterità tra il diritto di ottenere copia di documentazione bancaria, regolato dall´art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB) e l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali, disciplinato dagli artt. 7 e ss. del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito "Codice", ha invitato il ricorrente, ai sensi dell´art. 148, comma 2, del Codice, a regolarizzare il ricorso producendo copia dell´istanza inviata al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e a trasmettere un nuovo atto di ricorso contenente l´indicazione del provvedimento richiesto al Garante;

CONSIDERATO che, nei termini indicati nella nota del 26 febbraio 2016, risulta pervenuto esclusivamente un interpello inoltrato al titolare successivamente alla presentazione del ricorso e, pertanto, inidoneo a sanare i vizi segnalati;

RILEVATA, conseguentemente, la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara l´inammissibilità del ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia