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Provvedimento del 27 ottobre 2016 [5856335]

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[doc. web n. 5856335]

Provvedimento del 27 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 449 del 27 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità il 29 settembre 2016 con il quale XY in qualità di fidejussore della Mandrocle s.r.l. (già, Ing Consulting s.r.l.) rappresentato e difeso dall´avv. Serafina Ceravolo, ribadendo le istanze già formulate ex art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto a Banca Nuova S.p.A.:

- il rilascio di copia del contratto di conto corrente e del conto anticipi fatture unitamente ai relativi estratti conto trimestrali, nonché dei contratti per l´acquisto di titoli, azioni e polizze, tutti sottoscritti dalla già Ing Consulting s.r.l. con la citata banca;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO che le istanze contenute nell´atto di ricorso e nel previo interpello hanno ad oggetto esclusivamente dati che riguardano non il ricorrente, bensì la società sopra indicata, la quale, pur non avendo sottoscritto l´odierno ricorso, risulta infatti aver sottoscritto, insieme al ricorrente, l´interpello preventivo;

CONSIDERATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice con esclusivo riferimento ai dati personali che riguardano l´interessato;

RILEVATO che fra le prerogative attribuite all´interessato dall´art. 7 del Codice rientra il diritto di chiedere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (da estrarre eventualmente secondo le modalità indicate nell´art. 10), ma non consente di chiedere direttamente il rilascio di copia della documentazione contenente i dati richiesti, come invece previsto, con riferimento alle informazioni bancarie, dall´art. 119 del Testo Unico Bancario;

CONSIDERATO peraltro che l´art. 40, comma 2, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, modificando le definizioni di "dato personale" ed "interessato" contenute nell´art. 4 del Codice, ha sottratto dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, fra cui le società a responsabilità limitata come la Mandrocle s.r.l.;

RITENUTO, tutto ciò premesso, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia