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Provvedimento del 12 ottobre 2016 [5867481]

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[doc. web n. 5867481]

Provvedimento del 12 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 424 del 12 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 23 maggio 2016 nei confronti di Unicredit S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gianluca Nargiso, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- l´accesso ai propri dati personali "messi a disposizione in copia fotostatica o su altro supporto durevole";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente ha riferito:

- di essere venuto a conoscenza, a seguito del respingimento di una sua richiesta di finanziamento, dell´esistenza di una segnalazione ai Sistemi di informazione creditizia (di seguito: "Sic") effettuata da Unicredit S.p.A. in relazione ad una carta di credito di cui lo stesso era stato titolare;

- di aver pertanto rivolto alla predetta società una specifica richiesta volta ad ottenere l´accesso ai propri dati personali e alcuni elementi informativi sul contratto in questione e sull´invio del previsto preavviso di segnalazione ai Sic;

- di aver ricevuto, in esito a tale richiesta, copia del contratto e l´assicurazione da parte di Unicredit S.p.A. di procedere alla cancellazione dalla banca dati dei Sic, ma non le ulteriori informazioni sui propri dati personali, ritenute rilevanti per valutare la proposizione di ulteriori azioni a propria tutela;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 luglio 2016 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 17 giugno e 7 luglio 2016 con le quali la resistente, nel trasmettere copia della documentazione contenente i dati personali del ricorrente, ha fra l´altro rappresentato, con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante):

- di non detenere informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di richiesta e già comunicate;

- di essersi attivata per la cancellazione delle segnalazioni dalle banche dati, immediatamente dopo aver ricevuto l´interpello da parte dell´interessato;

CONSIDERATO che con nota del 24 giugno 2016 il ricorrente nel prendere atto del riscontro fornito dalla resistente ha chiesto il "non luogo a procedere" e ha insistito per il rimborso delle spese;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro in merito;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a Unicredit S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del comportamento tenuto dalla resistente relativamente alla richiesta di cancellazione della segnalazione negativa e del successivo riscontro fornito alla ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a Unicredit S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia