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Provvedimento del 12 ottobre 2016 [5867531]

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[doc. web n. 5867531]

Provvedimento del 12 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 420 del 12 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 24 maggio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Crociata, nei confronti di Fondazione Camposanto Santo Spirito con il quale l´interessato, dipendente in quiescenza dell´Ente resistente, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano contenuti, in particolare, in alcuni documenti individuati dal medesimo, nonché la comunicazione degli stessi in forma intelligibile;

di conoscere la natura dei dati detenuti e le finalità del trattamento;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 luglio 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 giugno 2016 con la quale il resistente, nel rappresentare il fatto che "la moltitudine di documenti indicati nel ricorso di controparte (…) non rientrano nel disposto di cui all´art. 2220 c.c., con la conseguenza che la Fondazione non ha l´obbligo di tenuta contabile", ha comunque comunicato di aver dato incarico, tramite apposita delibera, ai soggetti responsabili dei settori interessati di esperire una verifica diretta ad accertare l´eventuale perdurante conservazione in archivio dei suddetti documenti;

VISTA la successiva nota del 6 ottobre 2016 con la quale la Fondazione ha dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver rinvenuto solo alcuni dei documenti richiesti dall´interessato, provvedendo a comunicare a quest´ultimo i dati personali che lo riguardano ivi contenuti;

CONSIDERATO che il ricorso avanzato dall´interessato può essere esaminato solo con riguardo alle istanze previamente esercitate con l´interpello rivolto al titolare, tra le quali non risultano comprese le richieste dirette ad ottenere informazioni in ordine alla natura dei dati detenuti ed alle finalità del trattamento, avanzate per la prima volta con l´atto introduttivo del procedimento;

RITENUTO, pertanto, in ordine a tali profili, di dover dichiarare l´inammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO, relativamente agli ulteriori profili, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente, nonché della parziale inammissibilità delle richieste avanzate;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiarare il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di conoscere la natura dei dati detenuti e delle finalità del trattamento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo agli ulteriori profili;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia