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Provvedimento del 10 novembre 2016 [5941711]

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[doc. web n. 5941711]

Provvedimento del 10 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 470 del 10 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 8 agosto 2016 da XY nei confronti di H3G S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") con nota del 13 luglio 2016, ha chiesto:

- di conoscere la fonte dalla quale è stato acquisito il proprio numero di telefono cellulare, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al relativo trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati, di responsabili e  di incaricati;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare, di avere ricevuto in data 13 luglio 2016, a distanza di poche ore, 3 sms di tipo promozionale - non sollecitati - sulla propria utenza cellulare da parte di H3G S.p.A., società alla quale, all´atto della sottoscrizione dell´abbonamento nel 2010, ha negato il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria del 12 settembre 2016 con la quale la società resistente ha rappresentato che:

- con nota del 21 luglio 2016 (allegata in copia) avrebbe fornito risposta alle richieste ex art. 7 del ricorrente confermando allo stesso che negli archivi interni non risultava registrato il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali e, in ogni caso, che, sulla base degli elementi forniti, non era in grado di portare a termine gli accertamenti interni avviati in ordine alla lamentata ricezione degli sms in questione;

- avendo appreso, successivamente alla ricezione del ricorso, il contenuto ed ulteriori informazioni relative a tali sms, ha accertato che i messaggi pubblicitari non sollecitati sarebbero stati inviati da un "Business agent" incaricato dello sviluppo delle campagne promozionali (nominato responsabile esterno del trattamento) il quale, per un mero errore di digitazione del numero telefonico, avrebbe trasmesso al ricorrente, anziché alla società richiedente, l´offerta commerciale in questione;

- all´esito delle verifiche, si è attivata affinché il ricorrente non riceva in futuro comunicazioni commerciali da eventuali Business Agent esterni;

- "in aderenza alla politica di massima attenzione verso la Clientela", intende riconoscere al ricorrente, una somma a titolo di rimborso forfettario delle spese del procedimento;

PRESO ATTO che a seguito di un accordo transattivo intervenuto fra le parti anche in ordine al rimborso delle spese del procedimento il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto dalla controparte;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sulla richiesta riguardante l´origine dei dati, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito;

RITENUTO, altresì, di dichiarare l´inammissibilità del ricorso in relazione alle restanti richieste, in quanto il titolare ha fornito riscontro sulle stesse in sede di interpello preventivo;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento, tenuto conto dell´accordo transattivo intervenuto fra le stesse;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta riguardante l´origine dei dati;

b) dichiara l´inammissibilità del ricorso in relazione alle restanti richieste;

c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia