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Provvedimento del 15 dicembre 2016 [5941870]

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[doc. web n. 5941870]

Provvedimento del 15 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 543 del 15 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 31 agosto 2016 da XY nei confronti di Rubidio SPV s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Colomba De Simone e Giuseppe Pecoraro, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione della segnalazione effettuata dalla citata società nei propri confronti alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 14 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota trasmessa in data 30 settembre 2016 e la successiva memoria del 4 ottobre 2016 con le quali Rubidio SPV s.r.l. ha dichiarato:

- di essere una società veicolo per la cartolarizzazione costituita ai sensi della legge n. 130/99 e di avere, in data 11 luglio 2013, acquistato un portafoglio di crediti in blocco, originati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., dalla S.A.R.C.- Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti (la quale li aveva acquisiti in data 18 febbraio 2005 dalla S.G.C.-Società Gestioni Crediti S.r.l., a sua volta cessionaria della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.);

- di aver provveduto agli obblighi di pubblicità dell´operazione di cartolarizzazione mediante pubblicazione dell´Avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana corredato dell´informativa prevista ai sensi dell´art. 13;

- di vantare nei confronti del ricorrente un credito, acquisito nell´ambito del predetto portafoglio e riferito a rapporti originati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., derivante dallo scoperto di conto corrente n.*** e dall´utilizzo delle carte di credito Top Card Visa BNL n.*** e CartaSì n.***(il cui saldo è stato addebitato sul suddetto conto corrente);

- che tale credito è stato azionato mediante decreto ingiuntivo n. 3521/1995 emesso dalla Pretura di Bologna in data 23 agosto 1995 contro il quale il ricorrente non ha proposto opposizione nei termini di legge;

- che tale credito è tuttora certo ed esigibile, essendo stata la prescrizione decennale interrotta con le lettere di costituzione in mora trasmesse dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e S.G.C.-Società Gestioni Crediti S.r.l. con raccomandata a.r. del 18 febbraio 2005 (ricevuta in data 22 marzo 2005), e successivamente dalla lettera raccomandata del 16 giugno 2010 trasmessa al ricorrente dalla S.G.C.-Società Gestioni Crediti S.r.l., in qualità di mandataria  S.A.R.C.- Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti (ricevuta in data 22 giugno 2010);

- che in ogni caso, "la presunta prescrizione del credito rimasto inadempiuto diventa ostativa alla segnalazione "a sofferenza" in C.R. solo se e quando vengano accertati, nelle competenti sedi, gli effetti estintivi eccepiti;

- che a tutt´oggi non risulta onorato il credito vantato dalla Rubidio SPV s.r.l. nei confronti del ricorrente;

- che la società resistente è pertanto tenuta a segnalare alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia, nelle apposite sezioni e categorie, le informazioni relative al ricorrente e al credito "a sofferenza" in questione, in virtù degli obblighi in tal senso previsti del Testo Unico Bancario a carico delle banche e degli intermediari finanziari di cui all´art. 106 del Testo Unico Bancario;

- che, trattandosi di una comunicazione prevista dalla legge, la resistente può prescindere dal consenso dell´interessato, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. a), del Codice;

VISTA la nota del 5 ottobre 2016 con la quale il ricorrente ha sostenuto:

- che il contenzioso in oggetto nasce dal citato decreto ingiuntivo n. 3521 del 23 agosto 1995 notificato al ricorrente in data 8 settembre 1995 contro il quale il ricorrente non ha proposto opposizione, "a causa delle tragiche condizioni economiche, conseguenti ad un suo infortunio sul lavoro";

- che la lettera raccomandata del 18 febbraio 2005 con la quale la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. gli notificava la costituzione in mora e l´intimazione di pagamento in favore della cessionaria S.G.C.-Società Gestioni Crediti S.r.l. non gli sarebbe mai pervenuta;

- che il credito in questione sarebbe prescritto posto che al ricorrente è pervenuta esclusivamente la lettera raccomandata a.r.  del 16 giugno 2010 (ricevuta il 22 giugno 2010) contenente l´atto di costituzione in mora ed intimazione di pagamento trasmesso dalla S.G.C.-Società Gestioni Crediti S.r.l. per conto della S.A.R.C.- Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti che è stata tuttavia notificata oltre il termine decennale di prescrizione maturato il 28 ottobre 2005;

- di aver formalmente eccepito l´effetto interruttivo dell´avvenuta prescrizione del credito con lettera raccomandata del 16 agosto 2010 indirizzata alla S.G.C.-Società Gestioni Crediti S.r.l.;

-  che l´attuale segnalazione a proprio carico alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia sarebbe pertanto effettuata in modo illecito trattandosi di un credito prescritto che la resistente ai sensi della Circolare n. 139 dell´11 febbraio 1991 – 15° aggiornamento del giugno 2016 non è tenuta a segnalare;

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi presso gli uffici del Garante in data 11 ottobre 2016 nel corso della quale il ricorrente ha sostenuto che:

-  la raccomandata ricevuta in data 22 marzo 2005 non conteneva la lettera del 18 febbraio 2005 della Banca nazionale del lavoro S.p.A. bensì esclusivamente la lettera della S.G.C.-Società Gestioni Crediti S.r.l., non datata e firmata solo meccanograficamente, che non avrebbe i requisiti richiesti dalla normativa per la formale costituzione in mora;

CONSIDERATO che, nel corso della stessa audizione, la resistente ha affermato che:

-  la raccomandata ricevuta dal ricorrente in data 22 marzo 2005 conteneva sia la lettera del 18 febbraio 2005 di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella quale, nell´informare il ricorrente di aver ceduto il credito alla S.G.C.-Società Gestioni Crediti S.r.l., lo si costituiva in mora intimando il pagamento nei confronti della cessionaria, sia la comunicazione della S.G.C.-Società Gestioni Crediti S.r.l., recante la dicitura "Milano data della raccomandata", con la quale oltre a fare espressamente riferimento nel primo capoverso all´unita lettera della cedente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la società intimava al ricorrente il pagamento dell´importo indicato entro un preciso termine,

- l´effetto interruttivo della prescrizione sarebbe stato pertanto pienamente provato;

VISTA la nota trasmessa in data 15 ottobre 2016 con la quale il ricorrente - nel convenire con controparte che l´accertamento dell´avvenuta prescrizione, per aver effetto nel caso di specie, sia rimesso al giudice ordinario - ha chiesto che la resistente rettifichi la segnalazione in Centrale dei Rischi modificando i codici identificativi del rapporto con l´indicazione di "rapporto contestato";

VISTA la nota del 21 novembre 2016 con la quale la resistente:

-  ha ribadito che la stessa comunicazione della S.G.C.-Società Gestioni Crediti S.r.l. –ricevuta dal ricorrente il 22 marzo 2005 per sua espressa ammissione- avrebbe i requisiti della formale costituzione di mora ed intimazione di pagamento con i conseguenti effetti interruttivi;

- ha sostenuto che il credito oggetto di segnalazione sarebbe stato cristallizzato nel suddetto decreto ingiuntivo e non è stato fatto oggetto di opposizione in un giudizio di merito da parte del ricorrente il quale sarebbe pertanto decaduto da ogni diritto di contestazione;

RILEVATO che il trattamento dei dati del ricorrente riferiti alla segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia effettuata dalla società resistente non risulta illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53 comma 1, lett. b) d.lgs. n. 385 del 1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti);

RILEVATO che, nel corso dell´istruttoria – tenuto conto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dalla società resistente, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e di quanto depositato in atti – non sono emersi elementi tali da far ritenere che la segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d´Italia sia avvenuta in violazione di legge;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso e, in conseguenza, ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia