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Provvedimento del 15 dicembre 2016 [5946165]

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[doc. web n. 5946165]

Provvedimento del 15 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 538 del 15 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 8 settembre 2016, presentato da XY, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Angela Mia Pisano, nei confronti delle seguenti testate giornalistiche: "La Gazzetta di Viareggio"; "La Gazzetta di Lucca"; Lo Schermo srl; "Calvi Risorta News"; Finegil Editoriale S.p.a in qualità di editore de "Il Tirreno (ed. Versilia-Livorno-Lucca)", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di prescrivere al titolare le misure opportune o necessarie  per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

- di disporre il blocco o vietare in tutto o in parte il trattamento che risulta illecito o non corretto, poiché in considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento e degli effetti che può determinare, vi è concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l´interessato;

- di vietare in tutto o in parte il trattamento dei dati relativi a singoli soggetti o categorie di soggetti "che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha evidenziato:

- di essersi reso responsabile, appena raggiunta la maggiore età, di alcuni furti nella zona in cui vive, episodi ai quali è stata data diffusione da diverse testate giornalistiche che hanno riportato "con dovizia di particolari nome, cognome, status patrimoniale della famiglia affidataria, ed infine … la tendenza al consumo di droga";

- che, nonostante nel corso di procedimenti giudiziari che si sono succeduti nel tempo, abbia visto la propria "condotta venir assolta"  e non sia "mai stata fatta menzione del suo utilizzo di sostanze stupefacenti", dette informazioni pregiudizievoli sono state inserire nei motori di ricerca, procurandogli notevoli difficoltà soprattutto in ambito lavorativo, sino a causargli la perdita di molte occasioni di lavoro;

- che il trattamento dei dati per finalità giornalistiche deve comunque rispettare i principi di proporzionalità e non eccedenza, rispetto all´esercizio del dovere di cronaca, di veridicità dei fatti e di reale interesse pubblico alla notizia, contemperando le finalità giornalistiche con il diritto all´oblio degli interessati ed evitando che la permanenza in internet di dati e informazioni risalenti nel tempo determini una lesione dei diritti previsti dal Codice, eventualità questa che può verificarsi in occasione della ripubblicazione di vecchi articoli a distanza di tempo riguardanti notizie che, anche se in origine legittimamente pubblicate, possono poi risultare incomplete;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le dichiarazioni trasmesse dai titolari del trattamento sotto indicati (in relazione alle quali gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e in particolare:

- la nota del 5 ottobre 2016 con la quale la Finegil Editoriale S.p.A., nel rilevare la liceità del contenuto degli articoli, peraltro oggi inseriti nell´archivio storico del quotidiano, ha rappresentato:

• di avere effettuato "la c.d. interdizione dell´indicizzazione degli articoli di interesse del [ricorrente] rinvenibili ai link indicati dal ricorrente";

• di avere altresì provveduto a disabilitare l´accesso a tali articoli mediante l´interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "Robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol";

• che, al fine di assicurare con maggiore probabilità che l´indicizzazione degli articoli venga rimossa dai motori di ricerca "ha associato all´utilizzo del file "Robots.Txt" l´uso dei "Robots Meta Tag", prevedendo una operatività combinata dei due strumenti";

- la nota del 6 ottobre 2016 con la quale Lo Schermo srl ha dichiarato la propria disponibilità a rimuovere l´articolo, pur essendo, allo stato, riportate nell´articolo stesso solo le iniziali del ricorrente e il luogo di residenza;

- la nota del 21 ottobre 2016 con la quale la testata giornalistica on line "Calvi Risorta News.it" ha rappresentato:

• di non avere mai ricevuto alcuna sentenza di assoluzione relativa al ricorrente "per procedere ad un´eventuale rettifica";

• che l´articolo in questione riporta solo quanto contenuto nel comunicato stampa trasmesso dalla Questura di Lucca e, comunque la redazione ha già provveduto a rimuovere il nome completo del ricorrente, inserendo "solo le sigle";

PRESO ATTO che da parte de "La Gazzetta di Viareggio" e "La Gazzetta di Lucca", facenti capo allo stesso direttore responsabile, non è pervenuto, nel corso del procedimento, alcun riscontro all´Autorità entro il termini indicati nelle comunicazioni inviate il 21 settembre e il 14 novembre;

PRESO ATTO che, con nota del 6 dicembre 2016, il ricorrente, nell´inviare alcune sentenze emesse dal Tribunale di Lucca nei suoi confronti e, in particolare: a) un decreto di rigetto della richiesta misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del 15 dicembre 2015; b) la sentenza n. 2404 del 23 dicembre 2015; c) la sentenza n. 1871 del 25 ottobre 2013, nonché d) lo stralcio di altra sentenza datata 21 aprile 2016, ma priva del relativo numero e dell´attestazione di deposito, ha dichiarato che quelle  "di assoluzione […] sono da considerarsi riferibili ai fatti narrati negli articoli di giornale online di cui è ricorso"

RILEVATO, tutto ciò considerato, di dover preliminarmente dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti dei titolari che hanno deciso di accogliere sostanzialmente le richieste del ricorrente deindicizzando o limitando la citazione dello stesso alle semplici iniziali anagrafiche;

RICONOSCIUTO poi, con riguardo al merito della vicenda, che, come più volte affermato dal Garante, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

CONSIDERATO con specifico riferimento al caso in esame che:

- le notizie che coinvolgono il ricorrente si riferiscono a fatti avvenuti negli anni 2012 e 2013, quindi ad un periodo relativamente recente;

- le sentenze prodotte dal ricorrente, peraltro anch´esse adottate in tempi molto recenti, non forniscono sufficiente prova di riferirsi effettivamente ai fatti rappresentati negli articoli contestati;

RILEVATO, pertanto, che il trattamento posto in essere dalle citate testate giornalistiche non risulta di per sé illecito essendo riferito a fatti rispetto ai quali può ritenersi ancora sussistente l´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia in ragione dell´attualità dei fatti e di vicende processuali rispetto alle quali, allo stato non è possibile definire con certezza la loro completa definizione;

RITENUTO quindi che, alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle risultanze istruttorie, il ricorso debba essere dichiarato infondato;

RILEVATO tuttavia che il ricorrente, qualora la vicenda abbia registrato o registri positivi elementi a proprio favore può senz´altro esercitare nei confronti delle testate giornalistiche il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli in questione, allegando idonea documentazione a sostegno;

RITENUTO che, in ragione della dichiarata infondatezza del ricorso, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del  procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere nei confronti dei titolari che, nei termini di cui in premessa, abbiano deciso di riscontrare positivamente le richieste del ricorrente;

b) dichiara il ricorso infondato;

c) compensa fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia