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Provvedimento del 7 dicembre 2016 [5946484]

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[doc. web n. 5946484]

Provvedimento del 7 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 520 del 7 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 settembre 2016 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Sylos Ivone, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riguardanti i rapporti bancari intrattenuti con la resistente dalla figlia defunta, indicando a titolo esemplificativo "i contratti bancari, assicurativi, finanziari e di investimento in genere, anche estinti o sostituiti con altre forme di investimento (…), copie degli estratti dei conti correnti bancari accesi (…) a suo nome o cointestati, con indicazione specifica dei saldi alla data del 20.8.2014, copie delle contabili di cassa e degli assegni emessi per un valore superiore ad € 1.000";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

la de cuius, dipendente e correntista della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ha nominato erede universale il proprio coniuge, con testamento olografo pubblicato il 24 settembre 2014, "pretermettendo integralmente dalla successione [l´odierna ricorrente] madre e legittimaria ex art. 544 cod. civ.";

la conoscenza dei dati indicati costituisce condizione necessaria al fine di "appurare la consistenza patrimoniale della defunta [ed] esperire azione di riduzione e lesione di legittima";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente: a) la nota del 27 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 21 ottobre 2016, nonché c) la nota datata 14 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 14 ottobre 2016 con la quale Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha rilevato che:

le istanze avanzate nel tempo dall´interessata non risultano riconducibili al solo ambito di quelle di cui all´art 7 del Codice, presentando altresì profili ascrivibili alla diversa richiesta di copia di documentazione bancaria esperibile ai sensi dell´art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, contenente il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (di seguito TUB), "con inevitabili risvolti in punto di soggetti legittimati ad avanzare la stessa", tra i quali non risulta compresa la situazione giuridica facente capo all´interessata;

essendo comunque ravvisabile in capo alla medesima "un interesse meritevole di tutela all´accesso ai dati del de cuius" secondo le previsioni di cui all´art. 9 del Codice, la relativa istanza risulta comunque valutabile ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in funzione di ciò si è provveduto a trasmettere all´interessata un prospetto indicante "la consistenza patrimoniale del[la] de cuius, informando di tutti i rapporti bancari riferibili" alla medesima e dichiarando altresì la disponibilità a comunicare gli ulteriori dati richiesti;

VISTA la nota del 20 ottobre 2016 con la quale la ricorrente ha rilevato che:

"le valutazioni espresse da BNL (…) a sostegno del diniego alla consegna della documentazione (…) sono assolutamente illegittime ed infondate" tenuto conto del fatto che, "come emerge dalla documentazione in atti, le domande [proposte] (…) si fondano esclusivamente sul Codice";

il riscontro fornito dalla banca "mediante l´invio di un sintetico prospetto riassuntivo di tutti i rapporti nominativi accesi, intestati o cointestati con il saldo alla data di decesso della de cuius, risulta incompleto in quanto, per espressa dichiarazione del titolare del trattamento, non sono stati forniti gli estratti conto e le movimentazioni bancarie relative ai rapporti intrattenuti (…) con la banca, nonché tutte le altre informazioni chieste inerenti rapporti assicurativi e/o finanziari, ovviamente con oscuramento dei dati riguardanti soggetti terzi";

VISTO il verbale di audizione del 21 ottobre 2016 nel corso della quale la resistente ha manifestato la propria disponibilità a trasmettere alla ricorrente i dati richiesti, previo eventuale contatto con il legale che la rappresenta nel corso del presente procedimento al fine di individuare le modalità ritenute più idonee;

VISTA la nota del 3 novembre 2016 con la quale l´interessata, nel ribadire le istanze avanzate con l´atto di ricorso, ha rilevato che "la comunicazione del 17.10.2016 di BNL non ha fornito alcun chiarimento stante l´immotivato e persistente rifiuto della resistente di fornire i dati richiesti", precisando altresì che alla generica disponibilità manifestata in sede di audizione non è seguita alcuna iniziativa concreta volta a soddisfarne l´interesse;

RILEVATO che occorra, preliminarmente, richiamare la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 del TUB e la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessata contenuti nei medesimi documenti;

RILEVATO ALTRESÌ, con riferimento a quest´ultima istanza, che l´art. 10 del Codice prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, con esclusione dei dati riferiti a terzi; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del medesimo senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali in quanto l´interessata, pur avendo inviato alla banca una prima istanza, datata 31 marzo 2016, nella quale veniva avanzata richiesta di consegna di documentazione bancaria, ha poi rinnovato la stessa, in data 27 aprile 2016, facendo esplicito riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, nello specifico, all´art. 9 del Codice;

CONSIDERATO pertanto che, nel caso di specie, l´interessata, in qualità di legittimario pretermesso, ha diritto di accedere gratuitamente, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, a tutti i dati personali relativi ai rapporti intrattenuti dalla de cuius con l´istituto di credito, con esclusione dei soli dati riferiti a terzi;

RILEVATO che la resistente, a fronte della disponibilità manifestata in più occasioni, ha, di fatto, comunicato all´interessata solo una parte dei dati richiesti - ovvero quelli inerenti la consistenza del patrimonio della de cuius al momento del decesso, nonché i dati identificativi di tutti i rapporti bancari riferibili alla medesima - omettendo tuttavia di fornire le ulteriori informazioni indicate nell´atto introduttivo del procedimento, quali quelle relative ai dati contenuti negli estratti conto, nelle movimentazioni bancarie, nonché quelle riguardanti eventuali rapporti finanziari ed assicurativi alla stessa riconducibili;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di comunicare alla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i  dati non ancora resi noti riferiti ai rapporti intrattenuti dalla de cuius con la resistente, con particolare riguardo a quelli contenuti nella documentazione bancaria individuata a titolo esemplificativo nell´atto introduttivo del procedimento, previo oscuramento di eventuali dati riferiti a terzi;

RITENTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, con riguardo ai dati comunicati dal titolare del trattamento nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito dal titolare del trattamento nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento e previo oscuramento di eventuali dati riferiti a terzi, i dati non ancora ad essa resi noti riferiti ai rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius, con particolare riguardo a quelli contenuti nella documentazione bancaria individuata a titolo esemplificativo nell´atto introduttivo del procedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai dati bancari comunicati nel corso del procedimento;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quaranta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia