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Provvedimento del 1° dicembre 2016 [5951656]

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[doc. web n. 5951656]

Provvedimento del 1° dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 512 del 1° dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità il 2 novembre 2016 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con il quale XY, XX, YY, KW, ZX, QW e ZZ, in proprio e in qualità di eredi di JJ, KJ, e HJ, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio ed Angelo Cavaliere,  ribadendo le istanze già formulate ex art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), hanno chiesto:

- la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella documentazione relativa al conto corrente intrattenuto dal promotore finanziario dei defunti presso la filiale *** della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che le richieste dei ricorrenti trovano origine nell´esigenza di verificare, anche attraverso l´esibizione o la consegna della relativa documentazione, il versamento sul suddetto conto, nel periodo dal 2001 al 2005, di assegni dei defunti di  cui il promotore avrebbe falsificato le firme allo scopo di appropriarsi indebitamente di somme di loro spettanza;

CONSIDERATO che l´art. 7, in combinato disposto con l´art. 9 comma 3 del Codice, attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali relativi al defunto che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento ma non consente di accedere ai dati personali riferiti ai terzi;

CONSIDERATO come emerso anche dalla documentazione depositata in atti che le richieste formulate con l´interpello preventivo ed il successivo ricorso hanno ad oggetto i dati riferiti alla movimentazione bancaria di un soggetto terzo, il promotore finanziario, nei confronti del quale è stata sporta denuncia nel 2007;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni che il ricorso vada dichiarato inammissibile, ai sensi del richiamato art. 148 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia