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Provvedimento del 1° dicembre 2016 [5951986]

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[doc. web n. 5951986]

Provvedimento del 1° dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 510 del 1° dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 7 ottobre 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Rosanna G. Bisceglie, nei confronti di Crif S.p.A. con il quale il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto:

- di ottenere la cancellazione dell´informazione creditizia di tipo negativo riferita ad un finanziamento stipulato per l´acquisto di un´automobile a rate;

- la liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha sostenuto che:

- non può essere ritenuto responsabile del mancato pagamento della rata finale del finanziamento, attesa l´impossibilità di adempiere dovuta al fallimento della concessionaria dove aveva acquistato l´automobile, nonché all´assenza di qualsivoglia comunicazione da parte della finanziaria nonostante i ripetuti tentativi di contatto dell´interessato;

- la segnalazione al sistema di Crif S.p.A. sarebbe illegittima in quanto non preceduta dall´invio all´interessato del preavviso di imminente registrazione presso i sistemi di informazione creditizia previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta di settore;

- i dati in questione avrebbero dovuto essere cancellati non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto e dunque alla data del 26 settembre 2015;

- la segnalazione in questione sta causando notevoli danni alla reputazione economica del ricorrente, non ultimo il rifiuto della concessione di un mutuo per l´acquisto di un immobile;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 2 novembre 2016 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di aver provveduto, su richiesta della finanziaria, alla cancellazione del "peggior stato segnalato" in relazione al rapporto;

VISTA la memoria dell´8 novembre 2016 con la quale il ricorrente ha espresso perplessità in ordine al riscontro fornito dalla controparte, atteso che controparte non avrebbe, a proprio parere, confermato l´avvenuta cancellazione definitiva della segnalazione negativa in questione;

VISTA la nota dell´11 novembre 2016 con la quale Crif S.p.A. ha ribadito:

- di aver provveduto ad azzerare i ritardi nei pagamenti ed a cancellare il peggior stato segnalato "(Stato: In contenzioso/incaglio)";

- attualmente il finanziamento oggetto del presente ricorso risulta censito nel sistema di informazioni creditizie di Crif privo di segnalazioni negative come risulta dal report allegato in copia;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto nei sensi richiesti dall´interessato nell´atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Crif S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a carico di Crif S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia