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Trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti - 15 dicembre 2016 [5971199]

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[doc. web n. 5971199]

Trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti - 15 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 533 del 15 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO, in particolare, l´articolo 4, comma 1, lett. e), del Codice, contenente la definizione di "dati giudiziari";

VISTA la richiesta di Gemeaz Elior S.p.A. volta ad ottenere, ai sensi dell´articolo 41 del Codice, l´autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari di "tutti i dipendenti a contatto con i minori (educatori, coordinatori, cuochi ed ausiliari) operanti presso gli asili nido da essa gestiti nonché di chi dovrà ricoprire tale ruolo" e di poter essere autorizzata ad acquisire "in via periodica (ogni due anni) da tali soggetti il certificato penale del casellario […] ed il certificato dei carichi pendenti" richiesti dall´interessato ovvero, in via subordinata, il solo certificato penale del casellario richiesto dall´interessato ovvero ancora di acquisire i predetti certificati con le modalità che il Garante vorrà indicare;

VISTE le precisazioni fornite dalla società in ordine alla tipologia dei dati giudiziari che sarebbero oggetto del prospettato trattamento in relazione alla finalità indicata e le modalità con le quali si intende trattare i dati eventualmente acquisiti (cfr., istanza, in atti);

CONSIDERATO che tale richiesta di autorizzazione viene giustificata dalla società in quanto:

a. il quadro normativo vigente consente al datore di lavoro di conoscere "solamente alcuni titoli di reato" ma non altri "di altrettanta gravità […] o comunque di alto allarme sociale specie se commessi da un soggetto che ha quotidiano e continuo contatto con infanti" (cfr. p. 5 istanza);

b. tali informazioni devono essere chieste dal datore di lavoro mediante apposito certificato del casellario giudiziale "solo in relazione alle persone che si stanno per assumere ma non anche in relazione a chi è già assunto";

c. "la richiesta deve essere effettuata un´unica volta, escludendo così la possibilità di effettuare un monitoraggio sull´insorgere di indizi e indici di pericolosità";

CONSIDERATO che, ai sensi dell´articolo 27 del Codice, i soggetti privati possono trattare i dati giudiziari  soltanto se autorizzati da espressa disposizione di legge o da provvedimento  del  Garante  che  specifichino  le finalità di rilevante interesse  pubblico  del  trattamento,  i  tipi  di  dati  trattati  e di operazioni eseguibili;

VISTA  l´autorizzazione  del  Garante  n.  7/2014  al  trattamento  dei  dati  a carattere  giudiziario  da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e  di soggetti  pubblici  (pubblicata  in G.U. n.  301  del  30 dicembre  2014e  in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3632788);

CONSIDERATO che la predetta autorizzazione consente  ai  soggetti  che sono  parte  di  un  rapporto  di  lavoro  o  che  comunque  utilizzano  prestazioni lavorative di trattare dati giudiziari riferibili a coloro i quali "hanno assunto  o intendono  assumere  la qualità  di  lavoratori  subordinati" nella misura in cui il trattamento sia  "indispensabile  per[...] adempiere  o  esigere  l´adempimento  di specifici  obblighi  o  eseguire  specifici  compiti  previsti  da  leggi,  dalla  normativa comunitaria,  da  regolamenti  o  da  contratti  collettivi, anche  aziendali" e "ai  soli  fini della gestione del rapporto di lavoro" (cfr. capo I, nn.1 e 2 autorizzazione cit.);

RILEVATO che non sussiste alcuno dei presupposti indicati nella predetta autorizzazione – in particolare la previsione, eventualmente nei contratti collettivi, anche aziendali, di specifici obblighi o compiti ai quali il trattamento dei dati sia funzionale-  e che non sussistono gli estremi per emanare una autorizzazione specifica nei confronti della richiedente. Il Garante ha già, infatti, precisato nella predetta autorizzazione n. 7/2014 che «si riserva l´adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione» e che «Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative prescrizioni, salvo che, ai sensi dell´art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione». Il trattamento al quale la richiedente fa riferimento è espressamente considerato nell´autorizzazione in questione (Capo I, Rapporti di lavoro) e non sono state rappresentate, né sono altrimenti emerse dall´istruttoria svolta, circostanze particolari o situazioni eccezionali tali da consentire un trattamento difforme rispetto a quanto generalmente previsto;

RITENUTO, inoltre, che nemmeno sarebbe possibile autorizzare l´istante ad una richiesta diretta del certificato penale e di quello dei carichi pendenti nei termini descritti nell´istanza, non essendo tale richiesta prevista, nei medesimi termini, dal D.P.R. n. 313/2002 (recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti») e non potendo il Garante individuare, in contrasto con la normativa vigente, nuove ipotesi di accesso diretto ai predetti dati giudiziari;

RITENUTO pertanto che,  alla  luce  del  quadro  normativo  vigente e allo stato degli atti, non sussistono i presupposti previsti dalla normativa vigente per autorizzare il trattamento  dei  dati  giudiziari  nei  termini prospettati nella richiesta formulata dalla società;

VISTI gli artt. 27 e 41 del Codice;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rigetta l´istanza di autorizzazione formulata da Gemeaz Elior S.p.A. relativa al trattamento dei dati giudiziari dei propri dipendenti nei termini di cui in motivazione.

Roma, 15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia