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Provvedimento del 10 novembre 2016 [5971564]

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[doc. web n. 5971564]

Provvedimento del 10 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 469 del 10 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 luglio 2016 da XY rappresentato e difeso dall´avv. Pietro Rosso, nei confronti di Sara Assicurazioni S.p.A. con il quale l´interessato, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con riferimento al sinistro n. ********* avvenuto il 13 gennaio 2016, ha chiesto di ottenere:

- la conferma dell´esistenza dei propri dati personali detenuti dalla società resistente, la loro origine e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché del rappresentante eventualmente designato ai sensi dell´art. 5, comma 2, del Codice e dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati;

- la cancellazione dei propri dati personali, eventualmente detenuti dalla resistente;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 ottobre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 21 luglio 2016 con la quale la società resistente -nel rappresentare di non avere risposto all´istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice,  in quanto "per un mero disguido" questa non era pervenuta all´ufficio competente- ha fornito riscontro alle richieste avanzate dall´interessato e ha dichiarato che provvederà alla cancellazione dei dati a questi riferiti "non appena saranno decorsi i termini normativi per la conservazione documentale a fini legali e contabili";

PRESO ATTO della nota del 1° agosto 2016 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro ottenuto e nel dirsi pertanto disponibile a considerare "cessata la materia del contendere", ha richiesto, ai fini delle spese del procedimento, l´applicazione del principio della "soccombenza virtuale";

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Sara Assicurazioni S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Sara Assicurazioni S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e dell´art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia