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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Unione Comunale del Chianti fiorentino - 24 novembre 2016 [6018315]

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[doc. web n. 6018315]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Unione Comunale del Chianti fiorentino - 24 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 494 del 24 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Garante ha definito un procedimento amministrativo a seguito di una segnalazione, con il quale è stato accertato che l´Unione Comunale del Chianti fiorentino C. Fisc. 94188150489, con sede in Barberino Val D´Elsa (Fi), via Cassia n. 49, ha pubblicato sul proprio sito web la "Graduatoria pacchetto scuola 2010-2013", nella parte in cui contiene dati personali dei soggetti non ammessi al beneficio economico e nella parte in cui sono indicate informazioni non necessarie all´individuazione dei soggetti beneficiari, con ciò determinando una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto stabilito dall´art. 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale n. 3590/82514 del 5 febbraio 2014 con cui è stata contestata all´Unione Comunale del Chianti fiorentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva del 7 marzo 2014 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con la quale l´Unione Comunale del Chianti fiorentino ha rilevato come l´Ufficio del Garante, quale organo accertatore, non abbia provveduto a notificare il verbale di contestazione in argomento entro il termine di novanta giorni dall´accertamento dell´illecito, in attuazione di quanto previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981, atteso che "(…) già al momento della segnalazione (…) o, al più il 7 gennaio 2013, quando è pervenuta la prima richiesta di chiarimenti, il Garante (…) avrebbe potuto(e dovuto) chiudere l´istruttoria e disporre la contestazione (…). A tutto concedere (…) con la prima risposta dell´Unione  del 28 gennaio 2013(…) il Garante avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno dei presupposti de quibus. Al più, l´accertamento si sarebbe dovuto perfezionare con la seconda risposta dell´Amministrazione del 30 settembre 2013, emessa a seguito di rinnovata sollecitazione". Peraltro, sul punto, ha osservato come "(…) Il tempo trascorso dall´inizio dell´attività istruttoria, cominciata il 19 settembre 2012, e la notifica della contestazione è assai lungo e non è giustificato dalla necessità di compiere indagini complesse, posto che, come già evidenziato, l´accertamento si è svolto con il semplice reperimento delle graduatorie sul sito web dell´Unione e con la successiva individuazione dei presupposti normativi applicabili alla fattispecie". Inoltre, circa l´infondatezza della contestazione che ci occupa, ha rilevato come "Già nel corso del lungo accertamento compiuto dal Garante l´Amministrazione ha dato conto dei presupposti normativi che facoltizzano il trattamento dei dati in oggetto, che possono essere così ricostruiti: l´art. 7 della legge regionale Toscana 26 luglio 2002, n. 32(…); il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (…)";

LETTO il verbale di audizione, svoltasi il 10 novembre 2014, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui l´Unione Comunale del Chianti fiorentino, nel ribadire quanto esposto nella predetta memoria difensiva, ha osservato come "(…) l´art. 162 c. 2-bis del Codice, per la sua formulazione, prevede la ricorrenza degli elementi, fra cui quello soggettivo, previsti dall´art. 167 del Codice, nella specie di dolo specifico, da ritenersi in tale occasione del tutto insussistente";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte dall´Unione Comunale del Chianti fiorentino non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento.

Risulta privo di pregio quanto argomentato relativamente allo spirare del termine di cui all´art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981, atteso che il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione e questa deve intendersi come la data in cui sono stati acquisiti (e valutati dall´organo accertatore) tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo (ex multis Cass. Civ. 12830/06). Nel caso in esame, l´Unione Comunale del Chianti fiorentino ritiene erroneamente che l´accertamento della violazione contestata potesse perfezionarsi, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, "(…) al momento della segnalazione (…) o, al più il 7 gennaio 2013, quando è pervenuta la prima richiesta di chiarimenti (…)", che invece sono, il primo l´atto di apertura del procedimento amministrativo della segnalazione e il secondo l´atto istruttorio del procedimento amministrativo della medesima segnalazione volto a raccogliere quegli elementi necessari alle valutazioni del caso. Parimenti erroneo risulta essere l´assunto in base al quale "(…) con la prima risposta dell´Unione  del 28 gennaio 2013(…) il Garante avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno dei presupposti de quibus. Al più, l´accertamento si sarebbe dovuto perfezionare con la seconda risposta dell´Amministrazione del 30 settembre 2013, emessa a seguito di rinnovata sollecitazione", atteso che le citate note di riscontro dell´Unione Comunale del Chianti fiorentino del 28 gennaio e 30 settembre 2013 sono quelle con le quali sono stati forniti, per essere valutati, gli elementi richiesti. La violazione, così come espressamente indicato nel verbale di contestazione in argomento, è stata accertata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, con la nota n. 724 del 10 gennaio 2014 di chiusura del procedimento amministrativo della segnalazione, all´esito dell´articolata attività istruttoria posta in essere dall´Ufficio e delle conseguenti valutazioni in ordine alla illiceità del trattamento dei dati effettuato. Il Dipartimento attività ispettive e sanzioni ha proceduto, pertanto, a notificare la contestazione nel rispetto del termine previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981 ovvero in data 5 febbraio 2014.

Riguardo i "(…) presupposti normativi che facoltizzano il trattamento dei dati in oggetto (…)" (art. 7 della legge regionale Toscana 26 luglio 2002, n. 32 e decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118), si rileva come quanto disposto nelle citate norme non consenta di superare, alla luce di quanto argomentato nella nota n. 724 del 10 gennaio 2014 di chiusura del procedimento amministrativo della segnalazione, il divieto di diffusione di dati di cui all´art. 19, comma 3 del Codice. Pertanto, in ragione del fatto che le argomentazioni prodotte non abbiano fornito alcun elemento ulteriore rispetto a quanto preso in considerazione dall´Autorità nella menzionata nota con la quale è stata accertata la violazione di che trattasi e che tale nota, quale atto conclusivo del procedimento menzionato, non è stata impugnata in sede giurisdizionale ai sensi dell´art. 152 del Codice, devono essere ribadite le valutazioni in essa contenute, sulla scorta delle quali non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981.

RILEVATO, pertanto, che l´Unione Comunale del Chianti fiorentino ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) del Codice, pubblicando, sul proprio sito web la "Graduatoria pacchetto scuola 2010-2013", nella parte in cui contiene dati personali dei soggetti non ammessi al beneficio economico e nella parte in cui sono indicate informazioni non necessarie all´individuazione dei soggetti beneficiari, con ciò determinando una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto stabilito dall´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all´Unione Comunale del Chianti fiorentino C. Fisc. 94188150489, con sede in Barberino Val D´Elsa (Fi), via Cassia n. 49, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia