g-docweb-display Portlet

Trattamento di dati da parte dell'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera impiegata nelle attività di ricostruzione post-sisma in Abruzzo - 12 gennaio 2017 [6033934]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6033934]

Trattamento di dati da parte dell´Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera impiegata nelle attività di ricostruzione post-sisma in Abruzzo - 12 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 2 del 12 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, del dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta dell´ Istituto Nazionale per la previdenza sociale, inoltrata all´Ufficio unitamente alla Prefettura de L´Aquila e integrata in data 28 ottobre 2016, con la quale si richiede di potersi avvalere dell´esonero dall´obbligo di rendere l´informativa in forma individuale agli interessati, secondo quanto previsto dall´art. 13, co. 5, del Codice con riferimento alla trasmissione all´Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera, istituito presso la medesima Prefettura, di alcuni dati personali, riferiti alle imprese e ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione post-sisma in Abruzzo, per consentire all´Osservatorio di svolgere le sue attività istituzionali di prevenzione e controllo dei flussi irregolari di manodopera;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

L´Istituto Nazionale per la previdenza sociale (di seguito Inps) ha rappresentato a questa Autorità di volersi avvalere del particolare regime previsto dagli artt. 19 e 39 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice) per stipulare una convenzione con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo (di seguito Prefettura) de L´Aquila al fine di consentire all´Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera (istituito presso la stessa Prefettura dalle Linee guida del Ministero dell´interno-Comitato di coordinamento per l´alta sorveglianza delle grandi opere del 30 ottobre 2014) di fruire di alcuni dati personali necessari allo svolgimento delle sue attività istituzionali di prevenzione e controllo dei flussi irregolari di manodopera nell´ambito della ricostruzione post-sisma in Abruzzo. Come noto, la disciplina del Codice, sopra richiamata, consente di effettuare comunicazioni di dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) tra soggetti pubblici, pur in mancanza di un´espressa previsione legislativa o regolamentare, una volta che sia stata data la preventiva comunicazione al Garante, sempre che queste operazioni siano realmente necessarie all´esplicazione delle funzioni istituzionali dei soggetti coinvolti, siano effettuate nel rispetto del principio di pertinenza e non determinino presso l´amministrazione destinataria un afflusso esuberante di dati rispetto alle finalità perseguite (artt. 11 e 19, co. 2, del Codice).

In particolare, all´esito degli approfondimenti svolti congiuntamente alla Prefettura, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Uffici dell´Autorità nel corso delle interlocuzioni intercorse, è stato rappresentato che la trasmissione dei dati alla Prefettura da parte dell´Inps -con periodicità mensile e modalità SFTP- avrà ad oggetto le informazioni estrapolate dalla banca dati "Uniemens" dell´Istituto riferite alle sole aziende individuate dalla Prefettura, in quanto impegnate in settori di attività collegati agli appalti, nonché ai relativi collaboratori e lavoratori. Tali informazioni riguardano, in particolare, i dati identificativi, la qualifica professionale, la tipologia del contratto, le ore lavorate e i giorni retribuiti, nonché dati quantitativi relativi alle ore di malattia dell´insieme dei lavoratori e collaboratori delle aziende con un numero di dipendenti superiore a cinque unità.
Sulla base di quanto prospettato, tali dati sono necessari all´Osservatorio per ricavare "indicatori di incongruenze" sulla disponibilità di manodopera tra le aziende coinvolte nella ricostruzione post-sisma in Abruzzo, prevenire flussi irregolari di manodopera e indirizzare i controlli sui cantieri in attività mediante la segnalazione di anomalie eventualmente riscontrate dall´Osservatorio al Gruppo interforze di cui all´art. 5, co. 3, del d.m. 14 marzo 2003, nonché alla Direzione territoriale del lavoro e allo stesso Istituto.

Al riguardo, l´Ufficio del Garante, con nota del 23 giugno 2016 (prot. n. 18664/99645), ha fatto presente che, per i profili di protezione dei dati personali, l´iniziativa prospettata, può essere ricondotta alle funzioni istituzionali svolte dall´Osservatorio della Prefettura de L´Aquila, sulla base delle disposizioni normative di settore (cfr. art. 180, co. 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 16, co. 2, d.l. 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla l. 24 giugno 2009, n. 77; d.m. 14 marzo 2003; Linee guida cit. del Ministero dell´interno-CCASGO del 30 ottobre 2014). In virtù di tale disciplina, l´Osservatorio, infatti, è preposto alla raccolta di "informazioni relative alle esigenze occupazionali occorrenti per la realizzazione" degli interventi di ricostruzione post-sisma in Abruzzo a fini di "monitoraggio dei flussi di manodopera", nonché di "intensificazione della cooperazione e dello scambio di informazioni fra i soggetti impegnati in attività di prevenzione e contrasto all´infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri edili (pubblici o privati)" (cfr. le Linee guida cit. del Ministero dell´interno-CCASGO del 30 ottobre 2014).

In questo quadro, non sono stati ravvisati ostacoli per la comunicazione alla Prefettura, da parte dell´Inps, delle informazioni sopra richiamate, in considerazione della natura dei dati personali oggetto di trasmissione - che non comprendono dati personali sensibili e giudiziari - e della prospettata limitazione dell´ambito delle aziende interessate dal predetto flusso di informazioni, rispetto a quanto inizialmente rappresentato, alla luce delle indicazioni fornite dall´Ufficio nel corso delle interlocuzioni intercorse, in attuazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati (artt. 3, 11 e 19 co. 2 del Codice).

Al contempo, l´Ufficio ha sottolineato la necessità che il trattamento delle suddette informazioni sia effettuato adottando opportune cautele tese a garantire il rispetto del disciplina sulla protezione dei dati personali con particolare riferimento all´obbligo di informare previamente gli interessati circa il flusso di dati in questione (art. 13, co. 4 e 5, del Codice).

Resta, infatti, doveroso il rispetto dell´obbligo posto dall´art. 13 del Codice che, nell´ipotesi in cui -come quella in questione- i dati personali non siano raccolti direttamente presso l´interessato, impone al titolare del trattamento di rendere l´informativa al predetto "all´atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione" (art. 13, co. 4, del Codice), fatta salva la possibilità, ove ricorrano gli estremi previsti dall´art. 13, co. 5, lett. c) del Codice, di richiedere al Garante di avvalersi dell´esonero dall´obbligo di rendere l´informativa agli interessati in forma individuale, qualora questa comporti un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Successivamente, con le note del 22 luglio e del 28 ottobre 2016, l´Inps e la Prefettura de L´Aquila, hanno rappresentato all´Autorità che sussisterebbero notevoli difficoltà nell´informare in modo adeguato i soggetti, i cui dati personali saranno oggetto di trasmissione alla Prefettura, da parte dell´Istituto e di trattamento, da parte dell´Osservatorio, istituito presso la stessa Prefettura. All´esito della valutazione di tali presupposti, hanno quindi richiesto all´Autorità l´esonero dall´obbligo di rendere individualmente l´informativa agli interessati e la contestuale indicazione di eventuali misure appropriate, ai sensi dell´art. 13, co. 5, lett. c) del Codice.

OSSERVA

La normativa in materia di protezione dei dati personali dispone che, quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso gli interessati e rendere l´informativa a questi ultimi comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rilevi impossibile, il titolare può richiedere al Garante di avvalersi dell´esonero dall´obbligo di informare gli interessati secondo le modalità ordinarie, prescrivendo eventuali misure appropriate a garanzia dei medesimi interessati (art. 13, co. 5, lett. c) del Codice).
In questo quadro, l´Inps e la Prefettura de L´Aquila ritengono che raggiungere individualmente i singoli interessati per informarli adeguatamente circa la comunicazione dei dati personali da parte dell´INPS alla Prefettura, comporti notevoli difficoltà in termini organizzativi, di tempo e di risorse necessarie, anche economiche. Ciò, avuto riguardo, in particolare, al numero elevato dei soggetti potenzialmente interessati e alla loro distribuzione su tutto il territorio nazionale, "atteso che … le informazioni estrapolate dall´Inps dalla banca dati "Uniemens" da fornire alla Prefettura richiedente saranno riferite alla totalità delle aziende impegnate nella ricostruzione … dell´Aquila".

Alla luce di tali considerazioni, l´Inps e la Prefettura, chiedono di poter fornire agli interessati l´informativa sul trattamento dei dati personali non mediante comunicazioni individuali, ma attraverso modalità alternative e, in particolare, mediante la pubblicazione di un annuncio contenente il testo dell´informativa su un quotidiano a tiratura nazionale, in ragione del fatto che le aziende interessate "potrebbero essere residenti ben oltre i confini territoriali della Regione Abruzzo e, quindi, in tutto il territorio nazionale", nonché tramite la diffusione del medesimo annuncio sui rispettivi siti istituzionali. Al riguardo, in considerazione del fatto che i dati oggetto di trattamento originano dalla banca dati "Uniemens", l´Istituto ha fatto altresì presente che, per facilitare la conoscibilità dell´informativa pubblicata sul proprio sito, inserirà nella home page dello stesso un apposito avviso che rinvia al testo dell´informativa.

Tenendo conto degli elementi sopra rappresentati e del quadro normativo richiamato in premessa, l´Autorità conviene che nel caso di specie rendere l´informativa a tutti gli interessati in forma individuale sia estremamente difficoltoso e comporti comunque l´impiego di mezzi manifestamente sproporzionato –anche per costi ed oneri– rispetto al diritto tutelato, tenuto anche conto del fatto che i dati personali oggetto di trattamento non configurano dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell´art. 4, co. 1, lett. d) e e) del Codice.

Si ritiene pertanto che la richiesta di esonero possa essere accolta e che per l´effetto, ai sensi dell´art. 13, co. 5, lett. c) del Codice, l´informativa agli interessati possa essere resa, da parte degli enti coinvolti, secondo modalità alternative e semplificate, come di seguito specificate.

A tal fine, alla luce di quanto prospettato dai predetti enti e delle previsioni della disciplina di protezione dei dati personali, che impongono di trattare i dati personali "secondo correttezza" (art. 11, co. 1, lett. a), del Codice), assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali "nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia" (art. 2, co. 2, del Codice), ai sensi dell´art. 13, co. 5, lett. c) del Codice, occorre prescrivere, quali misure appropriate a garanzia degli interessati, che l´Inps e la Prefettura de L´Aquila:

1. forniscano agli interessati, come peraltro rappresentato dai predetti titolari, la prevista informativa mediante la pubblicazione di un annuncio contenente gli elementi della stessa su un quotidiano a tiratura nazionale, nonché sui rispettivi siti istituzionali;

2.  inseriscano un apposito avviso nella home page dei rispettivi siti istituzionali al fine di rendere agevolmente reperibile il testo dell´informativa di cui al precedente punto 1 che dovrà rimanere online fino al termine delle attività di ricostruzione.

La mancata osservanza del presente provvedimento è punito, ai sensi dell´art. 161 del Codice, in sede amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie la richiesta di esonero e, per l´effetto, ai sensi dell´art. 13, co. 5, lett. c) del Codice, dispone che l´Inps e la Prefettura de L´Aquila possano prescindere, per le ragioni di cui in motivazione, dal rendere l´informativa individuale agli interessati i cui dati personali saranno oggetto di trasmissione alla Prefettura, per il monitoraggio dei flussi di manodopera, istituito presso la medesima Prefettura, ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali di prevenzione e controllo dei flussi irregolari di manodopera nella ricostruzione post terremoto in Abruzzo;

b) a tal fine, prescrive all´Inps e alla Prefettura de L´Aquila ai sensi dell´art.13, co. 5, lett. c) del Codice, di adottare le seguenti "misure appropriate" a garanzia degli interessati:

1. la prevista informativa sia fornita mediante la pubblicazione di un annuncio contenente gli elementi della stessa su un quotidiano a tiratura nazionale, nonché sui rispettivi siti istituzionali;

2. sia inserito un apposito avviso nella home page dei siti istituzionali di entrambi gli enti al fine di rendere agevolmente reperibile il testo dell´informativa di cui al precedente punto 1 che dovrà rimanere online fino al termine delle attività di ricostruzione.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6033934
Data
12/01/17

Argomenti


Tipologie

Autorizzazione

Vedi anche (8)