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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Pan Yinpin - 8 settembre 2016 [6069023]

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[doc. web n. 6069023]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Pan Yinpin - 8 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 353 dell´8 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. GDF2014VE138-001 del 2 gennaio 2014, con cui la Guardia di finanza, Compagnia Mirano, ha contestato alla sig.ra Pan Yinpin Cod.fisc.: PNAYPN82C54Z210Z, nata nella Repubblica Popolare Cinese il 14 marzo 1982 e residente in Piombino Dese (PD), via Zanganili n. 26/A, già titolare dell´impresa individuale Tomaificio di Pan Yinpin P.Iva: 04725940284, esercente l´attività di fabbricazione di parti in cuoio per calzature, con domicilio fiscale in Piombino Dese (PD), via Zanganili n. 26/A e luogo di esercizio in Fossò (Ve), via Fogarine n. 88  (cancellata dal Registro delle imprese in data 29 novembre 2013), la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lg. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13 - come precisato anche nel provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 - pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680 -, con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un sistema di videosorveglianza composto da una telecamera installata sulla facciata del laboratorio artigianale sito in Fossò (Ve), via Fogarine n. 88 e un monitor acceso collegato alla citata telecamera che permetteva la visione del passo carraio e della via Fogarine;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che la sig.ra Pan Yinpin ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere agli interessati l´informativa prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento),

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla sig.ra Pan Yinpin Cod.fisc.: PNAYPN82C54Z210Z, nata nella Repubblica Popolare Cinese il 14 marzo 1982 e residente in Piombino Dese (PD), via Zanganili n. 26/A, in qualità di titolare dell´impresa individuale Tomaificio di Pan Yinpin P.Iva: 04725940284 (cancellata dal Registro delle imprese in data 29 novembre 2013) di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia