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Ordinanza ingiunzione nei confronti di “Funworld” s.r.l. - 10 novembre 2016 [6085632]

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[doc. web n. 6085632]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di "Funworld" s.r.l. - 10 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 466 del 10 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione con la quale veniva lamentato un illecito trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza, l´Autorità inviava a "Funworld" s.r.l., P.I. 02277030801, con sede in Gioia Tauro (RC), via Guicciardini n. 22, in persona del legale rappresentante pro-tempore, una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), n. prot. 7092/71605 del 16 marzo 2012, con la quale rinnovava alla società l´invito a fornire un idoneo riscontro in ordine a specifici aspetti concernenti la vicenda oggetto della segnalazione entro e non oltre il 24 aprile 2012 e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 22 marzo 2012 mediante raccomandata, la predetta società ometteva di fornire riscontro alla stessa, rendendo così necessario un prolungamento dell´attività istruttoria, volto ad acquisire i necessari elementi;

VISTO il verbale n. 22548/71605 del 11 settembre 2012 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata a "Funworld" s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione al mancato riscontro alla richiesta di informazioni di cui all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che,  il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione di una ulteriore richiesta  di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice n. prot. 22547/71605 dell´11 settembre 2012, formulata da questa Autorità a fronte dell´esigenza di acquisire gli elementi istruttori necessari alla definizione del procedimento amministrativo, ha svolto, presso la sede operativa della società, sita in Reggio Calabria in via del Plebiscito n. 9, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 18 settembre 2012, dal quale è risultato che "Funworld" s.r.l, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato un trattamento di dati mediante un impianto funzionante di videosorveglianza composto da 16 telecamere, due delle quali installate all´esterno del locale (inquadranti gli ingressi dell´esercizio, la sede stradale ed entrambi i marciapiedi nel tratto antistante i due accessi predetti) mentre le altre 14 installate all´interno del locale (sviluppato in tre piani), segnalando tale circostanza con un unico cartello recante l´informativa di cui all´art. 13 del Codice (nella forma semplificata di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680), ubicato su una mensola frontalmente alla porta – vetrata scorrevole dell´ingresso e, pertanto, collocato dopo il raggio di azione delle telecamere;

VISTO il verbale di contestazione n. 14/2012 datato 19 settembre  2012 con il quale è stata contestata alla società la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

ESAMINATA la memoria difensiva del 17 ottobre 2012 afferente, unicamente, la contestazione di violazione amministrativa n. 22548/71605 dell´11 settembre 2012 relativa al mancato riscontro alla richiesta di informazioni di cui all´art.157, del 16 marzo 2012;

ESAMINATO il verbale di audizione delle parti del 3 giugno 2013 con cui la parte, oltre a ribadire quanto già rappresentato nelle memorie difensive, con particolare riferimento alla contestazione di violazione amministrativa n. 14/2012 del 19 settembre  2012 ha sottolineato che "(…) subito dopo la contestazione della violazione la Società ha provveduto ad apporre cartelli con idonea informativa (…)";

RILEVATO che, con riguardo alla violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione al mancato riscontro alla richiesta di informazioni di cui all´art. 157, dall´esame degli atti, la notifica dell´atto di contestazione n. 22548/71605 del 11 settembre 2012 è avvenuta oltre il termine perentorio di 90 giorni, previsto dall´articolo 14 della legge n. 689/1981, dalla data dell´accertamento della violazione individuabile nella data del 24 aprile 2012 (termine entro il quale la società doveva fornire riscontro all´Autorità) e che, pertanto, il procedimento amministrativo sanzionatorio relativo al predetto verbale di contestazione deve essere archiviato;

RITENUTO che le argomentazioni addotte in merito al secondo verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 14/2012 del 19 settembre  2012 non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Quanto asserito in merito alla successiva apposizione dei cartelli recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice (nella forma semplificata di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010) risulta privo di pregio in quanto qualificante un condotta posta in essere in seguito all´irrogazione della sanzione di violazione amministrativa;

RILEVATO, pertanto, che "Funworld" s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati mediante un impianto di videosorveglianza omettendo  di fornire agli interessati l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni, per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163, 164, 164-bis è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemila quattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

per i suesposti motivi, l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo avviato con il verbale di contestazione n. 22548/71605 del 11 settembre 2012, relativo alla violazione di cui all´art. 164 del Codice, afferente il mancato riscontro alla richiesta di informazioni di cui all´art. 157 formulata dall´Autorità il 16 marzo 2012;

ORDINA

a "Funworld" s.r.l., P.I. 02277030801, con sede in Gioia Tauro (RC), via Guicciardini n. 22, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia