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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Adda Gestioni Industriali e Mobiliari s.p.a. - 1° dicembre 2016 [6110312]

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[doc. web n. 6110312]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Adda Gestioni Industriali e Mobiliari s.p.a. - 1° dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 506 del 1° dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) n. 14815/84282 del 11 giugno 2013 formulata da questa Autorità, ha svolto, presso Adda Gestioni Industriali e Mobiliari s.p.a., P. iva: 01256780196, con sede legale in Cremona, Via Gazzoletto n. 16/18 Loc. San Felice e sede operativa in Ravenna, via Trieste n. 228/K134, esercente l´attività di lotterie e scommesse (nei locali della sala giochi "Bingo Opla"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, un´attività di controllo formalizzata con i verbali di operazioni compiute datati 10 e 11 dicembre 2013, dai quali è risultato che la società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato un trattamento di dati mediante un impianto di videosorveglianza composto da 16 telecamere di cui 11 interne e 5 esterne posizionate nelle adiacenze dell´area parcheggio (in modo da riprendere la porta d´accesso alla struttura, le uscite di emergenza e l´area del parcheggio).  È stato, altresì, accertato che, mentre relativamente alle 11 telecamere interne, erano stati affissi all´interno della sala giochi vari cartelli riportanti l´informativa minima, per ciò che attiene le 5 telecamere esterne, nelle adiacenze dell´area parcheggio, non erano stati apposti cartelli contenenti la predetta informativa di cui all´art. 13 del Codice (nella forma semplificata di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010);

VISTO il verbale di contestazione n. 04/14 del 22 gennaio 2014 (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata, ad Adda Gestioni Industriali e Mobiliari s.p.a., la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

ESAMINATO il verbale di audizione delle parti del 6 ottobre 2014 con cui la parte, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha sottolineato che "(…) non è stata rilevata dalla Guardia di Finanza una omissione relativa all´obbligo di informativa ma solamente un errato posizionamento  dei cartelli relativi alla videosorveglianza affissi nel parcheggio della sala giochi (…)". Inoltre, nel ribadire che "(…) le informative sulla videosorveglianza erano presenti nell´area del parcheggio, tuttavia tali informative erano posizionate non davanti al varco di accesso ma sui muri perimetrali della sala giochi che insistono sul parcheggio stesso", la società ha evidenziato che "(…) tali cartelli erano ben visibili anche dall´esterno del parcheggio e quindi anche dalla strada statale su cui si affaccia l´accesso al parcheggio". Infine, la parte ha trasmesso, con successiva e-mail la documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi e il posizionamento dei cartelli di informativa;

RITENUTO che le argomentazioni contenute nel verbale di audizione non consentono di superare i rilievi alla base della contestazione. Privo di pregio risulta quanto dedotto circa il fatto che a fondamento dell´accertamento, i verbalizzanti non avrebbero rilevato "(…) una omissione relativa all´obbligo di informativa ma solamente un errato posizionamento  dei cartelli relativi alla videosorveglianza affissi nel parcheggio della sala giochi (…)" in quanto, sia nel verbale di operazioni compiute del 11 dicembre, sia nella conseguente contestazione della violazione amministrativa del 22 gennaio 2014, risulta, rispettivamente, accertato/contestato che "Non sono stati rilevati cartelli riportanti l´informativa minima nelle adiacenze dell´area parcheggio (…)"; tali affermazioni verbalizzate dagli agenti accertatori non sono state confutate dalla parte in seno ai citati verbali di contestazione/accertamento e, quindi, l´affermazione resa dalla parte in sede di audizione, nonché la successiva produzione documentale, non consentono di ritenere provata la circostanza che l´informativa relativa alle videocamere poste nel parcheggio fosse stata apposta in data antecedente alla verifica;

RILEVATO, pertanto, che Adda Gestioni Industriali e Mobiliari s.p.a. ha effettuato un trattamento di dati mediante un impianto di videosorveglianza omettendo  di fornire agli interessati l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13, con una sanzione da seimila a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400,00 (duemila quattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

ad Adda Gestioni Industriali e Mobiliari s.p.a., P. iva: 01256780196, con sede legale in Cremona, Via Gazzoletto n. 16/18 Loc. San Felice e sede operativa in Ravenna, via Trieste n. 228/K134, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia