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Provvedimento del 2 febbraio 2017 [6119150]

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[doc. web n. 6119150]

Provvedimento del 2 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 42 del 2 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 dicembre 2016 da XY nei confronti della società Atlantis Communication srl, con il quale il ricorrente, nel ribadire  le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di conoscere l´origine dei propri dati e i soggetti ai quali sono stati eventualmente comunicati;

- la revoca dell´autorizzazione al trattamento ai dati allo stesso riferiti per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato di avere ricevuto chiamate commerciali sulla propria utenza telefonica da parte di un operatore che, alla richiesta di conoscere il titolare del trattamento, rinviava al sito www.mywebschool.it, all´interno del quale l´informativa sul trattamento dei dati personali indicava, quale titolare del trattamento, la società Atlantis Communication srl;

PRESO ATTO che il ricorrente ha contestualmente dichiarato di possedere i requisiti per l´ammissione al gratuito patrocinio ai sensi degli artt. 74 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e che, pertanto, lo stesso può essere esonerato dal pagamento dei diritti di segreteria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 5 gennaio 2017 con la quale la società resistente con dichiarazione resa ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" ha rappresentato:

a) che, dalle ricerche effettuate nelle proprie banche dati, "non risulta la presenza del nominativo del ricorrente, sicché è impossibile fornire le informazioni richieste dallo stesso";

b) di essere responsabile esclusivamente per il trattamento dei dati raccolti, anche tramite il sito www.mywebschool.it,  attraverso la sottoscrizione di contratti di partecipazione ai corsi "e non di quelli utilizzati da altre società";

VISTA la nota datata 11 gennaio 2017, con la quale il ricorrente, nel ribadire il mancato riscontro alle proprie istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha preso atto di quanto comunicato dalla società resistente e ha dichiarato di non volere richiedere a quest´ultima ulteriori informazioni;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione del riconosciuto esonero dal pagamento dei diritti di segreteria e dell´apparente assenza di ulteriori costi del procedimento a carico del ricorrente;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia