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Provvedimento del 23 febbraio 2017 [6186424]

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[doc. web n. 6186424]

Provvedimento del 23 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 84 del 23 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 18 novembre 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Lacava e Palma Spina, nei confronti di Google Inc. e Google Italy, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione, dalla lista dei risultati ottenuti digitando il proprio nome e cognome attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente, di alcuni URL connessi ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria risalente al 2011 nella quale lo stesso è stato coinvolto;

CONSIDERATO che il ricorrente, nell´invocare l´applicazione del diritto all´oblio,  ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione e riservatezza dalla perdurante diffusione di dati attinenti a fatti rispetto ai quali il decorso del tempo avrebbe ormai determinato "l´attenuazione dell´attualità della notizia e dell´interesse pubblico all´informazione", esponendolo ingiustificatamente "ad una rappresentazione non più attuale della propria persona" che, peraltro, non ricoprirebbe "una posizione rilevante nella vita pubblica";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 gennaio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 13 e del 20 dicembre 2016 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel comunicare di non poter accogliere le istanze di rimozione avanzate dall´interessato, ha, in particolare, rilevato:

l´insussistenza, nel caso in esame, dell´elemento temporale tenuto conto del fatto che "gli articoli contestati di cui il ricorrente pretenderebbe la rimozione risalgono ad un periodo che va dal luglio 2011 al maggio 2012" e che pertanto le notizie giornalistiche ivi narrate "non possono in alcun modo essere considerate "lontane nel tempo"";

il ricorrere di un persistente interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda nella quale è stato coinvolto l´interessato alla luce dell´estrema gravità dei reati di cui è accusato – nello specifico, usura, estorsione e violenza privata – ed in ordine ai quali "con ogni probabilità, l´inchiesta è ancora in corso";

VISTA la nota del 20 dicembre 2016 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, richiamando, a sostegno delle stesse, la posizione recentemente assunta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza Corte di Cassazione n. 13161 del 2016) che "ha ribadito il diritto di ogni cittadino – sia colpevole che innocente – ad ottenere la cancellazione dei propri dati dal web qualora risultino non più recenti" ed ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA l´ulteriore nota del 14 febbraio 2017 con la quale il ricorrente, su richiesta dell´Ufficio, ha precisato che la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto è ancora in corso essendo tuttora pendente il processo di primo grado innanzi al Tribunale di Catanzaro e che svolge attività imprenditoriale;

CONSIDERATO, con riguardo alle richieste avanzate con l´atto introduttivo del procedimento, che occorre tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio invocato dall´interessato, oltreché dell´elemento temporale anche dell´eventuale concomitante presenza di altri fattori che possano, nella singola fattispecie, determinarne l´affievolimento;

RILEVATO che:

- gli articoli rinvenibili attraverso gli URL indicati nell´atto di ricorso si riferiscono a fatti risalenti ad un periodo relativamente recente (2011/2012) in ordine ai quali risulta tuttora in corso di svolgimento il processo avviato a suo carico;

- non possa ritenersi venuto meno l´interesse pubblico alla conoscibilità della relativa vicenda  in considerazione della gravità dei reati contestati al ricorrente (cfr. punto 13 delle Linee guida adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 il 26 novembre 2014), tenuto conto anche dell´attività imprenditoriale svolta dal medesimo;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che il ricorso debba essere dichiarato infondato e che, conseguentemente, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 del, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia