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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Roma Capitale - 26 gennaio 2017 [6187730]

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[doc. web n. 6187730]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Roma Capitale - 26 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 29 del 26 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), con provvedimento n. 109 del 6 marzo 2014, ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione, accertando, nell´ambito di una procedura selettiva pubblica "riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999", l´avvenuta pubblicazione con conseguente diffusione, sul sito web istituzionale www.comune.roma.it del Comune di Roma Capitale Cod. fisc.: 02438750586, con sede in Roma, via del Campidoglio n. 1: 1) in data 10 giugno 2013 della graduatoria finale della procedura selettiva; 2) in data 16 gennaio 2013 della graduatoria relativa alla valutazione dei titoli dei partecipanti alla medesima proceduta selettiva, contenente 542 nominativi, con la relativa data di nascita e il punteggio a ciascuno attribuito; 3) in data 14 dicembre 2012, della valutazione degli elaborati della prova scritta, in violazione dell´art. 22, comma 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 15245/90989 del 14 maggio 2014 con cui è stata contestata al Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 22, comma 8, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 19 giugno 2014 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali il Comune di Roma Capitale – Dipartimento Risorse Umane ha evidenziato come "(…) codesto Garante eccepisce oggi la reperibilità dei dati previa interrogazione, sia dal motore di ricerca del portale istituzionale, che qualsiasi altro motore di ricerca, ritenendo (…) che l´Amministrazione (Comune di Roma Capitale) non abbia ottemperato alle prescrizioni formulate con la nota Prot. 8987/90989 del 24 marzo 2014 (nota di trasmissione al Comune di Roma Capitale delle provvedimento del Garante n. 109 del 6 marzo 2014) (…)". Alla luce di quanto sopra, dopo averle descritte puntualmente, il Comune di Roma Capitale ha osservato come "(…) questo dipartimento ha posto in essere in piena buona fede tutti gli interventi possibili con gli strumenti tecnologici a sua disposizione e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del permanere nella rete di tali informazioni. Non può essergli soprattutto imputato di non aver ottemperato a quanto ordinato dal Garante con il precedente provvedimento del 24.03.2014 Prot. 8987/90989";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità del Comune di Roma Capitale in relazione alla contestazione in argomento. Le deduzioni prodotte risultano inconferenti, atteso che la fattispecie oggetto di contestazione non attiene all´inosservanza, sanzionata dall´art. 162, comma 2 ter del Codice, delle prescrizioni impartite dal Garante nel citato provvedimento n. 109 del 6 marzo 2014, bensì a quanto accertato, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, nel medesimo provvedimento, ovvero l´avvenuta la pubblicazione con conseguente diffusione, sul sito web istituzionale www.comune.roma.it del Comune di Roma Capitale: 1) in data 10 giugno 2013 della graduatoria finale della procedura selettiva; 2) in data 16 gennaio 2013 della graduatoria relativa alla valutazione dei titoli dei partecipanti alla medesima proceduta selettiva, contenente 542 nominativi, con la relativa data di nascita e il punteggio a ciascuno attribuito; 3) in data 14 dicembre 2012, della valutazione degli elaborati della prova scritta, in violazione dell´art. 22, comma 8 del Codice. Quanto prodotto dal Comune di Roma Capitale, oltre a non fornire alcun elemento aggiuntivo rispetto a quelli già valutati nell´ambito del procedimento amministrativo della segnalazione conclusosi con il provvedimento del Garante n. 109 del 6 marzo 2014 con cui è stata accertata la violazione che ci occupa, non consente di qualificare alcuno degli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile comunemente definibile come buona fede, di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, anche in base a quanto asserito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 15 maggio 2006 n. 11012; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Roma Capitale , mediante la pubblicazione delle menzionate graduatorie recanti in chiaro i dati identificativi degli interessati nell´ambito di una procedura selettiva pubblica "riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999", ha determinato una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, in ragione dell´espresso riferimento allo status di disabile, in violazione di quanto previsto dagli artt. 22, comma 8, 65, comma 5 e 68, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Roma Capitale Cod. fisc.: 02438750586, con sede in Roma, via del Campidoglio n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia