g-docweb-display Portlet

Pubblicazione sul sito web di un Comune di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 2 marzo 2017 [6285030]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6285030]

Pubblicazione sul sito web di un Comune di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 2 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 88 del 2 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione in atti;

RILEVATO, dall´accertamento preliminare effettuato dall´Ufficio in data 17 febbraio 2017, che sul sito web istituzionale del comune di Castel Volturno (http://www.comune.castelvolturno.ce.it/), dal link situato in home page denominato «Amministrazione trasparente»/«...»/«..», è possibile liberamente visualizzare e scaricare i seguenti documenti che contengono dati personali nel testo e nell´oggetto:

a. Ordinanza Sindacale n. ... del ... (url: http://...; http://...);

b. Ordinanza Sindacale n. ... del ... (url: http://...;  http://...);

c. Ordinanza Sindacale ... del ... (url: http://...; http://...);

d. Ordinanza Sindacale n. ... del ... (url: http://...; http://....; http://...; http://...; http://...; http://...);

e. Ordinanza Sindacale n. ... del ... (url: http://...; http://...);

PRESO ATTO che con le predette Ordinanze è ordinata la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio con indicazione in chiaro del nominativo della persona per la quale si chiede il TSO, della data e luogo di nascita, dell´indirizzo di residenza, in taluni casi della struttura ospedaliera presso la quale è stato ordinato il ricovero, nonché della circostanza che la stessa è affetta da «alterazioni psichiche […] tali da richiedere urgenti interventi terapeutici che non vengono accettati [dal] paziente e non esistono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere, a norma del 4° comma dell´art. 34 della Legge 23.12.1978, nr. 833»;

CONSIDERATO che per dato personale si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice);

CONSIDERATO che per diffusione dei dati personali si intende «il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 4, comma 1, lett. m), del Codice);

CONSIDERATO che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i «dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi» (art. 22, comma 8, del Codice; cfr., in tal senso, anche l´art. 65, comma 5, del Codice);

CONSIDERATO che anche la disciplina statale in materia di trasparenza prevede che «Restano fermi i limiti […] relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute […]» (art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»).

RICHIAMATE, inoltre, le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (in G.U. 12 giugno 2014, n. 134 suppl. ord. n. 43 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436), in cui si evidenzia che è «sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8, del Codice) […]» e che, in particolare, «è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici» (parte prima, parr. 2 e 9.e.; parte seconda, par. 1. Cfr., inoltre, i provvedimenti del Garante ivi citati in nota 49);

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Castel Volturno delle Ordinanze sindacali sopra identificate – recanti in chiaro i dati identificativi dei soggetti interessati e la relativa condizione di salute – ha causato una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti sottoposti a TSO (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice);

RILEVATA, pertanto, l´illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Castel Volturno in relazione all´avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di «vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco», nonché «di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali»;

RITENUTO necessario, in ragione dell´illiceità del trattamento effettuato, vietare al Comune di Castel Volturno, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione – sia attraverso la pubblicazione nell´area denominata «Amministrazione trasparente» che in qualsiasi altra parte del sito web istituzionale – dei dati personali contenuti nelle Ordinanze sindacali sopra identificate;

CONSIDERATO, inoltre, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d´ufficio, «le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti»;

RITENUTO, pertanto, necessario prescrivere per il futuro al Comune di Castel Volturno di apportare gli opportuni accorgimenti nella pubblicazione di atti e documenti online al fine di rispettare il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati con particolare riferimento alle Ordinanze sindacali aventi a oggetto trattamenti sanitari obbligatori (art. 22, comma 8, del Codice. (Cfr. anche Linee guida, cit., parte prima, par. 2, par. 9.e.; parte seconda, par. 1);

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare al Comune di Castel Volturno la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 162, comma 2-bis, e 167, comma 2, del Codice, in relazione all´avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rilevata l´illiceità del trattamento dei dati effettuato dal Comune di Castel Volturno nei termini indicati in premessa:

1) vieta, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, al Comune di Castel Volturno l´ulteriore diffusione – sia attraverso la pubblicazione nell´area denominata «Amministrazione trasparente» che in qualsiasi altra parte del sito web istituzionale – dei dati personali contenuti nelle Ordinanze sindacali n. ... del ..., n. ...del ..., n. ... del ..., n. ... del ... e n. ... del ... agli indirizzi web indicati in premessa;

2) prescrive per il futuro, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al Comune di Castel Volturno di apportare gli opportuni accorgimenti nella pubblicazione di atti e documenti online al fine di rispettare il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati con particolare riferimento alle Ordinanze sindacali aventi a oggetto trattamenti sanitari obbligatori (art. 22, comma 8, del Codice; cfr. anche Linee guida, cit., parte prima, par. 2, par. 9.e.; parte seconda, par. 1);

3) richiede al Comune di Castel Volturno, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2 del presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia