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Provvedimento del 2 marzo 2017 [6344006]

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[doc. web n. 6344006]

Provvedimento del 2 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 89 del 2 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 25 novembre 2016 da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Lepore e Andrea Petito, nei confronti di RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. con il quale l´interessata, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") in data 29 settembre 2016 e rimaste prive di riscontro, ha manifestato la propria opposizione all´ulteriore diffusione delle immagini e delle dichiarazioni rese nel corso di un servizio tramesso dal programma televisivo "REC" il 12 giugno 2016 e ha chiesto di ordinarne la rimozione dai siti web della RAI, nonché la cancellazione e la distruzione dagli archivi e dalle banche dati, anche redazionali, della stessa RAI ed, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

- in data 12 giugno 2016, nell´ambito del citato programma televisivo "REC", trasmesso su Rai3, andava in onda un servizio -tuttora visibile sul sito web della RAI- dal titolo "Un paese da zero in condotta", durante il quale venivano trasmesse anche immagini video che la riprendevano senza che fosse stato rilasciato alcun tipo di consenso;

- l´inviata della trasmissione, che comunicava di svolgere attività giornalistica per la RAI, dava assicurazioni alla resistente "che non sarebbero state effettuate videoriprese di sorta e fonoregistrazione", non risultando, peraltro, immediatamente visibili strumenti di ripresa;

- nel caso in esame l´esercizio del diritto di cronaca non risponderebbe alle condizioni richieste per la liceità dello stesso, risultando violati i parametri:

• della verità della notizia "in quanto al 12 giugno 2016 -data in cui le riprese venivano mandate in onda e messe in rete- la posizione della […ricorrente] era già stata vagliata e definita con un provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis c.p."

• dell´interesse pubblico alla notizia, "non risultando la divulgazione dell´immagine della [ricorrente] essenziale per la completezza e per la correttezza dell´informazione fornita";

• della modalità espressiva che appare non rispondente allo scopo dell´informazione, essendo idonea ad ingenerare nello spettatore l´idea che la ricorrente possa avere avuto un ruolo nella vicenda narrata;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore missiva del 17 gennaio 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 dicembre 2016 con la quale la resistente ha rappresentato che:

-  il servizio in contestazione riguardava un´inchiesta sugli insegnanti di sostegno e, nel denunciare che spesso i requisiti richiesti per ricoprire tale ruolo non vengono preventivamente verificati dagli organi competenti, ha ripercorso la vicenda giudiziaria condotta dalla Procura di Foggia, in merito ad un mercato di compravendita di titoli falsi di abilitazione alla relativa qualifica;

- la trasmissione "REC" ha provveduto a verificare la veridicità dei fatti intervistando la madre di un bambino che necessitava di sostegno e che "ha confermato che due insegnanti, tra cui l´odierna ricorrente, pur non avendone il titolo, hanno seguito il figlio presso la scuola […] e la preside del predetto Istituto scolastico, che ha dichiarato di avere provveduto a licenziare la ricorrente una volta constatata l´inesistenza da parte della stessa dei requisiti necessari per esercitare la professione di maestra di sostegno";

- l´inviata della trasmissione, "come attestato dalla competente struttura aziendale", si è qualificata come giornalista, le riprese inoltre sono state realizzate con una telecamera di notevoli dimensioni e con un microfono "ben visibili";

- la conversazione, peraltro molto breve, intercorsa con la ricorrente è "avvenuta nell´assoluto rispetto della continenza verbale e dei canoni dell´essenzialità dell´informazione come previsto dall´art. 137, comma 3 del Codice;

VISTE le note inviate dalla ricorrente il 5 gennaio e 13 febbraio 2017 con le quali la stessa:

- ha contestato il contenuto del riscontro fornito dalla RAI, in particolare "sulle modalità stesse con le quali detto servizio veniva realizzato (telecamera non a vista) e sulla scelta di mandare in onda e in rete le immagini e la voce della [ricorrente] nonché su quella di indicarne finanche il luogo di lavoro e di dimora", nonché di collegarla a vicende e a personaggi che potevano lasciare intendere che la ricorrente fosse inserita in associazioni finalizzate a commettere reati di falso e truffa aggravata;

- ha precisato che "allo stato vi fosse solo la richiesta di archiviazione avanzata dal PM al GIP" e che, "A seguito di ricerche effettuate nella cancelleria del relativo GIP, è emerso che la richiesta effettuata dal PM risulti ancora inevasa dal GIP";

RILEVATO che, per espressa previsione del Codice, nonché del codice deontologico di settore, il trattamento di dati personali a fini giornalistici beneficia, proprio al fine di garantire la libertà dell´informazione, di alcune specifiche garanzie (cfr. artt. 136 e ss. del Codice), potendo questo essere effettuato anche in assenza del consenso dell´interessato, purché venga rispettato il principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO che il giornalista deve comunque tenere conto, in un´ottica di correttezza e trasparenza, di alcuni principi generali previsti dalla disciplina di settore, in applicazione dei quali, è tenuto a rivelare la propria identità e le finalità della raccolta, salvo che "ciò […] renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa" (cfr. art. 2, comma 1, del citato codice di deontologia), presupposto, quest´ultimo, la cui sussistenza deve essere valutata caso per caso, verificando se le modalità di raccolta e diffusione siano proporzionate rispetto allo scopo informativo perseguito e non altrimenti conseguibile;

PRESO ATTO, con riferimento a quanto sopra esposto, dell´affermazione della resistente -della cui veridicità essa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante")- peraltro confermata dalla stessa ricorrente, secondo cui "l´inviata di "REC", come attestato dalla competente Struttura aziendale, si è qualificata come giornalista alla ricorrente". Preso inoltre atto dell´ulteriore dichiarazione della resistente, secondo cui "le riprese sono state realizzate con la telecamera, oltretutto di notevoli dimensioni trattandosi della SONY FS5, e con un microfono (con filo) ben visibili";

RILEVATO, dalla visione del servizio in questione, che le immagini riprese, per taglio e modalità, non sembrano tali da far ritenere che l´uso della telecamera fosse palese; rilevato tuttavia che in una fotografia prodotta nel corso dell´istruttoria dalla resistente e non contestata dalla ricorrente, quest´ultima appare intervistata da persona con microfono, in tal modo evidenziandosi il ruolo della giornalista;

RITENUTO in ogni caso che il servizio riguarda una vicenda di rilevanza sociale che ha anche determinato un procedimento penale non ancora concluso;

CONSIDERATO, tuttavia, che la diffusione dell´immagine, in chiaro, dell´interessata appare eccedente rispetto alle esigenze di documentazione della notizia e non può, pertanto, ritenersi conforme al principio di essenzialità dell´informazione di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, al titolare del trattamento, di espungere, dal servizio in questione, i dati identificativi dell´interessata;

CONSIDERATO che nel servizio sono trasmessi, altresì, dati personali, anche sensibili, di un minore, il Garante si riserva di avviare un procedimento volto a verificare la legittimità della diffusione di tali dati, nell´eventualità in cui l´emittente non abbia già provveduto ad espungerli;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) in parziale accoglimento del ricorso, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ordina a RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. l´espunzione o l´oscuramento dell´immagine dell´interessata dal servizio in questione;

b) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia