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Provvedimento del 9 marzo 2017 [6431309]

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[doc. web n. 6431309]

Provvedimento del 9 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 133 del 9 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 dicembre 2016 nei confronti dell´Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Lorenzo Gaioni, con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"):

si è opposta all´ulteriore trattamento di dati sensibili che la riguardano trattati attraverso il portale informatico utilizzato dalla resistente per la gestione delle prenotazioni di prestazioni ambulatoriali e contenenti anche eventuali annotazioni apportate dal personale sanitario;

ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rilevato:

la violazione del proprio diritto alla riservatezza con riguardo ad informazioni relative ad aspetti particolarmente delicati della sua vita personale a causa delle modalità di trattamento utilizzate dalla resistente mediante l´utilizzo il citato portale;

di aver potuto constatare, in quanto dipendente dell´azienda ospedaliera resistente, la libera accessibilità da parte di ogni utente abilitato – e dunque a prescindere dalla previsione di un profilo di autorizzazione specifico – ad informazioni riservate di qualunque paziente relative alla fruizione di prestazioni ambulatoriali in ogni ambito specialistico, ivi comprese le eventuali note collegate al singolo appuntamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 13 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 11 gennaio 2017 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 27 gennaio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 4 gennaio 2017 con la quale la resistente ha rappresentato:

che l´applicativo utilizzato sin dal 2000 per l´attività di prenotazione e gestione delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica (denominato "Book") costituisce effettivamente un sistema "datato, rigido e difficilmente profilabile" costituito secondo criteri informatici ormai superati;

di aver già acquisito, in un´ottica di aggiornamento dei sistemi informativi aziendali, un nuovo applicativo destinato a sostituire quello attualmente in uso – la cui attivazione è stata tuttavia ritardata dal verificarsi di ostacoli di natura tecnica – e di aver altresì avviato l´introduzione di un nuovo programma per la gestione della documentazione dei percorsi ambulatoriali, unitamente ad un nuovo registro di sala operatoria attualmente in fase di implementazione;

di aver provveduto, nelle more dell´integrale sostituzione del sistema ad oggi utilizzato, all´introduzione delle modifiche idonee a corrispondere alle istanze avanzate dalla ricorrente garantendo un accesso differenziato in base al profilo autorizzatorio assegnato a ciascun utente, distinto per reparto, e rendendo comunque non immediatamente intelligibili, in collegamento con i dati identificativi dell´interessata, informazioni dettagliate relative allo storico delle prestazioni ambulatoriali alla stessa erogate;

l´impossibilità di limitare l´accesso degli operatori solo alle prestazioni future, tenuto conto del fatto che una accessibilità retrospettiva risulta necessaria per garantire sia i percorsi assistenziali che l´espletamento delle verifiche obbligatorie ai fini dell´eventuale avvio delle procedure di recupero per omessa compartecipazione alla spesa;

VISTE le note del 9 gennaio e del 6 febbraio 2017 con le quali la ricorrente, nell´eccepire la tardività delle iniziative intraprese dall´Azienda ospedaliera resistente in quanto attuate solo dopo la presentazione del ricorso, ha chiesto l´accertamento dell´illiceità della condotta tenuta dalla medesima in violazione del proprio diritto alla riservatezza con conseguente applicazione della relativa sanzione;

VISTA la nota del 23 gennaio 2017 con la quale la resistente ha richiamato il riscontro già precedentemente inviato, ritenendolo idoneo a soddisfare le istanze avanzate dall´interessata ed evidenziando di aver adottato le misure ritenute opportune al fine di salvaguardarne il diritto di riservatezza dell´utenza senza tuttavia compromettere il regolare espletamento delle attività di prenotazione ed accettazione delle prestazioni sanitarie;

RITENUTO, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico dell´Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia