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Provvedimento del 16 marzo 2017 [6436231]

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[doc. web n. 6436231]

Provvedimento del 16 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 148 del 16 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 19 gennaio 2017 da XX nei confronti di Mediaset Premium S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione ad una telefonata promozionale ricevuta, ha manifestato l´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing ed ha chiesto:

- di avere conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile ove designato;

- di conoscere i riferimenti del soggetto terzo responsabile dell´attività di marketing nel periodo di interesse, qualora la telefonata promozionale in questione non fosse stata direttamente effettuata da Mediaset Premium S.p.A.;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha specificato di avere ricevuto, in data 19 settembre 2016, sulla propria utenza di telefonia mobile una chiamata promozionale presumibilmente riconducibile alla resistente, avendo l´operatrice in questione proposto l´abbonamento ai servizi Mediaset Premium S.p.A.;

CONSIDERATO altresì che il ricorrente ha affermato di non aver mai manifestato il proprio consenso al trattamento per finalità di marketing nei confronti della società resistente dalla quale non avrebbe ottenuto, inoltre, alcun riscontro alle istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, in data 23 settembre 2016, 14 ottobre 2016 e 18 novembre 2016;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato Mediaset Premium S.p.A. a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la comunicazione del 20 febbraio 2017 con la quale la società resistente ha rappresentato che:

- la mancata risposta alle istanze del ricorrente sarebbe dipesa esclusivamente da un problema tecnico registrato sulla posta elettronica;

- in base alle verifiche svolte, il contestato contatto telefonico risulta essere stato effettuato dagli operatori di call center della società terza Planet Group (di cui è stato indicato l´indirizzo) alla quale la resistente ha affidato, con specifico contratto e in qualità di responsabile del trattamento, l´attività di promozione degli abbonamenti ai servizi Mediaset Premium;

- dato l´esito negativo della telefonata, il numero telefonico del ricorrente risulta essere stato inserito nella lista delle utenze non più contattabili;

- Mediaset S.p.A. "non ha ricevuto da Planet Group alcun dato personale" del ricorrente "e non ha dunque effettuato, sotto alcuna forma, attività trattamentali";

VISTA la nota del 21 febbraio 2017 con la quale il ricorrente:

- ha preso atto del riscontro fornito dalla resistente, riservandosi di rivolgere le proprie richieste direttamente alla società Planet Group "al fine di verificare le modalità di acquisizione e trattamento dei propri dati";

- si è dichiarato soddisfatto in ordine al riscontro ricevuto dalla resistente, ribadendo tuttavia la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra rappresentato, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Mediaset Premium S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi alla resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia