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Parere su una istanza di accesso civico - 11 maggio 2017 [6494995]

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[doc. web n. 6494995]

Parere su una istanza di accesso civico - 11 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 225 dell´11 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Broni ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico.

La richiesta di accesso civico aveva a oggetto la copia su supporto elettronico «di tutte le determinazioni complete degli allegati emanate da tutti i responsabili dei servizi […] non pubblicate in modo integrale» dei mesi di gennaio e febbraio dell´anno 2017.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella richiesta di parere al Garante ha rappresentato, fra l´altro, che la predetta richiesta di accesso civico:

- «è stata preceduta dall´analoga istanza di accesso civico generalizzato […] a mezzo della quale è stata richiesta copia di tutte le determinazioni di tutti i settori dell´ente, complete degli allegati, emanate nel corso dell´anno 2016» e «precede, a sua volta la più recente ed analoga istanza di accesso civico generalizzato […] di copia di tutte le determinazioni di tutti i settori dell´ente complete di allegati, emanate nel mese di marzo dell´anno 2017», «venendosi così a configurare di fatto un unicum senza soluzione di continuità, ai fini del rilascio di copia di tutte le determinazioni di tutti i settori dell´ente emanate dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2017»;

- «l´istanza di accesso civico generalizzato tesa a ottenere copia su supporto informatico in formato elettronico "di tutte le determinazioni di tutti i Settori dell´ente, complete degli allegati, emanate nei mesi di gennaio e febbraio del 2017" non è stata accolta perché è risultata manifestamente irragionevole e massiva. Dall´accoglimento della stessa deriverebbe un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell´amministrazione, in altri termini, non sarebbe assicurato l´adempimento dell´attività ordinaria poiché l´istanza in argomento impone all´amministrazione l´onere di un facere comportante un aggravamento del carico di lavoro non contenuto entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, con particolare riferimento all´individuazione dei soggetti controinteressati, alle comunicazioni agli stessi, all´esame delle eventuali loro opposizioni, all´oscuramento dei dati personali e/o sensibili».

Nel provvedimento di diniego sull´istanza di accesso civico è, inoltre, riportato che tra i motivi ostativi della richiesta di accesso civico, oltre al «considerevole numero di determinazioni, in particolare del Settore "Risorse e Servizi alla Persona", contenenti dati sensibili di cui all´art. 4, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 196/2003, quali sono i "dati personali idonei a rivelare lo stato di salute» per i quali esiste un espresso divieto di divulgazione (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013), vi sarebbe il «divieto di divulgazione di dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di indigenza o di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

OSSERVA

Il caso sottoposto all´attenzione del Garante dal Comune e la motivazione del provvedimento di diniego sull´accesso civico sono identici a quelli per i quali è stato reso il parere contenuto nel provvedimento n. 206 del 27/4/2017, già notificato al Comune stesso in data 28/4/2017.

Si rinvia, pertanto, alle osservazioni contenute del predetto parere che qui si intendono richiamate integralmente.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Broni ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 11 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia