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Provvedimento del 13 aprile 2017 [6548126]

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[doc. web n. 6548126]

Provvedimento del 13 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 192 del 13 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 marzo 2017 nei confronti dell´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (di seguito, ASUI) da XX, titolare di un incarico dirigenziale presso la medesima, rappresentata e difesa dall´avv. Fabio Balducci Romano, con il quale la ricorrente, reiterando le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"):

si è opposta "al trattamento dei dati personali [attinenti la propria sfera patrimoniale] richiesti dall´ASUI, con nota del 12.12.2016", la cui comunicazione è stata sollecitata ai fini della loro successiva pubblicazione nel sito web dell´amministrazione in ottemperanza agli specifici obblighi imposti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, cd. "decreto trasparenza", nel testo novellato dal successivo d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016);

ha chiesto, nelle more della decisione sul ricorso, l´adozione in via d´urgenza di un provvedimento di blocco del trattamento medesimo;

ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente  procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, contestato la sussistenza a suo carico dell´obbligo di comunicazione di tali dati, tenuto conto del fatto che la relativa richiesta, inviata dalla resistente con nota del 12 dicembre 2016, si fonderebbe – in base ad un percorso interpretativo effettuato da quest´ultima – sul richiamo all´art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, anziché al successivo art. 15 che, in ragione del rinvio operato dall´art. 41 del citato testo normativo, prevede un regime differenziato per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che la medesima, pur sollevando le riferite eccezioni, ha comunque provveduto alla comunicazione dei dati richiesti, invocando l´intervento dell´Autorità al fine di accertare la legittimità della manifestata opposizione al trattamento dei suoi dati personali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 29 marzo 2017 con la quale la resistente, nel rilevare che la ricorrente "è titolare di un incarico di natura professionale e non di struttura complessa o semplice" e che dunque non riveste alcuna delle posizioni dirigenziali individuate dall´art. 41, comma 2, del citato d.lgs. n. 33/2013, ha assicurato di non procedere alla pubblicazione dei dati da questa comunicati;

VISTA la nota del 4 aprile 2017 con la quale la ricorrente, pur prendendo atto di quanto dichiarato dall´ASUI, ha rappresentato che, non essendo soggetti neanche all´obbligo di comunicazione, i dati da questa acquisiti devono essere cancellati non potendosi limitare l´intervento su di essi alla sola non pubblicazione;

CONSIDERATO, in via preliminare e con riguardo alla richiesta di adozione della misura di blocco del trattamento nelle more della conclusione del procedimento, che l´Autorità non ne ha ritenuta necessaria l´assunzione tenuto conto del fatto che, all´atto di presentazione del ricorso, il termine previsto per l´adempimento dell´obbligo di pubblicazione posto a carico della resistente non risultava ancora di imminente scadenza e che, successivamente all´avvenuta ricezione dell´invito a fornire riscontro, quest´ultima ha comunque comunicato che non avrebbe proceduto alla pubblicazione dei dati dell´interessata;

RILEVATO, come riferito dall´ASUI, che la posizione della ricorrente, in virtù dell´incarico da questa ricoperto all´interno dell´Azienda, non risulta riconducibile all´ambito soggettivo di applicazione dell´art. 41 del d.lgs. n. 33/2013 e che pertanto, nel caso di specie, non appaiono configurabili i presupposti normativi per porre in essere il trattamento dei dati patrimoniali dell´interessata;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover pertanto accogliere il ricorso e, per l´effetto, ordinare all´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine di astenersi, a far data dall´avvenuta ricezione del presente provvedimento, da ogni ulteriore trattamento dei dati patrimoniali comunicati dalla ricorrente, così come individuati nell´atto introduttivo del provvedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico dell´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina all´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine di astenersi, a far data dall´avvenuta ricezione del presente provvedimento, dal trattamento dei dati patrimoniali comunicati dalla ricorrente, così come individuati nell´atto introduttivo del provvedimento;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi all´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere all´Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia