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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Trilogy s.r.l. e Fastweb s.p.a - 2 marzo 2017 [6552537]

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[doc. web n. 6552537]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Trilogy s.r.l. e  Fastweb s.p.a - 2 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 123 del 2 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, in relazione a distinte segnalazioni con le quali tre segnalanti lamentavano la ricezione, in un arco temporale ricompreso tra marzo e dicembre 2013 sui rispettivi numeri telefonici, di comunicazioni di carattere commerciale indesiderate, l´Ufficio del Garante, all´esito di un´attività istruttoria, ha accertato:

1. con nota n. 14055/88973 del 6 maggio 2014, che Trilogy s.r.l. P.Iva: 03187460922, con sede in Cagliari, via Barone Rossi n. 27, in persona del legale rappresentante pro-tempore, designata responsabile del trattamento dei dati da Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 quale titolare del medesimo trattamento, riguardo al verbale di contestazione n. 22586/88973 del 22 luglio 2014, ha effettuato, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e omettendo di acquisire il consenso di cui all´art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito "Codice"), un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di una chiamata promozionale sull´utenza telefonica fissa del sig. G. A. (segnalante) che è stata "(…) probabilmente ottenuto(a) sotto forma di segnalazione e gestito dall´Operatore in autonomia su Sua iniziativa (…)" pur essendo iscritta, sin dal 29 aprile 2011, nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice;

2. con nota n. 14075/88233 del 6 maggio 2014, che Trilogy s.r.l. P.Iva: 03187460922, con sede in Cagliari, via Barone Rossi n. 27 in persona del legale rappresentante pro-tempore, designata responsabile del trattamento dei dati da Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 quale titolare del medesimo trattamento, riguardo al verbale di contestazione n. 22298/88233 del 18 luglio 2014, ha effettuato, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e omettendo di acquisire il consenso di cui all´art. 23 del Codice, un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di diverse chiamate promozionali sull´utenza telefonica fissa del sig. D. O. (segnalante) che è stata "(…) presumibilmente ottenuto(a) e reiterato sotto forma di segnalazione, e comunque su iniziativa personale degli Operatori coinvolti (…)" pur essendo iscritta, sin dal 31 maggio 2012, nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice;

3. con nota n. 13413/86994 del 29 aprile 2014, che Trilogy s.r.l. P.Iva: 03187460922, con sede in Cagliari, via Barone Rossi n. 27 in persona del legale rappresentante pro-tempore, designata responsabile del trattamento dei dati da Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 quale titolare del medesimo trattamento, riguardo al verbale di contestazione n. 18985/89664 del 18 giugno 2014, ha effettuato, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e omettendo di acquisire il consenso di cui all´art. 23 del Codice, un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di due chiamate promozionali (per le quali il segnalante ha inoltrato all´Autorità due distinte segnalazioni) delle quali una in data 26 giugno 2013 sull´utenza telefonica fissa del sig. G. D. (segnalante) che è stata "(…) ottenuto(a) sotto forma di segnalazione e gestito(a) dall´operatore su sua personale iniziativa (…)", mentre, a fronte della seconda distinta chiamata promozionale effettuata in data 12 giugno 2013, al numero telefonico di utenza fissa del medesimo segnalante è solamente avvenuta una "(…) verifica con il fornitore del sistema Easy Cim (…)", senza che fosse quindi fornito alcun elemento chiarificatore sulla provenienza del numero di utenza telefonica fissa di G. D.. A tal proposito giova evidenziare come, nell´ambito dell´istruttoria, sia stato rilevato dall´Ufficio che il sistema Easy CIM (Customer Interaction Managment) è un programma per la gestione del contatto multimediale fra prospect/clienti e azienda che supporta campagne di vendita e di raccolta informazioni dedicate a clienti potenziali o acquisiti;

VISTI i verbali nn.rr. 22586/88973 del 18 luglio 2014, 22298/88233 del 18 luglio 2014 e 18985/86994 del 18 giugno 2014, che qui si intendono integralmente richiamati, con cui sono state contestate, per ciascuno dei tre verbali in argomento, a Trilogy s.r.l. nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati/trasgressore e alla Fastweb s.p.a. quale titolare del trattamento/obbligato in solido ai sensi dell´art. 6 della legge n. 689/1981, le violazioni amministrative previste dagli artt. 13 e 23 del Codice, per aver effettuato, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e omettendo di acquisire il consenso di cui all´art. 23 del Codice, un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di chiamate promozionali sulle utenze telefoniche fisse dei tre segnalanti ottenute in due casi "(…) presumibilmente (…)" e in uno asseritamente "(…) sotto forma di segnalazione e gestito(e) dall´operatore (…)", e, per le sole utenze telefoniche riconducibili alle contestazioni nn.rr. 22586/88973 del 22 luglio 2014 e 22298/88233 del 18 luglio 2014, iscritte nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice; nel caso della seconda segnalazione effettuata dal sig. G. D. per la chiamata promozionale avvenuta in data 12 giugno 2013, al numero telefonico di utenza fissa del medesimo segnalante è solamente avvenuta una "(…) verifica con il fornitore del sistema Easy Cim (…)";

ESAMINATI i rapporti dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativi ai tre verbali di contestazione, ciascuno relativo ai rispettivi tre segnalanti, per le sei violazioni amministrative nei confronti di Trilogy s.r.l. nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati/trasgressore e alla Fastweb s.p.a. quale titolare del trattamento/obbligato in solido ai sensi dell´art. 6 della legge n. 689/1981 e rilevato dai predetti rapporti che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 5 agosto 2014 e relativo al verbale di contestazione n. 22586/88973 del 22 luglio 2014, con il quale Trilogy s.r.l. nella sua qualità di trasgressore, dopo avere asserito che "(…) il contatto è stato effettuato nei confronti di una numerazione che risulta inserita nel Registro delle opposizioni", ha evidenziato come "(…) la sig.ra (…), che all´epoca dei fatti contestati collaborava con la scrivente (Trilogy s.r.l.) in forza di un contratto a progetto (…) ha dichiarato (…) di aver, in un numero limitato di casi, raccolto segnalazioni spontanee da parte di prospect legittimamente contattati, poiché inseriti nelle liste fornite da Fastweb ovvero acquistate da Trilogy (…)". Sul punto ha poi evidenziato come "Venendo alla circostanza palesata nel verbale di contestazione come una sorta di omissione di controllo nei confronti dell´operato dei propri collaboratori giova (…) non solo richiamare la (…) lettera di designazione ad incaricato del trattamento e le istruzioni in essa contenute (…), ma sottolineare la circostanza che mediamente nelle attività di Call Center sono coinvolti tra i 40 e i 50 operatori (…)". La società ha richiesto, altresì, la rateizzazione ai sensi dell´art. 26 della legge n. 689/1981 dell´eventuale importo della sanzione irrogata;

VISTO lo scritto difensivo datato 5 agosto 2014 e relativo al verbale di contestazione n. 22298/88233 del 18 luglio 2014, con il quale Trilogy s.r.l. nella sua qualità di trasgressore, dopo avere asserito che "(…) il contatto è stato effettuato nei confronti di una numerazione che risulta inserita nel Registro delle opposizioni", ha evidenziato come "(…) le succitate operatrici, che all´epoca dei fatti collaboravano con la scrivente (Trilogy s.r.l.) in forza di un contratto a progetto (…) hanno dichiarato (…) di aver, in un limitato numero di casi, raccolto segnalazioni spontanee da parte di prospect legittimamente contattati, poiché inseriti nelle liste fornite da Fastweb ovvero acquistate da Trilogy (…)". Sul punto ha poi evidenziato come "Venendo alla circostanza palesata nel verbale di contestazione come una sorta di omissione di controllo nei confronti dell´operato dei propri collaboratori giova (…) non solo richiamare la (…) lettera di designazione ad incaricato del trattamento e le istruzioni in essa contenute (…), ma sottolineare la circostanza che mediamente nelle attività di Call Center sono coinvolti tra i 40 e i 50 operatori (…)". Anche in questo caso la società ha richiesto la rateizzazione ai sensi dell´art. 26 della legge n. 689/1981 dell´eventuale importo della sanzione irrogata; 

VISTO lo scritto difensivo datato 18 luglio 2014 e relativo al verbale di contestazione n. 18985/86994 del 18 giugno 2014, con il quale Trilogy s.r.l. nella sua qualità di trasgressore, dopo avere asserito che "(…) il contatto è stato effettuato nei confronti di una numerazione che risulta inserita nel Registro delle opposizioni", ha evidenziato come "(…) la sig.ra (…), che all´epoca dei fatti collaborava con la scrivente (Trilogy s.r.l.) in forza di un contratto a progetto (…) ha dichiarato (…) di aver, in una o due occasioni, raccolto segnalazioni spontanee da parte di prospect legittimamente contattati, poiché inseriti nelle liste fornite da Fastweb ovvero acquistate da Trilogy (…)". Sul punto ha poi evidenziato come "Venendo alla circostanza palesata nel verbale di contestazione come una sorta di omissione di controllo nei confronti dell´operato dei propri collaboratori giova (…) non solo richiamare la (…) lettera di designazione al incaricato del trattamento e le istruzioni in essa contenute (…), ma sottolineare la circostanza che mediamente nelle attività di Call Center sono coinvolti tra i 40 e i 50 operatori (…)". La società, come per le altre due contestazioni, ha richiesto la rateizzazione ai sensi dell´art. 26 della legge n. 689/1981 dell´eventuale importo della sanzione irrogata;

VISTI gli scritti difensivi datati 22 luglio 2014 e 15 settembre con i quali Fastweb s.p.a. nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell´art. 6 della legge n. 689/1981, in relazione ai tre verbali di contestazione nn. rr. 18985/86994 del 18 giugno 2014, 22586/88973 del 18 luglio 2014 e 22298/88233 del 18 luglio 2014, nell´evidenziare "(…) la propria estraneità rispetto all´illecito contestato, estraneità che del resto è predicata anche dall´atto di contestazione", riguardo l´ascritta responsabilità solidale di cui al citato art. 6 della legge n. 689/1981, ha rilevato come "La ratio delle previsioni sulla responsabilità solidale (…) non stà nel garantire il pagamento in caso di insolvenza del responsabile. La norma mira a evitare che la violazione, comunque accertata, resti priva di conseguenze sanzionatorie (…)", ove "(…) questa eventualità è difficilmente immaginabile nel rapporto titolare (Fastweb s.p.a.)/responsabile (Trilogy s.r.l.) (…)";

Inoltre ha evidenziato come "Se il responsabile ha agito di propria iniziativa, uscendo dal perimetro tracciato dal titolare, non si potrà più dire che egli abbia operato da responsabile. (…) Se ne dovrebbe ricavare che venga meno anche il rapporto di autorità direzione e vigilanza e che comunque non vi sia spazio per applicare l´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981".

Ha rilevato altresì come l´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981 "(…) estende l´obbligo di pagamento alla persona, espressione che – nel sistema della legge n. 689/1981, di per sé incardinato sulla responsabilità principale delle sole persone fisiche – non comprende di regola le persone giuridiche. Non a caso, quando lo stesso art. 6 intende evocare tali soggetti lo fa esplicitando la natura giuridica della personalità (v. il comma 3)". Ne discende che "I rapporti di autorità, direzione, vigilanza considerati dall´art. 6, comma 2, appaiono di tipo forte e non a caso sono in genere individuati o in rapporti (…) di lavoro subordinato nell´ambito di organizzazioni in cui sussistano veri e propri poteri gerarchici".

Sempre con riferimento all´applicabilità dell´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981, ha rilevato che se trovasse comunque applicazione la richiamata disciplina, "(…) FASTWEB potrebbe essere esentata dalla responsabilità dimostrando di non aver potuto impedire il fatto" in ragione del fatto che: "L´atto di contestazione non contempla la responsabilità di FASTWEB a titolo principale né contiene rilievi sull´applicazione degli artt. 28 – 29 del decreto n. 196"; "(…) la condotta contestata all´agenzia (Trilogy s.r.l.) appare il frutto di comportamenti estemporanei, eventualmente imputabili a negligenza o disattenzione di singoli addetti, comunque in ambiti del tutto estranei a quello che era il perimetro di attività demandato da FASTWEB"; "Nell´ambito di organizzazioni complesse (…) simili comportamenti estemporanei (…) non possono per definizione essere impediti caso per caso", ove, in ragione di tali argomentazioni, ha osservato come, anche nell´ambito delle attività ispettive svolte dal Garante, in data 6 e 7 maggio 2014, "(…) il dovere massimo di diligenza che si può chiedere al titolare deve allora essere valutato in termini di adeguatezza dei processi, ove gli stessi siano stati strutturati in modi da prevenire – per quanto nelle disponibilità del titolare medesimo – la commissione dell´illecito", per cui "(…) FASTWEB rileva di aver approntato tutte le misure concretamente realizzabili per evitare l´illecito". Diversamente opinando, "(…) FASTWEB  ritiene che applicare la responsabilità ex art. 6, comma 2, l. n. 689/1981 vorrebbe dire sostituire alla presunzione normativa – che ammette prova contraria – una responsabilità propriamente oggettiva";

TENUTO CONTO, inoltre, della nota datata 14 luglio 2014 dalla quale Fastweb s.p.a., relativamente alla responsabilità solidale disciplinata dall´art. 6 della legge n. 689/1981, ha tratto le argomentazioni riproposte tal quali nelle citate memorie difensive datate 22 luglio e 15 settembre 2014;

RITENUTO, preliminarmente, che, in relazione ai verbali di contestazione nn.rr. 22586/88973 del 18 luglio 2014 e 22298/88233 del 18 luglio 2014, si evidenzia come il provvedimento dell´Autorità n.16 del 19 gennaio 2011 recante "Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l´impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni" (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1784528), declinando la disciplina dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, asserisce, anche con riferimento "(…) alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, -come sia legittimo- effettuare detto trattamento (ovvero il trattamento di dati oggetto delle contestazioni) in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all´art. 7, comma 4, lett. b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità risultino direttamente funzionali all´attività svolta dall´interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento". I numeri di utenza telefonica dei segnalanti, sulla cui effettiva provenienza, anche tenuto conto di quanto illustrato nelle memorie difensive prodotte da Trilogy s.r.l. non è stato fornito alcun elemento volto a smentire quanto accertato nel verbale di contestazione, evidentemente non sono stati estratti da un elenco pubblico riconducibile alla categoria espressamente prevista e regolamentata nel citato provvedimento dell´Autorità datato 19 gennaio 2011, ovvero quella degli "elenchi di abbonati". Posto ciò, si evidenzia l´inconferenza delle argomentazioni prodotte, atteso che gli illeciti contestati ineriscono l´obbligo di rendere l´informativa al segnalante ai sensi dell´art. 13 del Codice e quello di acquisirne il consenso di cui all´art. 23 del Codice, senza che, nel caso di specie, alcuna contestazione sia stata mossa per la violazione al combinato disposto dell´art. 162, commi 2-bis e 2 quater del Codice per l´effettuazione di chiamate promozionali sull´utenza telefonica fissa del segnalante iscritta nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice;

RITENUTO che, in relazione ai tre verbali di contestazione nn.rr. 22586/88973 del 22 luglio 2014, 22298/88233 del 18 luglio 2014 e 18985/86994 del 18 luglio 2014 le argomentazioni addotte da Trilogy s.r.l. non risultano idonee ad escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Si deve osservare in particolare come, per tutte e tre le contestazioni le argomentazioni prodotte non forniscano alcun elemento di valutazione ulteriore rispetto a quelli già presi in considerazione in sede di accertamento degli illeciti contestati, per cui, come evincibile dal verbale di contestazione, a Trilogy s.r.l. va ascritta la responsabilità per la violazione degli artt. 13 e 23 del Codice; . Ciò anche con riferimento a quanto argomentato in ordine alla "(…) circostanza che mediamente nelle attività di Call Center sono coinvolti tra i 40 e i 50 operatori (…)", non consente di qualificare tale condotta quale elemento costitutivo della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che non è riscontrabile nel caso di specie;

RITENUTO, altresì, che, con specifico riferimento al verbale di contestazione n. 18985/86994 del 18 luglio 2014, si rileva l´inconferenza di quanto prodotto con riferimento al fatto che "(…) il contatto è stato effettuato nei confronti di una numerazione che risulta inserita nel Registro delle opposizioni", ove tale circostanza di fatto non è in alcun modo menzionata nell´atto di contestazione. Inoltre, si evidenzia come, riguardo la distinta circostanza di fatto in base alla quale a fronte di una distinta chiamata promozionale, del numero telefonico di utenza fissa del medesimo segnalante è solamente avvenuta una "(…) verifica con il fornitore del sistema Easy Cim (…)", non è stato fornito alcun elemento di valutazione utile al fine di escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato;

RITENUTO, altresì, che, sia le argomentazioni prodotte da Fastweb s.p.a. relative alle contestazioni nn.rr. 22586/88973 del 18 luglio 2014, 22298/88233 del 18 luglio 2014 e 18985/86994 del 18 giugno 2014 che quelle argomentate nella nota datata 14 luglio 2014, non risultano idonee ad escludere la responsabilità solidale ai sensi dell´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981 in relazione a quanto contestato.

Posto che la ribadita "(…) estraneità rispetto all´illecito contestato (…)" risulta inconferente rispetto all´ascritta responsabilità solidale di cui al citato art. 6 (come meglio si dirà successivamente), giova preliminarmente rilevare come, in ordine a quanto argomentato circa la violazione del principio di personalità di cui all´art. 2 della legge n. 689/1981, la disciplina dettata dal Codice costituisce lex specialis rispetto alle previsioni della legge n. 689/1981 in quanto fonte di pari grado richiamabile, per effetto dell´art. 166 del Codice, solo "in quanto applicabile". Il Codice dispone che gli adempimenti siano posti in essere, in primo luogo, dal titolare del trattamento che, secondo quanto è previsto all´art. 28 del Codice, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è "l´entità nel suo complesso". Il titolare del trattamento può, nell´ambito del potere di organizzazione del trattamento dei dati, delegare l´assolvimento di taluni adempimenti anche a persone (fisiche o giuridiche) individuate, ai sensi dell´art. 29 del Codice, quali responsabili del trattamento, vigilando, anche periodicamente, sull´osservanza delle istruzioni impartite. Ne discende che, sia la responsabilità delle condotte costituenti illecito amministrativo sanzionabili con il pagamento di una somma di denaro sia la responsabilità derivante dall´obbligazione in solido, sono legittimamente ascrivibili, come nel caso di specie, a due distinte persone giuridiche delle quali una Trilogy s.r.l./trasgressore e l´altra Fastweb s.p.a./obbligato in solido. L´Ufficio del Garante, quindi, ha puntualmente rilevato, sulla base della documentazione acquisita in atti, i ruoli e le rispettive responsabilità derivanti dalla condotta contestata. Trilogy s.r.l., quale responsabile del trattamento formalmente designata, avendo agito al di fuori delle istruzioni impartite da Fastweb s.p.a. quale titolare del trattamento di dati, è stata qualificata quale trasgressore a cui è attribuita la responsabilità per la condotta oggetto di contestazione, senza che alcuna censura in ordine a tale condotta illegittima fosse ascritta a Fastweb s.p.a..

Fastweb s.p.a. è chiamata, invece, a rispondere a titolo di responsabilità solidale ai sensi dell´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981 in quanto, diversamente da quanto evidenziato nelle memorie difensive sopra richiamate, nel caso di specie sono riscontrabili gli elementi costitutivi della responsabilità ascritta non avendo dato prova di non aver potuto impedire il fatto, in base alla previsione dell´art. 6, comma 2, della legge n. 689/1981. Al riguardo si deve, infatti, precisare come l´eventuale svolgimento dell´attività di vigilanza da parte del titolare del trattamento – peraltro meramente e genericamente dichiarata da parte di Fastweb s.p.a., ma non dimostrata in alcun modo – non costituirebbe in ogni caso attività di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità solidale ai sensi del predetto art. 6, comma 2, legge n. 689/1981, norma che richiede, invece, la diversa (e più complessa) prova di non aver potuto impedire il fatto.

Risulta infine dirimente considerare come la rappresentata estemporaneità della condotta oggetto di contestazione e la sua conseguente impossibilità di essere impedita da parte di Fastweb s.p.a., non trovano riscontro, atteso che la vicenda oggetto di contestazione non può essere circoscritta al singolo caso cui ci si riferisce, ma deve essere ricondotta ad una attività istruttoria svolta da questa Autorità molto più ampia e volta a investigare l´attività di telemarketing della quale Fastweb s.p.a., così come nel caso di specie, è titolare del trattamento; gli esiti di tali controlli sono riportati nei verbali di operazioni compiute del 6 e 7 maggio 2014 menzionati nelle memorie difensive della società stessa. L´esame degli atti riconducibili all´attività ispettiva menzionata consente, infatti di verificare come la condotta oggetto di contestazione sia stata oggetto di numerose segnalazioni all´Autorità a fronte delle quali è stata avviata un´articolata attività istruttoria nei confronti di Fastweb, rendendo evidente che la condotta contestata non è episodica o estemporanea;

RILEVATO che Trilogy s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di chiamate promozionali sulle utenze telefoniche fisse dei tre distinti segnalanti ottenute in due casi "(…) presumibilmente (…)" e in uno asseritamente "(…) sotto forma di segnalazione e gestito(e) dall´operatore (…)", e, per le sole utenze telefoniche riconducibili alle contestazioni nn.rr. 22586/88973 del 22 luglio 2014 e 22298/88233 del 18 luglio 2014, iscritte nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice, ovvero, a fronte di una distinta chiamata promozionale, del numero telefonico di utenza fissa di uno dei segnalanti è solamente avvenuta una "(…) verifica con il fornitore del sistema Easy Cim (…)", senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e omettendo di acquisire il consenso di cui all´art. 23 del Codice e che a Fastweb s.p.a. va ascritta la responsabilità solidale ai sensi dell´art. 6, comma 2 delle legge n. 689/1981;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, commi 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´art. 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto; l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per ciascuna delle tre contestazioni per un importo complessivo pari a euro 18.000,00 (diciottomila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, commi 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle tre contestazioni per un importo complessivo pari a euro 30.000,00 (trentamila), per una quantificazione totale pari a euro 48.000,00 (quarantottomila);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta avanzata da Trilogy s.r.l. di rateizzazione in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) ciascuna, per un importo complessivo pari a euro 48.000,00 (quarantottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Trilogy s.r.l. P.Iva: 03187460922, con sede in Cagliari, via Barone Rossi n. 27, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale trasgressore e a Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell´art. 6, comma 2 delle legge n. 689/1981, di pagare la somma di euro 48.000,00 (quarantottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 10 rate mensili dell´importo di 4.800,00 (quattromilaottocento) euro ciascuna;

INGIUNGE

ai medesimi soggetti di pagare la somma di euro 48.000,00 (quarantottomila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l´ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia