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Provvedimento del 31 maggio 2017 [6629584]

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[doc. web n. 6629584]

Provvedimento del 31 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 261 del 31 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 24 febbraio 2017 nei confronti del Fallimento Vacupan Italia s.r.l. e nei confronti di XX, già amministratore unico della predetta società con cui XX, rappresentata e difesa dall´avv. Gianluca Nargiso, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati contenuti nella cartella clinica detenuta dalla Vacupan Italia s.r.l. –dichiarata fallita in data 23 gennaio 2015– in relazione alle cure odontoiatriche a lei prestate presso la predetta struttura nel periodo 2012-2014;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che la ricorrente ha dichiarato di aver interesse ad accedere a tali dati intendendo promuovere un´azione per il risarcimento del danno per responsabilità professionale nei confronti del medico che al tempo operava presso la sede torinese della società fallita;

PRESO ATTO che, anteriormente alla proposizione del ricorso, il curatore del Fallimento Vacupan Italia s.r.l. ha comunicato al ricorrente, in risposta all´interpello preventivo, di non avere  la disponibilità della cartella clinica richiesta per non averla ricevuta dall´amministratore unico della società fallita;

TENUTO CONTO che l´interessata ha quindi proposto interpello preventivo nei confronti dell´ex amministratore unico della Vacupan Italia s.r.l., senza ricevere alcun riscontro;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 21 aprile 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 28 marzo 2017 con la quale il curatore del Fallimento Vacupan Italia s.r.l., riportandosi integralmente a quanto già precisato nella corrispondenza con il legale della ricorrente, agli atti del ricorso, ha ribadito di non avere la disponibilità della cartella clinica richiesta;

VISTA la memoria del 18 aprile 2017 con la quale la ricorrente, preso atto del riscontro fornito dal curatore fallimentare e lamentando la mancanza di qualsivoglia risposta da parte dell´amministratore unico della società fallita, ha ribadito le richieste contenute nell´atto introduttivo;

VISTA la memoria infine trasmessa in data 18 maggio 2017 con la quale XX, rappresentato e difeso dall´avv. Carmelo Deiana, ha sostenuto:

che, a seguito della dichiarazione di fallimento della Vacupan Italia s.r.l., egli non è più titolare del trattamento dei dati riferiti alla clientela della società fallita, qualità che risulta ora essere in capo alla procedura fallimentare che, per il tramite del curatore, "ha preso possesso di tutto il compendio aziendale ivi compresi i supporti atti alla conservazione dei dati"; 

che i dati relativi alla clientela della Vacupan Italia s.r.l., ivi compresi quelli riferiti alla ricorrente, "sono rinvenibili esclusivamente nei server aziendali il cui possesso materiale è in capo alla curatela dalla data del fallimento";

che, a seguito dell´apertura della procedura fallimentare, egli, essendo stato privato del potere di amministrare e disporre dei beni e del patrimonio aziendale, non può più "venire in possesso ovvero disporre di dati divenuti indisponibili";

di non detenere, allo stato, i dati ai quali la ricorrente ha chiesto di accedere;

VISTE le note del 24 e 25 maggio 2017 con le quali il predetto curatore ha precisato:

di aver ripetutamente ed invano richiesto all´amministratore della società fallita la consegna della cartella clinica della ricorrente unitamente alle cartelle cliniche di tutti i pazienti della Vacupan Italia s.r.l. (come si evince dalle istanze di cui ha allegato copia), stanti le numerose richieste pervenute in tal senso alla curatela da parte dei singoli pazienti che avevano manifestano l´esigenza di valutare la correttezza delle cure agli stessi prestate presso la struttura;

che, "allo stato, la procedura, sulla base di quanto è stato oggetto di esame e di indagini da parte degli organi fallimentari", non ha acquisito e non risulta essere in possesso della documentazione richiesta dalla ricorrente;

che, qualora, all´esito di ulteriori attività della procedura fallimentare attualmente ancora in essere, "la curatela dovesse acquisire la documentazione di interesse della ricorrente, la stessa verrà posta a disposizione dell´interessata";

RILEVATO dunque che il curatore del Fallimento Vacupan Italia s.r.l., ad integrazione di quanto già comunicato alla ricorrente anteriormente alla proposizione del ricorso, ha dichiarato, a seguito di ulteriori verifiche effettuate e con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che, allo stato, la procedura fallimentare non detiene i dati contenuti nella cartella clinica a lei relativa, pur assicurando che saranno messi a diposizione dell´interessata in caso di reperimento degli stessi;

RILEVATO che anche XX ha nel corso del procedimento dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere, allo stato, i dati oggetto della richiesta della ricorrente;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, in ragione di quanto sopra esposto, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambe le resistenti;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 250,00 a carico delle parti resistenti, da ripartirsi per euro 150,00 a carico di XX e per euro 100,00 a carico del Fallimento Vacupan Italia s.r.l., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento, nonché della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambe le resistenti;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 250,00 a carico delle parti resistenti, da ripartirsi per euro 150,00 a carico di XX e per euro 100,00 a carico del Fallimento Vacupan Italia s.r.l., che dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia