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Verifica preliminare. Allungamento del periodo di conservazione delle immagini raccolte da sistemi di videosorveglianza - 31 maggio 2017 [6630601]

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[doc. web n. 6630601]

Verifica preliminare. Allungamento del periodo di conservazione delle immagini raccolte da sistemi di videosorveglianza - 31 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 256 del 31 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Azienda Ospedaliera per l´Emergenza Cannizzaro ai sensi dell´art. 17 del Codice (note del 28 febbraio 2017 e del 4 aprile 2017);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

L´Azienda Ospedaliera per l´Emergenza Cannizzaro ha sottoposto al Garante una richiesta di verifica preliminare concernente la possibilità di allungare, fino a venti giorni, la durata del periodo di conservazione delle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza installati presso la sede della stessa.

Nell´ambito della citata richiesta, l´Azienda ha dichiarato che:

- la ragione per la quale intende conservare le immagini registrate per un periodo superiore alla settimana "scaturisce dalla specifica esigenza di sicurezza e dalla obiettiva opportunità di conservazione delle immagini registrate, al fine di tutelare gli interessi degli utenti, dei terzi e dei dipendenti" … "attesi i recenti e spiacevoli episodi di aggressione verbale e fisica a personale (sanitario e parasanitario) strutturato e non";

- in ordine alla valutazione sulla congruità dell´arco temporale ipotizzato "la necessità del mantenimento di 20 giorni per la conservazione delle immagini registrate nasce dall´esigenza di consentire una adeguata istruttoria i cui tempi tecnici di espletamento (decorrenti dalla rilevazione dell´evento alla constatazione della autorità di pubblica sicurezza e, poi, giudiziaria) e-considerata altresì- la vastità della struttura e gli innumerevoli accessi della stessa-non consentono di essere inferiori all´estensione di venti giorni richiesta";

- "in ottemperanza alle disposizioni dell´art. 13 del Codice, apposite tabelle sono state apposte attestanti le aree videosorvegliate all´interno della struttura".

L´Azienda ha, inoltre, fornito una descrizione della propria struttura, precisando che essa "si estende su circa 16 ettari ed è composta da due accessi, uno principale, denominato ingresso sud, sul territorio di Catania Via Messina 829, l´altro secondario, denominato ingresso nord ad uso esclusivamente delle autoambulanze riservato a mezzi di soccorso ubicato in via Sgroppillo, sul territorio di san Gregorio di Catania. L´area ospedaliera è costituita da 17 plessi ciascuno aventi più ingressi e vie di uscita. Di conseguenza la distribuzione e la dislocazione degli edifici non consente di avere un unico punto di osservazione date le criticità che già sono insorte e si sono manifestate…" (nota del 9 maggio 2017).

Dalla descrizione rinvenibile sul sito Internet dell´Azienda, risulta che la struttura è articolata in un monoblocco con due torri e vari padiglioni e si estende su una collina che domina il mare (cfr. http://www.aocannizzaro.it/l-ospedale/).

A conforto dell´esigenza manifestata nella richiesta di verifica preliminare, l´Azienda ha allegato una documentazione contenente rapporti di servizio, di piantonamento e articoli di stampa che attestano eventi dannosi, quali furti, aggressioni e effrazioni, avvenuti in danno dell´Azienda e del personale che vi opera soprattutto nel 2016 e nei primi mesi del 2017.

OSSERVA

La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che la conservazione delle informazioni oggetto di trattamento, in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato, non superi il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamente trattate (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice).

Il Garante, con provvedimento di carattere generale dell´8 aprile 2010, ha evidenziato che nei casi in cui sia stato scelto un sistema di videosorveglianza che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l´eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita.

Più precisamente, il Garante ha previsto che in tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità (punti 3.2.1. e 3.4. del citato provvedimento generale dell´8 aprile 2010).

L´Azienda Ospedaliera per l´Emergenza Cannizzaro ha chiesto al Garante di valutare la possibilità di allungare il periodo di conservazione delle immagini registrate attraverso il sistema di videosorveglianza aziendale, fino ad un periodo massimo di venti giorni.

La predetta Azienda ha dichiarato che l´attività di videosorveglianza è volta a perseguire finalità di sicurezza e di protezione degli utenti e del personale.

Alla luce degli elementi forniti, anche sulla base della documentazione attestante gli eventi dannosi avvenuti in danno dell´Azienda Ospedaliera, si ritengono sussistenti specifiche esigenze di sicurezza correlate al rischio concreto del verificarsi di eventi dannosi; ciò, tenuto anche conto della vastità della struttura e dei numerosi accessi, nonché della dislocazione dei 17 plessi. Pertanto, con riferimento alla richiesta presentata dalla Azienda Ospedaliera, si ritiene congruo un allungamento dei tempi di conservazione delle immagini per un periodo di venti giorni, in quanto valutato nel rispetto del menzionato principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice; punto 3.4. del citato provvedimento).

In ogni caso, si richiama l´attenzione della Azienda Ospedaliera:

- sulle prescrizioni relative alle misure di sicurezza (cfr. punto 3.3.1.del citato provvedimento generale; artt. 31-36 del Codice e allegato B al Codice);

- sulle garanzie relative al trattamento di dati personali in ambito lavorativo e presso ospedali e luoghi di cura (cfr. punti 4.1. e 4.2. del citato provvedimento generale, art. 114; art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300);

- sulla necessità di aggiornare, nei termini sopra descritti, la bozza del "Regolamento utilizzo in ambito aziendale di sistemi di videosorveglianza" trasmesso all´Autorità.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 17 del Codice, preso atto della richiesta di verifica preliminare presentata dall´Azienda Ospedaliera per l´Emergenza Cannizzaro in relazione al trattamento di immagini raccolte attraverso l´impianto di videosorveglianza aziendale, ritiene ammissibile, nei termini di cui in premessa la conservazione delle stesse, fino a un termine massimo di venti giorni.

Roma, 31 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia