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Provvedimento del 27 aprile 2017 [6631046]

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[doc. web n. 6631046]

Provvedimento del 27 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 211 del 27 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 gennaio 2017 da XX nei confronti della Baltimore Production srls con il quale il ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

1. informazioni circa l´origine dei dati relativi al proprio indirizzo di posta elettronica, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

2. gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili e di incaricati del trattamento;

3. l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati personali;

4. la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;
il ricorrente ha inoltre richiesto al Garante:

5. di ordinare alla resistente la dimostrazione di aver adottato le misure minime di sicurezza idonee ad evitare un improprio trattamento dei dati che lo riguardano e  la consegna di copia dell´eventuale consenso prestato al trattamento dei dati personali per finalità promozionali; nonché di "comunicare alla Camera di Commercio la mancata comunicazione o l´aggiornamento della casella di pec al registro imprese";

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato:

- di avere ricevuto, in data 21 e 28 dicembre 2016, delle comunicazioni promozionali al suo indirizzo di posta elettronica provenienti da un indirizzo e-mail riconducibile alla società Baltimore Production, pur non avendo mai prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing;

- di avere inoltrato alla resistente istanze ai sensi dell´art. 7 del Codice in data 21, 24 e 28 dicembre senza ricevere alcun riscontro;

RILEVATO che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso contenute, sono stati trasmessi alla resistente per raccomandata consegnata al destinatario il 24 febbraio 2017 e, quindi, in ragione della mancata risposta, nuovamente trasmessi, con lo stesso mezzo, ai sensi dell´art. 157 del Codice –unitamente alla nota con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice – e ricevuti dal destinatario il 28 marzo 2017;

VISTO il riscontro del 12 aprile 2017 con il quale la resistente ha rappresentato di avere acquisito i dati del ricorrente dall´albo pubblico dei consulenti aziendali per "fini pubblicitari" e di avere cancellato dal proprio database l´indirizzo e-mail del ricorrente, in modo da non inviare in futuro ulteriori comunicazioni;

VISTA la nota del 13 aprile 2017 con la quale il ricorrente si è dichiarato "assolutamente insoddisfatto del riscontro pervenuto";

RILEVATO che, come sopra riferito, la resistente - con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") – ha reso informazioni in ordine all´origine dei dati del ricorrente, alla finalità del loro trattamento ed ha accolto la relativa richiesta di opposizione e che pertanto, riguardo a tali domande, va dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, dovendosi ritenere sufficiente il riscontro fornito dalla resistente, sia pure nel corso del procedimento;

RILEVATO, viceversa, che sono rimaste sostanzialmente inevase le richieste volte a conoscere le modalità del trattamento, la logica a questo applicata, gli estremi identificativi dei responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di "responsabili" e  di "incaricati";

RITENUTO pertanto, in relazione a tali istanze, di dover parzialmente accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare alla resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, a fornire al ricorrente idoneo riscontro rispetto ad esse;

RITENUTO, infine, con riguardo alle ulteriori richieste avanzate con il ricorso e meglio sopra individuate al punto 5, di doverne dichiarare l´inammissibilità ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, trattandosi in larga parte di diritti non esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice e riferiti comunque ad istanze presentate per la prima volta con l´atto introduttivo del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Baltimore Production srls in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso e del comportamento tenuto nel corso dell´istruttoria, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, le finalità del loro trattamento, nonché alla relativa opposizione;

b. accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Baltimore Production srls, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare al ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le informazioni richieste relativamente alle modalità del trattamento, alla logica a questo applicata, agli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili e  di incaricati;

c. dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alle richieste di cui al punto 5 in premessa;

d. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Baltimore Production srls, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda, altresì, che il mancato riscontro alle richieste ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia