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Partiti e movimenti politici - Un 'decalogo' per l'utilizzazione di dati da parte di partiti e movimenti politici nella propaganda elettorale - 7 ...

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Partiti e movimenti politici - Un "decalogo" per l’utilizzazione di dati da parte di partiti e movimenti politici nella propaganda elettorale

Partiti e movimenti politici in sede di propaganda elettorale, ovvero nella presentazione di liste e candidature o per la sottoscrizione di referendum, devono rispettare alcuni princìpi sulla raccolta dei dati, sull’informativa e il consenso, sulle finalità perseguite ecc.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le numerose note pervenute in merito alla conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 di alcune iniziative di propaganda politica ed elettorale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

In relazione allo svolgimento di consultazioni elettorali e referendarie sono pervenute a questa Autorità, sia da parte di formazioni politiche, sia di singoli cittadini, numerose segnalazioni e richieste di parere in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali utilizzati per la propaganda elettorale o per la presentazione di liste e candidature o per la sottoscrizione di richieste di referendum.

Su alcune questioni il Garante si è già pronunciato fin dal primo periodo della propria attività con alcune decisioni (consultabili sul sito internet dell’Autorità www.garanteprivacy.it e sul bollettino "Cittadini e società dell´informazione"), riassunte nelle relazioni annuali presentate al Parlamento e al Governo.

Con il presente provvedimento, al fine di tracciare linee-guida per i titolari del trattamento e per tutti gli interessati sono richiamati in un quadro organico i principi che regolano la protezione dei dati personali nella materia elettorale, quali risultano dalla legge n. 675/1996 e dai successivi decreti legislativi che hanno integrato quest’ultima.


1. Possibilità di utilizzare i dati personali ricavati da registri o elenchi "pubblici". In base agli artt. 12, comma 1, lettera c), e 20, comma 1, lettera b), della legge n. 675 è possibile trattare e divulgare, anche senza il consenso degli interessati, dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Tale particolare categoria comprende registri, elenchi, atti o documenti "pubblici" (in quanto formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici) e da tutti accessibili, nonché analoghi registri, elenchi, atti o documenti eventualmente formati da privati, ma sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque (come l´elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale per la rete fissa).

Fra le predette categorie vi rientrano gli elenchi degli iscritti a vari albi e collegi professionali (vedi sul punto i provvedimenti del Garante del 30 giugno 1997 1 e del 20 aprile 1998 2 ), i dati contenuti in taluni registri detenuti dalle camere di commercio e, soprattutto, le liste elettorali (che chiunque, come precisato dall´art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, può visionare ed ottenere in copia presso i competenti uffici comunali), queste ultime più comunemente usate per attività di propaganda elettorale, unitamente ai dati ricavati dagli elenchi telefonici.

L´insieme dei nominativi presenti nelle liste elettorali può anzi integrare una base di dati ampia riferita alla popolazione adulta, da cui è possibile ricavare un insieme di informazioni (quale cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, professione e titolo di studio). La lecita acquisizione dei dati contenuti in tali liste spiega pertanto come molti cittadini il cui nominativo non compare, ad esempio, nell´elenco telefonico per la rete fissa abbiano potuto ricevere messaggi e sollecitazioni elettorali presso l´indirizzo risultante dalle liste.


2. Utilizzazione di altri tipi di dati personali. Le categorie di dati prima richiamate riguardano un insieme di informazioni predeterminato per legge e quindi facilmente riscontrabile. Qualora pertanto un cittadino riceva messaggi pubblicitari e di propaganda da parte di un soggetto politico, in favore del quale non abbia manifestato uno specifico consenso al trattamento delle informazioni che lo riguardano, e queste ultime non corrispondano ai dati effettivamente presenti negli elenchi predetti, tale circostanza può essere significativa di una raccolta illecita o non corretta dei dati. In questi casi è possibile inviare una circostanziata segnalazione al Garante cui spetta il potere di svolgere accertamenti anche attraverso il proprio servizio ispettivo.


3. L’informativa all’interessato: obblighi ed esoneri. Il trattamento dei dati estratti dalle liste elettorali o da altri elenchi pubblici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della legge n. 675. Per quanto riguarda l´informativa agli interessati, il Garante ha disposto di recente un parziale esonero fino al 30 giugno 2001 in favore di partiti e movimenti politici, comitati promotori e sostenitori di liste e di candidati che utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque senza però contattare gli interessati, o qualora inviino semplice materiale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica che non permetta l´inserimento dell´informativa (provvedimento del 7 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, pag. 65).

Fuori di questi casi, ciascun partito politico, comitato elettorale, ecc. deve fornire la prevista informativa ai singoli cittadini interessati almeno in occasione dell´invio del primo messaggio pubblicitario o propagandistico. In tale informativa, che può essere redatta anche con formule sintetiche e con stile colloquiale, deve essere indicata, tra l’altro, con chiarezza, la denominazione e l´indirizzo del titolare o del responsabile del trattamento, onde permettere all´interessato di individuare il destinatario delle richieste ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 volte ad opporsi all’ulteriore invio di materiale o ad ottenere, a seconda dei casi, l´aggiornamento, la correzione, l´integrazione o la cancellazione dei dati.

Tali richieste comportano poi un dovere per i titolari del trattamento di darvi riscontro ed obbligano, nel caso di opposizione dell’interessato all’ulteriore invio di materiale, a non recapitare più a tale soggetto altri messaggi, anche in occasione di successive campagne elettorali. Infine, qualora un titolare di trattamento non fornisca un idoneo riscontro ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art. 13, l´interessato, in ordine a tale istanza, ha diritto di presentare ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 rivolgendosi al giudice ordinario o, in via alternativa, direttamente a questa Autorità.


4. Casi nei quali è necessario acquisire il consenso dell’interessato. L´utilizzazione di altri tipi di dati non estratti da atti, documenti, elenchi o registri pubblici (da intendersi nel senso sopra precisato) può essere effettuato solo in presenza del consenso espresso del soggetto interessato, manifestato (in forma scritta se si tratta di dati sensibili) in relazione ad una informativa nella quale la finalità dell´utilizzo a fini di comunicazione politica o di propaganda elettorale dei dati dell´interessato deve essere posta chiaramente in evidenza. La necessità del consenso si impone altresì nell´ipotesi in cui determinati dati personali siano stati conoscibili semplicemente su un piano di fatto, anche momentaneamente e da parte di una pluralità di soggetti, come nel caso di indirizzi di posta elettronica ricavati da pagine web o nell´ambito di forum o newsgroup in rete (come precisato dal Garante nel già citato provvedimento dell´11 gennaio 2001).


5. Dati "sensibili". La raccolta e l´utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi ad iscritti alle loro stesse organizzazioni, nonché di partecipanti ad iniziative politiche in occasione delle quali siano stati raccolti dati sui partecipanti, oppure di dati acquisiti in occasione della sottoscrizione di petizioni, proposte di legge, manifesti o richieste di referendum, comporta un trattamento di dati personali sensibili (ai sensi dell´art. 22, comma 1, della citata legge) e richiede l´espressione da parte dell´interessato di un consenso scritto. Per gli aderenti a partiti ed associazioni politiche questo viene in genere espresso con l’atto di adesione al partito stesso (vedi in proposito il comunicato stampa del Garante del 16 ottobre 1997 in "Cittadini e società dell’informazione", n. 2, pag. 82). In assenza di questo consenso o per dati acquisiti in altre occasioni politiche, occorre che l’informativa evidenzi con chiarezza, oltre all´indicazione delle principali finalità ed ai trattamenti ad esse specificamente connessi, un utilizzo più ampio di tali dati (ad esempio comunicazione degli stessi ai comitati elettorali di candidati delle medesime formazioni politiche). Qualora si intenda ipotizzare la possibile comunicazione di tali dati anche ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti, associazioni, società e persone fisiche non direttamente connesse all´attività del titolare del trattamento…) tale possibilità (indipendente ed ulteriore rispetto alle ragioni precipue della raccolta dei dati) deve essere associata all´espressione di un consenso, specifico e distinto da quello previsto per il trattamento principale.


6. Obblighi in caso di uso di dati di aderenti a organizzazioni diverse da quelle politiche. L’utilizzazione a fini di propaganda elettorale di dati relativi agli iscritti ad associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un’espressa connotazione politico-partitica, è possibile qualora venga espressamente prevista nell´informativa resa agli iscritti al momento dell´adesione o del rinnovo della stessa (e qualora gli organi dirigenti dell´associazione decidano, con loro autonoma determinazione, di prevedere una tale possibilità). È pertanto illegittima la prassi, riscontrata in alcuni casi segnalati a questa Autorità, di utilizzare gli indirizzari associativi per iniziative di propaganda elettorale a favore di dirigenti o ex dirigenti di associazioni o addirittura di soggetti estranei alle stesse, candidatisi successivamente ad elezioni politiche o amministrative. (v. provvedimenti del Garante del 5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000).


7. Utilizzazione di dati personali acquisiti in ragione dell’esercizio di un mandato politico o amministrativo. I titolari di determinate cariche elettive, politiche o amministrative, nell´esercizio del loro mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte a favorire il pieno esercizio del mandato elettorale medesimo (es. art. 31 legge n. 142 del 1990, ecc.), possono legittimamente venire a conoscenza di numerosi dati personali. I dati in tal modo acquisiti devono essere però utilizzati esclusivamente per le finalità pertinenti all´esercizio del mandato (presentazione di interrogazioni, svolgimento di attività di controllo e di denuncia nelle competenti sedi istituzionali, ecc.). Non è pertanto legittimo utilizzare gli stessi dati per finalità non pertinenti quale l´attività di propaganda elettorale (vedi parere del 20 maggio 1998 3 in Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e società dell´informazione", n. 4, pag. 7 ss.).


8. Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri. In materia elettorale e in particolare in occasione di consultazioni elettorali, di referendum e di verifica della loro regolarità, è possibile, in conformità alla legge, la raccolta di alcuni dati sensibili. Ciò è considerato lecito anche dall’art. 8 del d.lg. 11 maggio 1999 n. 135, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, che espressamente colloca tale attività tra quelle di rilevante interesse pubblico che giustificano il trattamento. In questo quadro particolari cautele in tema di riservatezza devono essere osservate da scrutatori e rappresentanti di lista che, nell´esercizio delle funzioni e dei compiti loro affidati o riconosciuti dalla legge, vengano a conoscenza di dati personali anche di natura sensibile. La funzione svolta da tali soggetti è collegata al corretto svolgimento delle operazioni elettorali. I dati di cui i medesimi soggetti vengano a conoscenza per effetto delle funzioni svolte (quali quelli relativi alla partecipazione o meno al voto dei cittadini votanti presso una determinata sezione elettorale) devono essere trattati con ogni opportuna cautela anche a tutela del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. Ciò, tanto più, in quelle ipotesi (quali referendum abrogativi o votazioni di ballottaggio) nelle quali la partecipazione o la mancata partecipazione al voto può evidenziare di per sé anche una particolare opzione politica dell´elettore. È illegittima la compilazione da parte degli stessi soggetti, per un successivo utilizzo a fini politici da parte della stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto (ad esempio, allo scopo di sollecitare le stesse rispetto a futuri appuntamenti elettorali). Tenendo presente anche che l’elenco degli elettori astenutisi nelle elezioni per la Camera dei Deputati a suo tempo previsto dall´art. 115 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (in base al quale tale elenco formato dal sindaco era esposto per un mese nell´albo comunale) non è più previsto e che il citato art. 115 è stato abrogato dall´art. 3 del d.lg. 20 dicembre 1993 n. 534.


9. Adozione di misure di sicurezza ed altri adempimenti. Ciascun partito, movimento o comitato elettorale, anche se esonerato dall´obbligo della notificazione del trattamento di cui all´art. 7, comma 5 ter, lettera l), della legge n. 675, è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 19 della medesima legge in ordine all´individuazione e alla nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento, ad adottare le misure minime di sicurezza di cui al d.P.R. n. 318 del 1999 con riferimento ai trattamenti di dati cartacei e automatizzati.


TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

a) segnala a tutti i titolari del trattamento interessati, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675 del 1996 la necessità di conformare il trattamento dei dati ai principi della medesima legge n. 675 richiamati nel presente provvedimento.


Roma, 7 marzo 2001


IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli