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Provvedimento del 15 giugno 2017 [6697862]

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[doc. web n. 6697862]

Provvedimento del 15 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 279 del 15 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 febbraio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Margherita Simonetta Verlingieri, nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla resistente riferiti ad un rapporto di conto corrente intercorso con la medesima;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 22 maggio 2017 con la quale la resistente, pur rilevando la distinzione esistente tra la richiesta di accesso ai dati di cui all´art. 7 del Codice e la richiesta di copia di documenti bancari di cui all´art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (cd. TUB), ha comunicato le informazioni richieste dal ricorrente mediante la trasmissione di copia della relativa documentazione;

VISTA la nota del 1° giugno 2017 con la quale il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto i dati indicati nell´atto introduttivo del procedimento, insistendo per la liquidazione delle spese in suo favore;

RITENUTO opportuno, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata più volte dall´Autorità (vedi l´art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali, cui il ricorrente ha diritto di accedere, contenuti nei medesimi documenti;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, le istanze avanzate dall´interessato rientrano nell´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali essendo state le stesse correttamente formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

PRESO ATTO del fatto che il titolare del trattamento ha fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del presente procedimento, trasmettendo, nell´esercizio della facoltà ad essa riconosciuta dall´art. 10, comma 4, del Codice, copia dei documenti contenenti i dati richiesti;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia