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Provvedimento del 15 giugno 2017 [6698080]

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[doc. web n. 6698080]

Provvedimento del 15 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 276 del 15 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 24 marzo 2017 da XX nei confronti di Google con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione, dalla lista dei risultati ottenuti digitando il proprio nome e cognome sul motore di ricerca gestito dalla resistente, di alcuni URL, specificati nell´atto introduttivo mediante apposito elenco, connessi ad articoli di stampa relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso è rimasto coinvolto;

PRESO ATTO che tali articoli, nel riportare la notizia della c.d "parentopoli" presso AMA S.p.A., azienda municipalizzata per i servizi ambientali di Roma, indicano non solo i nomi degli indagati per presunte irregolarità nelle assunzioni avvenute negli anni 2008 e 2009 ma anche i nominativi di alcune delle persone assunte in tale lasso temporale, fra le quali il ricorrente;

CONSIDERATO che quest´ultimo, nell´invocare l´applicazione del diritto all´oblio,  ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione e riservatezza dalla perdurante diffusione di notizie ormai obsolete e prive di interesse per la collettività tenuto conto che: a) non può essere in alcun modo qualificato come un personaggio pubblico; b) non è mai stato coinvolto, né in sede penale né successivamente in sede civile in relazione ai fatti in questione; c) attualmente, per effetto del licenziamento intimatogli il 1°dicembre 2015, non intrattiene alcun tipo di rapporto con Ama S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 maggio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 4 aprile 2017 con la quale Google ha comunicato:

- in relazione all´Url indicato al 4° punto dell´elenco in ricorso, non avendo individuato il nominativo del ricorrente nel contenuto delle relative pagine, di aver adottato "misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome dell´interessato";

- in relazione agli Url indicati al 1° e 2° punto del citato elenco, di non poter operare alcun intervento, trattandosi di riferimenti che non individuano una specifica pagina o sito web ritenuta lesiva dal ricorrente, ma rimandano a due pagine del motore di ricerca Google che corrispondono all´indice dei link presenti tra i risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e cognome dell´interessato insieme al termine "ama", pagine che peraltro sono "dinamiche, in continuo cambiamento";

- in relazione ai restanti Url indicati ai punti 3°, 5°, 6° e 7° del predetto elenco, di non poter accogliere la richiesta di rimozione sussistendo un interesse pubblico alla reperibilità dei relativi contenuti;

VISTA la memoria del 18 aprile 2017 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha, in particolare, sostenuto:

l´inammissibilità del ricorso in relazione agli Url ottenuti digitando il nome e cognome dell´interessato insieme al termine "Ama" tenuto conto che la richiesta di deindicizzazione può avere ad oggetto esclusivamente gli Url rinvenibili attraverso una ricerca effettuata a partire dal nome e cognome e non utilizzando diverse chiavi di ricerca (come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 - c.d. sentenza "Costeja" e precisato nelle Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014);

la non apprezzabilità, in relazione ai restanti Url tuttora indicizzati, dell´elemento temporale, tenuto conto del fatto che gli articoli contestati sono stati pubblicati tra il 2011 e il 2015;

il ricorrere di un persistente interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie in questione, considerata l´ampia eco che l´inchiesta sulla c.d. parentopoli presso l´Ama di Roma ha avuto sia a livello nazionale che locale e tenuto conto che la vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa;

la lesività delle notizie non rileverebbe ai fini del riconoscimento del diritto all´oblio in capo al ricorrente, ed in ogni caso Google, che come motore di ricerca opera quale "caching provider" ai sensi dell´art. 15 del d.lgs. n. 70/2003, non è in alcun modo responsabile dei contenuti della pagine web indicizzate sulle quali può intervenire solo in base ad una pronuncia dell´autorità competente;

RITENUTO che la richiesta di deindicizzazione debba essere presa in esame con riferimento a tutti gli Url indicati nell´elenco in ricorso poiché ad essi si giunge attraverso una ricerca effettuata "a partire dal nome", secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, C-131/12 (c.d. sentenza "Costeja") e precisato nelle Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014 (v. Parte I, lett. C), punto 21), e ciò non potendosi escludere l´aggiunta di un ulteriore termine di  specificazione;

RILEVATO che l´Url collocato al punto 4° dell´elenco non risulta attualmente più indicizzato da Google e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, con riguardo ad esso, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO, con riferimento ai restanti Url indicati nell´atto introduttivo, che le relative notizie fanno riferimento a fatti veri e non contestati dal ricorrente che hanno suscitato un rilevante allarme sociale;

CONSIDERATO che in data 1° dicembre 2015 Ama S.p.A. ha licenziato tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, le cui assunzioni sono state dichiarate illegittime in primo grado;

CONSIDERATO pertanto che, nonostante il decorso di un certo lasso di tempo dai fatti riportati negli articoli di cui si chiede la deindicizzazione, la notizia del licenziamento del ricorrente - contenuta nell´articolo cui rinvia l´Url posto al 5° punto dell´elenco indicato nell´atto introduttivo – ha riattualizzato l´interesse pubblico alla conoscibilità di tutte le notizie relative alla vicenda;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che la richiesta di deindicizzazione dei quattro articoli indicati nell´atto introduttivo e tuttora indicizzati dal motore di ricerca Google in relazione al suo nominativo, debba essere dichiarata infondata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rimozione dell´Url di cui al punto 4° dell´elenco in ricorso;

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei restanti Url indicati nell´elenco in ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia