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Provvedimento del 15 giugno 2017 [6700070]

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[doc. web n. 6700070]

Provvedimento del 15 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 275 del 15 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 20 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco e Luca Saltalamacchia, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l., con il quale l´interessato, richiamando il precedente interpello rivolto ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"),  ha chiesto la rimozione di:

- tutti i risultati di ricerca rinvenibili in relazione al proprio nominativo sul motore di ricerca Google che rimandano ad articoli contenenti la notizia di un´indagine avviata nei propri confronti;

- tutti i risultati di ricerca rinvenibili sul predetto motore di ricerca inserendo come chiave di ricerca, oltre al proprio nominativo, le parole "molestie", "indagato" e "monsignore";

PRESO ATTO che il ricorrente ha in particolare rappresentato che:

gli articoli indicizzati fanno riferimento ad un suo coinvolgimento nelle indagini avviate per presunte molestie sessuali a danno di alcuni giovani dopo la ricezione di una lettera firmata da una delle presunte vittime;

a poche ore dalla notizia veniva diffuso un comunicato stampa del Capo della Procura inquirente che riferiva della richiesta di archiviazione delle indagini presentata dal pubblico ministero per difetto di una valida querela;

CONSIDERATO, inoltre, che il ricorrente, che ricopre un´alta carica religiosa, ha invocato il diritto all´oblio lamentando il pregiudizio derivante alla propria reputazione e riservatezza dalla perdurante diffusione della notizia di un´indagine a proprio carico ritenuta inesatta, in quanto immediatamente smentita dalla stessa Procura, e  comunque non aggiornata, essendo nel frattempo intervenuta l´archiviazione delle indagini;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 maggio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 12 e del 18 aprile 2017 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel comunicare di non poter accogliere le istanze di rimozione avanzate dall´interessato, ha in particolare rilevato:

- in primo luogo, l´inammissibilità del ricorso a causa della mancata individuazione in maniera specifica degli URL oggetto di richiesta di rimozione, come invece previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza "Costeja") e dalle stesse Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014 ;

- l´inammissibilità del ricorso anche secondo un ulteriore profilo, tenuto conto che la richiesta di deindicizzazione "può avere ad oggetto esclusivamente link verso pagine web restituite a seguito di una ricerca generale svolta con il nome e cognome" e non utilizzando diverse chiavi di ricerca (come sempre previsto nella citata sentenza" Costeja" e nelle Linee Guida);

- la non apprezzabilità, nel caso in esame, dell´elemento temporale, tenuto conto del fatto che le notizie di cui si chiede genericamente la rimozione risalgono a poco più di un anno fa e si riferiscono ad una vicenda che sembrerebbe non ancora conclusa, non essendo noto se la richiesta di archiviazione sia stata accolta o respinta;

- l´esistenza di un persistente interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda nella quale è stato coinvolto l´interessato alla luce della gravità dei reati per i quali erano state avviate le indagini e del ruolo da questi svolto nella vita pubblica;

- che il mancato aggiornamento delle notizie indicizzate dal motore di ricerca non può legittimare l´esercizio del diritto all´oblio, rientrando nel diritto del ricorrente agire nei confronti dei gestori dei siti sui quali è stata originariamente pubblicata la notizia allo scopo di ottenere l´aggiornamento, la rettificazione e l´integrazione dei dati riportati nell´articolo;

VISTA la nota del 19 aprile 2017 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, sostenendo, in risposta alle eccezioni di inammissibilità di controparte, che l´indicazione degli Url di cui chiede la rimozione sono quelli indicati negli allegati al ricorso;

VISTA l´ulteriore nota del 10 maggio 2017 con la quale il ricorrente, su richiesta dell´Autorità, ha precisato che il decreto di archiviazione delle indagini è stato adottato dal G.I.P. in data 17 agosto 2016;

VISTA l´e-mail del 19 maggio 2017 con la quale Google ha dichiarato che, pur non avendo essa effettuato alcun intervento, gli Url indicati ai punti 4°, 5° e 8° dell´interpello preventivo, non risultano più indicizzati dal motore di ricerca, a differenza degli ulteriori  cinque indicati ai punti 1°, 2°, 3°, 6° e 7°;

RILEVATO preliminarmente che il presente ricorso può essere preso in esame limitatamente ai link specificamente indicati nell´interpello preventivo cui il ricorrente ha fatto espressamente richiamo nell´atto introduttivo, dovendosi viceversa dichiararlo inammissibile con riferimento agli Url a suo tempo non indicati;

PRESO ATTO che gli Url collocati ai punti 4°, 5° e 8° dell´interpello preventivo non risultano più, allo stato, indicizzati da Google e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, con riguardo ad essi, non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

CONSIDERATO, con riferimento ai restanti cinque Url indicati nel ridetto interpello e tuttora indicizzati, che non appaiono ricorrere gli estremi per l´applicazione del c.d. "diritto all´oblio" secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell´Unione Europea nella sentenza del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza "Costeja") e ulteriormente precisati nelle Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014, in ragione, in particolare del breve lasso di tempo intercorso e del ruolo pubblico rivestito dall´interessato;

CONSIDERATO, sotto altro profilo, che, secondo quanto stabilito dalla direttiva europea in materia di protezione dei dati personali (cfr. art. 6, lett. d), direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio), nonché dall´art. 11 del Codice, i dati personali devono "essere esatti e, se necessario, aggiornati" e che pertanto un trattamento inizialmente lecito di dati possa divenire con il tempo non più compatibile con il rispetto di tali principi;

RILEVATO inoltre che le notizie cui rinviano i predetti Url, non appaiono inesatte sotto il profilo della ricostruzione dei fatti e alcune di esse anche aggiornate alla luce degli esiti successivi e, in particolare, dell´intervenuta archiviazione;

VERIFICATO che quest´ultima è stata peraltro ampiamente ripresa dagli organi di stampa, tanto che, effettuando ulteriori ricerche a partire dal nome dell´interessato fra i primi risultati emergono le notizie aggiornate;

RITENUTO per quanto sopra espresso che il ricorso agli Url sopra menzionati vada dichiarato infondato, fermo restando il diritto dell´interessato a richiedere ai rispettivi editori l´aggiornamento delle singole notizie non aggiornate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di deindicizzazione degli Url non preventivamente indicati nell´interpello preventivo;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rimozione degli Url di cui ai punti 4°, 5° e 8° dell´interpello preventivo;

c) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di rimozione degli Url di cui ai punti 1°, 2°, 3°, 6° e 7° dell´interpello preventivo.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia