g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'8 giugno 2017 [6700563]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6700563]

Provvedimento dell´8 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 263 dell´8 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 20 aprile 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Rodeschini, nei confronti di Aviva Vita S.p.A., con il quale la ricorrente, in qualità di erede del padre defunto, ritenendo incompleto il riscontro ricevuto a seguito delle istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la copia delle polizze vita stipulate dal de cuius ;

in subordine, la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi al capitale assicurato e liquidato, delle date di esecuzione dei pagamenti, nonché delle generalità del beneficiario o dei beneficiari delle polizze;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rilevato la necessità di conoscere i dati richiesti al fine di far valere in giudizio i propri diritti ereditari;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché il verbale di audizione del 25 maggio 2017;

VISTE le note dell´11 e del 22 maggio 2017 con le quali la società resistente, ad integrazione dei dati già comunicati anteriormente alla proposizione del ricorso, ha indicato, per ogni singola polizza stipulata dal de cuius, l´importo dei pagamenti effettuati, nonché la data esatta dell´avvenuta liquidazione, trasmettendo altresì copia dei relativi contratti, previo oscuramento dei dati riferiti ai terzi beneficiari in quanto esclusi da quelli conoscibili ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la nota del 24 maggio 2017 con la quale la ricorrente, nel prendere atto di quanto comunicato dalla resistente, ha ribadito la richiesta diretta ad ottenere l´indicazione degli estremi identificativi dei beneficiari delle polizze assicurative tenuto conto del fatto che "ciò che si vuole conoscere non è tanto (…) un nome, quanto l´oggetto e le parti del contratto, il quale si definisce con riferimento sia alle clausole e pattuizioni che lo compongono, sia alle persone del contraente e del beneficiario";

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

occorre tenere conto della distinzione, più volte delineata dall´Autorità, tra accesso ai dati personali contenuti in atti e richiesta di copia dei documenti contenenti i dati medesimi che, come tale, non rientra nel novero dei diritti esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice;

il citato art. 7, in combinato disposto con l´art. 9, comma 3, del Codice, attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati riferiti al defunto detenuti dal titolare del trattamento – che vanno estratti secondo le modalità individuate dall´art. 10, comma 4, del Codice – con esclusione dei dati riferiti a terzi;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover pertanto dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice in ordine alla richiesta di ottenere copia delle polizze assicurative stipulate dal de cuius, nonché di conoscere gli estremi identificativi dei beneficiari, pur dovendosi dare atto del fatto che la resistente ha comunque provveduto a trasmettere all´interessata copia delle predette polizze, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi;

RILEVATO che, in ordine alle ulteriori istanze, la resistente, ad integrazione di quanto già in parte indicato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha comunicato i dati richiesti – nello specifico, gli importi liquidati e le date nelle quali è stato effettuato il pagamento in favore dei beneficiari – allegando altresì copia delle polizze vita dalle quali è possibile desumere le restanti informazioni ad esse relative, ivi compreso l´importo del capitale assicurato;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione dei dati indicati nell´atto introduttivo del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Aviva Vita S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione dei dati indicati nell´atto introduttivo del procedimento;

b) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di ottenere copia delle polizze assicurative, nonché di conoscere gli estremi identificativi dei terzi beneficiari delle stesse;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6700563
Data
08/06/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso