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Provvedimento del 13 luglio 2017 [7005828]

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[doc. web n. 7005828]

Provvedimento del 13 luglio 2017

 

Registro dei provvedimenti
n. 319 del 13 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 19 giugno 2017 dalla XX S.r.l. rappresentata e difesa dall´avv. Luca Ulivi nei confronti della Banca Popolare di Vicenza S.p.A.;

CONSIDERATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice con esclusivo riferimento ai dati personali relativi all´interessato;

CONSIDERATO che l´art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha apportato significative modifiche alla disciplina del Codice, escludendo dalla nozione di "dato personale" e di "interessato" le persone giuridiche, gli enti e le associazioni (v. art. 4, comma 1, lett. b) e i) dello stesso Codice), che, pertanto, non possono esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice né con interpello preventivo, né con ricorso al Garante.

RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, del Codice, atteso che la ricorrente, quale società a responsabilità limitata, non rientra più, per effetto della citata modifica normativa, fra i soggetti legittimati a proporre ricorso al Garante;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7005828
Data
13/07/17

Tipologie

Decisione su ricorso