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Provvedimento del 13 luglio 2017 [7024626]

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[doc. web n. 7024626]

Provvedimento del 13 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 315 del 13 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 maggio 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Nicolò Alessandro d´Amato nei confronti del Banco di Napoli, con il quale la ricorrente, in qualità di erede "legittimario ancorché pretermesso" nel testamento del proprio padre, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

- i dati personali relativi al padre defunto contenuti nei conti correnti, nei depositi di custodia titoli e polizze, nonché le disposizioni effettuate a favore di terzi, negli ultimi dieci anni precedenti al decesso;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere avanzato tale richiesta al fine di ricostruire l´asse ereditario e tutelare i propri diritti successori, a seguito della pubblicazione del testamento olografo sottoscritto dal proprio genitore, che -disponendo la nomina di un erede universale per tutti i suoi beni- ha comportato la sua estromissione dalla successione e "l´insorgenza del suo diritto alla riduzione delle disposizioni lesive dei suoi diritti di legittimaria";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria inviata in data 5 giugno 2017 da Intesa San Paolo –che, nell´ambito del gruppo bancario, gestisce anche per il Banco di Napoli le pratiche relative al trattamento dei dati personali della clientela– con la quale, nel fornire la documentazione relativa ai rapporti contrattuali sottoscritti dal de cuius "contenente l´estrazione dei dati personali di natura contabile" di quest´ultimo, è stato, altresì, precisato che, in relazione ai prodotti assicurativi di cui è stato fornito elenco, la Banca ha agito quale mandataria di altre società, alle quali la ricorrente può eventualmente rivolgersi;

VISTE la comunicazione del 19 giugno 2017 con la quale la ricorrente ha chiesto di ottenere copia dei contratti dei prodotti assicurativi e la nota del 4 luglio 2017, con la quale la resistente, nel ribadire quanto già rappresentato con il precedente riscontro, ha evidenziato:

- di avere agito, in relazione a tali rapporti, quale "mandataria delle rispettive Compagnie emittenti […] uniche ed effettive controparti contrattuali del contraente", provvedendo, in base al mandato da queste conferito "al perfezionamento formale dei contratti liberamente sottoscritti dalla propria clientela con le compagnie emittenti"  e al relativo inoltro a queste ultime;

- che il trattamento posto in essere dalla Banca, in qualità di titolare del trattamento, rispetto a tali prodotti "può […] interessare i rapporti bancari dei contraenti", a seguito di eventuali disposizioni impartite da questi ultimi alla Banca "in ordine alla domiciliazione delle operazioni di addebito/accredito dei correlati premi assicurativi", con la conseguente visualizzazione di tali operazioni sulla rendicontazione contabile del cliente;

RILEVATO, preliminarmente, che l´Autorità ha più volte chiarito l´alterità tra l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali detenuti da istituti di credito, disciplinato dagli artt. 7 e ss. del Codice e il diverso diritto del correntista di ottenere copia di documentazione bancaria, regolato dall´art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e che l´istanza presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, permette all´interessato di conoscere (a differenza di quanto consentito dall´art. 119 del Testo unico bancario) esclusivamente i dati personali relativi al medesimo interessato e non anche quelli riferiti a soggetti terzi (quali ad esempio il beneficiario di atti di disposizione), né informazioni non rappresentative di dati personali (quali, ad esempio, prospetti informativi, condizioni generali di contratto, ecc.);

RITENUTO pertanto, per quanto appena esposto, di dovere dichiarare inammissibile il ricorso relativamente alla richiesta volta ad ottenere copia dei contratti relativi ai prodotti assicurativi;

CONSIDERATO che, con riguardo alle ulteriori richieste dell´interessata volte ad ottenere, in qualità di erede, i dati riferiti ai rapporti intrattenuti dal defunto presso la stessa Banca, quest´ultima ha fornito, seppure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro, con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Intesa San Paolo in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità dello stesso e del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta volta ad ottenere copia dei contratti relativi ai prodotti assicurativi;

b. dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richieste volte ad ottenere i dati riferiti ai rapporti intrattenuti dal defunto presso la stessa Banca;

c. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi Intesa San Paolo S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia