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Violenza su minori: il Garante vieta la pubblicazione delle informazioni che rendono riconoscibili le vittime - 12 marzo 2004

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Violenza su minori: il Garante vieta la pubblicazione delle informazioni che rendono riconoscibili le vittime

“Un nuovo gravissimo atto di violazione della riservatezza e della personalità dei minori”.

Contro l’ennesima vicenda che vede violati dalla stampa i diritti di minori coinvolti in fatti di cronaca, è nuovamente intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali. L’Autorità, composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan, ha vietato con un provvedimento d’urgenza a diversi editori e direttori di quotidiani, nazionali e locali, l’ulteriore diffusione di informazioni relative a bambini vittime di un grave episodio di cronaca. Testate giornalistiche e radiotelevisive dovranno, a pena di sanzioni, attenersi ai principi richiamati nel provvedimento.

Pur non essendo stata resa apertamente nota l’identità dei minori e dei genitori, i quotidiani hanno tuttavia pubblicato una molteplicità di informazioni tale da renderli comunque immediatamente riconoscibili, non solo all’interno della cerchia familiare, degli amici e dei conoscenti.

Larga parte delle informazioni e dei minuziosi dettagli riportati sono – ha sottolineato il Garante – assolutamente sovrabbondanti e non indispensabili a rappresentare la vicenda. La diffusione di queste informazioni contrasta quindi con il principio di essenzialità dell’informazione e viola quanto previsto dal Codice della privacy e dal Codice deontologico dei giornalisti.

La stessa diffusione della foto segnaletica dell’adulto, senza che sussistano necessità di giustizia e di polizia, ha reso ancora più facile l’identificazione dei bambini e dei genitori.

Questo comportamento già di per sé illecito, assume una particolare gravità in considerazione del coinvolgimento di minori dei quali rischia di pregiudicare l’armonico sviluppo psicologico. É proprio per evitare tale rischio che l’ordinamento riconosce ai minori una tutela rafforzata, anche in presenza di un legittimo diritto di cronaca. Oltre a quanto previsto dalla normativa sulla privacy e dal  Codice di deontologia dei giornalisti, l’art.734 bis del codice penale (persone offese da atti di violenza sessuale), l’art.13 del nuovo processo penale minorile, la Carta di Treviso e la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989  precludono la possibilità di divulgare notizie o immagini che consentano l’identificazione, anche indiretta, dei minori.

Copia del  provvedimento è stata inviata anche al Consiglio dell’Ordine dei giornalisti, agli Ordini regionali competenti, alla Commissione parlamentare per l’infanzia e all’Osservatorio nazionale per l’infanzia.

Roma, 12 marzo 2004