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Provvedimento del 26 ottobre 2017 [7323489]

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[doc. web n. 7323489]

Provvedimento del 26 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 445 del 26 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 luglio 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Zaccaria e Giuseppe Rosafio, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione degli URL, così come specificamente individuati nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome e riconducibili a contenuti che riguardano una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto; fra detti URL alcuni, pur essendo inequivocabilmente riferiti alla sua persona, riportano erroneamente il nome "YY";

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione dalla perdurante diffusione sul web di notizie non aggiornate, tenuto conto del fatto che il procedimento giudiziario attivato nei suoi confronti si è poi concluso con un decreto di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari "per infondatezza della notizia di reato";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota dell´8 agosto 2017 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione", dichiarando altresì che alcune delle pagine web oggetto di richiesta (indicate a pag. 1 della memoria) "non vengono attualmente visualizzate nei (…) risultati di ricerca";

VISTA la nota del 29 agosto 2017 con la quale il ricorrente, pur prendendo atto del riscontro ottenuto, ha rappresentato che "ad oggi (…) alcuni URL segnalati nel ricorso (diversi da quelli che Google ha segnalato come non visualizzabili nei risultati di ricerca) non risultano bloccati";

VISTA la nota del 5 settembre 2017 con la quale Google ha confermato l´intervento effettuato sugli URL oggetto di richiesta, rappresentando peraltro di aver proceduto alla rimozione anche di alcuni URL che l´interessato ha indicato nella nota da ultimo trasmessa dal ricorrente, pur non essendo gli stessi stati indicati nell´atto di ricorso;

VISTA la nota del 13 ottobre 2017 con la quale l´interessato ha ribadito che parte degli URL oggetto di richiesta sarebbero tuttora visibili in rete;

VISTA la nota del 19 ottobre 2017 con la quale il titolare del trattamento ha confermato quanto già comunicato in precedenza, dichiarando di "aver già bloccato tutti gli URL segnalati dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google relativi alle query correlate sia al nome del ricorrente, XX, sia correlate alla variante YY, come dallo stesso richiesto";

VISTA la nota del 20 ottobre 2017 nella quale il ricorrente, rappresentando di essere residente a Dubai e di avere interessi professionali in relazione ai quali si trova prevalentemente fuori dall´Europa, ha chiesto di "rendere effettiva la rimozione di tutti gli URL segnalati anche dalle versioni extraeuropee di Google";

RILEVATO che:

secondo gli esiti di una verifica condotta dall´Ufficio, confermata anche dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso del procedimento, gli URL oggetto di richiesta non risultano, allo stato, più visibili nelle versioni europee del motore di ricerca sulla base di una query eseguita attraverso il nome e cognome dell´interessato;

alcuni degli URL segnalati dal ricorrente nelle note prodotte nel corso del procedimento differiscono parzialmente da quelli indicati nel ricorso, pur dovendosi dare atto del fatto che Google ha comunque spontaneamente aderito anche alle ulteriori richieste dallo stesso avanzate;

RILEVATO che nel presente procedimento possono essere prese in considerazione solo le richieste correttamente avanzate con l´interpello preventivo e ribadite con l´atto di ricorso;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in merito alla richiesta di rimozione dei predetti Url dalle versioni europee dei risultati di ricerca forniti dal motore Google, attesa la dichiarazione in tal senso fornita dalla resistente, seppur nel corso del procedimento (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

RITENUTO tuttavia che, al fine di rendere effettiva la tutela assicurata al ricorrente nel caso di specie, tenuto conto anche che quest´ultimo risiede ed opera prevalentemente al di fuori dell´Europa, occorra estendere la predetta attività di rimozione degli URL in questione anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca;

RITENUTO quindi, alla luce di quanto appena sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli URL oggetto di richiesta anche dalle versioni extraeuropee di Google;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL oggetto di richiesta anche dalle versioni extraeuropee del motore di ricerca;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di rimozione dei medesimi Url dalle versioni europee dei risultati di ricerca forniti da Google;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia