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Provvedimento del 12 ottobre 2017 [7340861]

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[doc. web n. 7340861]

Provvedimento del 12 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 417 del 12 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 24 maggio 2017  nei confronti di Agos Ducato S.p.A. e Crif S.p.A. con il quale XX, dichiarandosi non soddisfatto del riscontro ricevuto ad esito delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo segnalate da Agos Ducato S.p.A. al Sistema di Informazioni Creditizie (Sic) gestito da Crif S.p.A. a carico della propria persona e dei garanti di un prestito personale concessogli dalla predetta società finanziaria;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO che il ricorrente ha sostenuto che, successivamente alla stipula del contratto avvenuta nel 2009, si sarebbero verificate irregolarità nel pagamento delle rate del prestito che lo avrebbero indotto, dopo la comunicazione da parte della società finanziaria della decadenza del beneficio del termine, a sottoscrivere con quest´ultima, in data 4 aprile 2014, un accordo transattivo che prevedeva un piano di rientro cambiario con scadenza nel 2024;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato l´illegittimità dell´iscrizione del nominativo suo e dei soggetti indicati quali garanti presso il Sic di Crif S.p.A. in relazione alla posizione in questione, sostenendo che:

- Agos Ducato S.p.A. non avrebbe preventivamente inviato né a lui né ai garanti il preavviso di imminente segnalazione, previsto dall´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (v. all. A.5 al Codice, in http://www.gpdp.it; doc. web n. 1556693);

- i dati pregiudizievoli in questione sarebbero conservati nel Sic di Crif in violazione dell´art. 6 del citato codice di deontologia essendo decorsi oltre 24 mesi dalla regolarizzazione dei ritardi nei pagamenti, intervenuta con la sottoscrizione dell´accordo transattivo, ed in ogni caso oltre 36 mesi dall´estinzione del contratto avvenuta, a suo avviso, con la comunicazione della decadenza del beneficio del termine in data 28 febbraio 2014;

- i dati censiti nel Sic di Crif non sarebbero stati inoltre correttamente aggiornati da Agos Ducato S.p.A., così come invece disposto dagli artt. 1, 4 e 6 del citato codice di deontologia, essendo tuttora presente in relazione al finanziamento in questione una segnalazione di credito ceduto con "ritardi non regolarizzati alla data dell´ultimo aggiornamento" del 31 dicembre 2015 mentre a quella data risultavano essere state onorate ben diciotto cambiali;

- nel Sic di Crif S.p.A. viene erroneamente indicato quale "coobbligato" del rapporto di credito in questione un terzo che invece non ha sottoscritto il contratto in qualità di garante;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato le società resistenti a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 19 luglio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 giugno 2017 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato:

- di aver provveduto nelle more del ricorso a sospendere cautelativamente la visibilità del rapporto contestato in attesa degli esiti delle verifiche avviate presso Agos Ducato S.p.A.;

- che Agos Ducato S.p.A., con nota del 12 giugno 2017, avrebbe successivamente confermato l´avvenuto invio al ricorrente del preavviso di imminente segnalazione, previsto dall´art. 4, comma 7 chiedendo la cancellazione del nominativo del terzo fino ad allora indicato quale garante e confermando la correttezza di tutti i restanti dati;

- di aver comunque mantenuto, "in un´ottica di piena collaborazione" e nella pendenza del procedimento, la sospensione della visibilità del rapporto nei confronti degli enti partecipanti al Sic, rimanendo pertanto la posizione visibile solo all´interessato che formuli istanza di accesso ai dati;

- di ritenere lecita, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la permanenza della segnalazione negativa relativa al rapporto nel Sic in conformità con il disposto dell´art. 6, comma 5 del citato codice di deontologia, essendo stato il rapporto ceduto e risultando ancora presenti ritardi nei pagamenti non regolarizzati alla data dell´ultimo aggiornamento del 31 dicembre 2015;

VISTA la nota del 21 giugno 2017 con la quale il ricorrente ha contestato quanto sostenuto da Crif S.p.A. ribadendo le argomentazioni già svolte nell´atto di ricorso;

VISTA la nota del 21 giugno 2017 con la quale Agos Ducato S.p.A. ha sostenuto:

- di aver proposto al ricorrente, a fronte dei gravi ritardi registrati nel rapporto ed al solo scopo di agevolarlo, un accordo transattivo "a saldo e stralcio" concedendogli, oltre ad una sensibile riduzione del debito rispetto all´importo originario, una dilazione di pagamento del residuo importo dovuto, senza peraltro alcun effetto novativo rispetto all´obbligazione originaria, rimasta valida ed efficace;

- di ritenere pertanto lecita la permanenza nel Sic di Crif della segnalazione negativa in questione, tenuto conto che il termine di conservazione di 24 mesi previsto dall´art. 6, comma 2, lett. b), del citato codice di deontologia si applica alla regolarizzazione di ritardi nei pagamenti  superiori alle due rate, mentre la sottoscrizione dell´accordo transattivo comportava semplicemente una dilazione dei pagamenti, aventi peraltro scadenza ultima nel 2024, e non l´estinzione dell´obbligazione originaria;

- di aver correttamente segnalato al Sic di Crif S.p.A. lo stato di sofferenza del rapporto sia in occasione della decadenza dal beneficio del temine che della successiva cessione del credito ad una società terza nell´ambito di un´operazione di cartolarizzazione, poiché a quella data l´importo del debito residuo non era stato ancora integralmente versato;

- di aver inviato al ricorrente ben 14 preavvisi di segnalazione ai Sic presso la sua residenza;

- che nessuna contestazione può essere avanzata dal ricorrente rispetto ai dati del terzo indicato come garante;

- di aver provveduto, "per mero spirito conciliativo e pur nella consapevolezza della piena legittimità del proprio operato", a richiedere a Crif S.p.A. "la cancellazione anticipata della segnalazione";

VISTA la nota del 12 luglio 2017 e la successiva nota del 5 ottobre 2017 con le quali Crif S.p.A. ha confermato che "a seguito della rettifica effettuata direttamente dall´ente contributore (Agos Ducato S.p.A.) (…) , il rapporto di credito oggetto del presente Ricorso non risulta essere più censito" nel proprio Sic sia con riferimento al ricorrente che ai soggetti indicati come garanti, come risulta dai report aggiornati allegati in copia;

RITENUTO  che le richieste avanzate dal ricorrente con riferimento ai dati dei garanti censiti nel Sic di Crif S.p.A. in relazione al finanziamento in questione debbano essere dichiarate inammissibili ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, non essendo le stesse riconducibili al novero dei diritti esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice, che consente di chiedere la comunicazione dei soli dati personali riferibili all´interessato, pur dovendosi rilevare che anche i dati relativi ai citati garanti sono stati rimossi dal Sic di Crif S.p.A.;

RILEVATO che in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo censite nel Sic di Crif S.p.A. in relazione al ricorrente deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambe le resistenti, avendo le stesse fornito sul punto un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, sia pure nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della dichiarata parziale inammissibilità delle richieste e della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo riferite al ricorrente comunicate da Agos Ducato S.p.A. al Sic di Crif S.p.A.; 

2) dichiara inammissibili le richieste relative a soggetti terzi;

3) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia