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Provvedimento del 12 ottobre 2017 [7340987]

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[doc. web n. 7340987]

Provvedimento del 12 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 419 del 12 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 agosto 2017 da XX, XY e YY, rappresentati e difesi dall´avv. Alessia Fonzi, nei confronti di ZZ, con il quale gli interessati, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), hanno:

chiesto, in via provvisoria, di disporre il blocco, in tutto o in parte, dei dati che li riguardano in quanto ritenuti trattati in violazione di legge, ovvero la sospensione di una o più operazioni di trattamento;

manifestato, in via principale, l´opposizione all´ulteriore trattamento degli stessi mediante "rimozione di tutti i cartelli indicanti la videosorveglianza e degli impianti di videosorveglianza collocati contra legem";

chiesto la liquidazione in loro favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno rappresentato, in particolare:

di essere stati condannati, per effetto di una sentenza emessa dal Tribunale di L´Aquila, alla rimozione di alcune opere murarie realizzate all´interno dell´area comune antistante gli immobili di proprietà dei medesimi e della resistente;

che il giudice dell´esecuzione, accertato il corretto adempimento del provvedimento giudiziario, ha autorizzato la resistente ad apporre, nell´area antistante i sopra citati immobili, dei cartelli atti a segnalare gli specifici divieti di occupazione richiesti dalla stessa;

che detti cartelli non sarebbero conformi alle prescrizioni date dal giudice in quanto conterrebbero dati personali in misura eccedente rispetto a quanto disposto, nonché un avviso relativo alla presenza di un impianto di videosorveglianza che non risponderebbe ai requisiti di liceità del trattamento stabiliti dal relativo provvedimento del Garante;

di aver avanzato specifico interpello preventivo nei confronti della resistente diretto, tra l´altro, ad ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché a manifestare l´opposizione al trattamento dei loro dati mediante il citato impianto;

CONSIDERATO che, con il procedimento su ricorso disciplinato dagli artt. 145 ss. del Codice, è possibile esercitare solo i diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice con riferimento a fatti puntualmente individuati;

RILEVATO che:

con l´atto introduttivo del procedimento gli interessati hanno lamentato, oltreché la non corretta esecuzione da parte della resistente di disposizioni contenute in un provvedimento emesso dall´autorità giudiziaria – profilo in ordine al quale il Garante non può ritenersi competente – anche la presunta attivazione di un impianto di videosorveglianza non conforme ai requisiti richiesti dalla legge e la cui presenza sarebbe segnalata in maniera non sufficiente a far ritenere ottemperato l´obbligo di informativa previsto dal Codice;

non risultano tuttavia individuati gli elementi posti a fondamento di tale seconda domanda posto che, a parte generici rilievi in ordine alle predette carenze informative, non risulta documentato in atti alcun trattamento effettuato dalla resistente attraverso un sistema di videosorveglianza del quale, infatti, non vengono descritte né la collocazione, né le caratteristiche;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. c), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. del n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia