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Provvedimento del 2 novembre 2017 [7421788]

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[doc. web n. 7421788]

Provvedimento del 2 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 454 del 2 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 2 agosto 2017 da XX nei confronti di Silvia Due S.p.A., con il quale il ricorrente, in qualità di erede della madre defunta, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi agli estremi di pagamento della somma di euro 900.000 versata dalla resistente quale corrispettivo della risoluzione consensuale del contratto preliminare di acquisto di sei appartamenti sottoscritta fra la de cuius e la Silvia Due s.r.l. (ora trasformata in Silvia Due S.p.A.) in data 16 dicembre 2009;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rilevato la necessità di conoscere i dati richiesti al fine di ricostruire l´effettivo valore dell´asse ereditario della defunta madre ed esercitare i propri diritti ereditari;

VISTA la nota del 10 agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 6 settembre 2017 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Michele Fatigato, ha fornito alla ricorrente gli estremi dei n. 5 assegni circolari versati in favore della de cuius quale corrispettivo per la risoluzione del contratto preliminare in questione, nonché le due note sottoscritte per quietanza dalla madre defunta rispettivamente in data 2 marzo 2010 e 7 aprile 2010;

VISTO che il ricorrente non ha trasmesso ulteriori note di replica;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere nei confronti della resistente avendo quest´ultima fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Silvia Due S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia