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Provvedimento del 21 settembre 2017 [7422028]

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[doc. web n. 7422028]

Provvedimento del 21 settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 384 del 21 settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 giugno 2017 da XX e YY, rappresentati e difesi dall´avv. Stefano Scillitani, nei confronti del Comune di Orta Nova con il quale i ricorrenti, nel ribadire alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto:

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che li riguardano presenti all´interno di un´ordinanza pubblicata nell´albo pretorio on-line del sito dell´ente resistente, opponendosi alla perdurante diffusione del testo integrale effettuata mediante i motori di ricerca generalisti;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno, in particolare, rappresentato:

che in data 7 maggio 2015 il Comune di Orta Nova ha emesso nei loro confronti un´ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – all´interno della quale erano riportati i dati personali e fiscali dei medesimi, oltre i dati catastali identificativi dell´immobile di loro proprietà – pubblicata nell´albo pretorio on-line dell´ente, nel quale sarebbe dovuta rimanere disponibile per un periodo di quindici giorni;

che la predetta ordinanza, a distanza di due anni dalla pubblicazione e dunque ben oltre il termine previsto per l´adempimento del relativo obbligo legale, risulta tuttora disponibile sul sito istituzionale dell´ente – nello specifico nell´albo pretorio on-line e nella sezione ordinanze – oltreché reperibile tramite i motori di ricerca esterni digitando il loro nominativo;

il grave pregiudizio derivante alla loro reputazione dovuto alla perdurante diffusione di dati personali che li riguardano in assenza di una norma di legge che la giustifichi, tenuto peraltro conto del fatto che "la questione della legittimità dell´ordinanza di che trattasi è attualmente sub iudice innanzi al Consiglio di Stato";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota del  27 luglio 2017 con la quale l´ente resistente ha dichiarato di aver provveduto, in data 19 luglio 2017, a rimuovere l´ordinanza individuata nell´atto di ricorso dall´apposita sezione del sito istituzionale e di aver invece anonimizzato, a partire dal 26 luglio 2017, quella pubblicata nello storico dell´albo pretorio on-line attraverso "l´eliminazione dei soli dati anagrafici dei destinatari e dell´indicazione della via dell´immobile";

VISTA la nota del 28 luglio 2017 con la quale i ricorrenti hanno contestato l´idoneità del riscontro ottenuto in quanto i dati personali che li riguardano, ivi compresi quelli riferiti alla loro abitazione, risulterebbero ancora visibili nella sezione ordinanze del sito istituzionale, nel quale sarebbero altresì rinvenibili le determinazioni, riportanti i loro nominativi, assunte dal Comune a seguito del ricorso promosso dai medesimi avverso la predetta ordinanza;

VISTA la nota dell´11 settembre 2017 con la quale l´ente resistente ha:

confermato di aver provveduto alla rimozione del testo dell´ordinanza sin dal 19 luglio 2017, rappresentando che "per mero errore" i dati identificativi dei ricorrenti non sarebbero stati contemporaneamente eliminati dall´elenco riassuntivo delle ordinanze, motivo per il quale risultavano ancora reperibili sul sito istituzionale;

comunicato di aver provveduto ad oscurare anche i dati identificativi presenti nell´elenco riassuntivo;

rilevato, con riguardo agli ulteriori atti amministrativi disponibili sul sito e menzionati nella memoria depositata dai ricorrenti nel corso del procedimento, che tali atti, riguardando l´autorizzazione alla costituzione in giudizio dell´ente, nonché l´impegno di spesa connesso agli oneri legali, "devono essere pubblicati sul sito nella loro interezza", citando, a sostegno di tale obbligatorietà, la normativa sulla trasparenza amministrativa;

CONSIDERATO, in primo luogo, che l´odierno ricorso può essere valutato solo con riguardo alle richieste avanzate con riguardo agli atti amministrativi pubblicati dalla resistente secondo le modalità indicate nell´atto introduttivo del procedimento, ma non con riferimento a quelli indicati nelle successive memorie dei ricorrenti;

CONSIDERATO, altresì, che:

la diffusione di dati personali – ancorché non sensibili, né giudiziari – può essere lecitamente effettuata da un soggetto pubblico solo quando tale operazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice) e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d) ed e) del Codice);

la disciplina di settore – d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 contenente il "Testo Unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali" – prevede espressamente che tutte le deliberazioni degli enti locali debbano essere "pubblicate mediante affissione all´albo pretorio, nella sede dell´ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge";

secondo le indicazioni fornite dal Garante attraverso le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati" (provv. n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014, doc. web n. 3134436) una volta decorso tale termine gli enti locali non possono continuare a divulgare i dati personali contenuti nelle relative deliberazioni, configurandosi, in caso contrario, una diffusione illecita, salvo che gli stessi atti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza (cfr. punto 3.a delle citate Linee guida);

qualora gli enti locali, decorso il periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di riferimento, intendano mantenere tali atti nel proprio sito istituzionale, anche attraverso l´inserimento degli stessi in apposite sezioni archivio, devono adottare opportuni accorgimenti finalizzati ad escludere l´identificabilità, anche indiretta, dei soggetti interessati, quali l´oscuramento dei dati personali che li riguardano;

la finalità perseguita attraverso la pubblicazione nell´albo pretorio on-line è riferita ad atti e documenti riguardanti questioni di rilievo essenzialmente locale, pertanto non risulta proporzionato, rispetto a detta finalità, consentire un´ampia reperibilità in rete dei dati personali ivi contenuti tramite i motori di ricerca generalisti (che, già di per sé, presenta il pericolo di decontestualizzazione delle informazioni e di riorganizzazione delle stesse, secondo logiche non conosciute e non modificabili dagli utenti), dovendosi pertanto prevedere l´adozione di opportuni accorgimenti tecnici atti ad evitarne l´indicizzazione;

RILEVATO che:

il Comune di Orta Nova ha provveduto, sia pure dopo il decorso del termine di pubblicazione previsto dalla disciplina di settore, ad oscurare i dati identificativi dei ricorrenti all´interno dell´ordinanza sopra citata, attualmente conservata nella sezione archivio dell´albo pretorio on-line, disponendo altresì l´eliminazione della copia presente nella sezione ordinanze;

tuttavia, all´interno dell´ordinanza pubblicata nell´archivio dell´albo pretorio on-line, risultano tuttora visibili i dati catastali identificativi dell´immobile oggetto del provvedimento, come tali idonei ad identificare, sia pure indirettamente, gli interessati nella loro qualità di proprietari dello stesso;

pur essendo stati oscurati i dati direttamente identificativi di questi ultimi, effettuando una ricerca nominativa relativa a YY tramite i motori di ricerca esterni al sito istituzionale, risulta tuttora sussistente un collegamento con la pagina del sito istituzionale dell´ente contenente l´elenco riassuntivo delle ordinanze di tipo edilizio, ivi inclusa quella di cui sono stati destinatari i ricorrenti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare al Comune di Orta Nova, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro dieci giorni dall´avvenuta ricezione del presente provvedimento, ad oscurare, all´interno dell´ordinanza indicata nell´atto introduttivo del procedimento e tuttora pubblicata nell´archivio dell´albo pretorio on-line dell´ente resistente, i dati catastali dell´immobile di proprietà dei ricorrenti, adottando altresì le misure tecniche idonee ad evitare il persistente collegamento, tramite i motori di ricerca generalisti, tra il nominativo della ricorrente e la pagina del sito contenente le ordinanze del settore edilizio;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo ai restanti dati identificativi degli interessati, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico del Comune di Orta Nova in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina al Comune di Orta Nova, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro dieci giorni dall´avvenuta ricezione del presente provvedimento, all´oscuramento, all´interno dell´ordinanza indicata nell´atto introduttivo del procedimento e tuttora pubblicata nell´archivio dell´albo pretorio on-line dell´ente resistente, dei dati catastali dell´immobile di proprietà dei ricorrenti, adottando altresì le misure tecniche idonee ad evitare il persistere del collegamento, tramite i motori di ricerca generalisti, tra il nominativo della ricorrente e la pagina del sito contenente le ordinanze del settore edilizio;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere al Comune di Orta Nova, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia