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Provvedimento del 28 settembre 2017 [7423699]

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[doc. web n. 7423699]

Provvedimento del 28 settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 388 del 28 settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 20 giugno 2017 da XX nei confronti della Società Mediaset Premium, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di:

- avere stipulato in data 14 febbraio 2017 un contratto on line con la società Mediaset Premium, inviando alla stessa, in pari data, una istanza di opposizione al trattamento dei propri dati per finalità commerciali;

- aver ricevuto il 18 febbraio 2017 una telefonata nel corso della quale l´operatore gli chiedeva "di effettuare una registrazione telefonica vocale per confermare i dati per poter soddisfare la sua richiesta di opposizione al trattamento" e di essersi rifiutato di procedere in tal senso, in quanto l´informativa fornita dalla società non prevedeva detta modalità di trattamento;

- essere stato nuovamente contattato dalla resistente il 1° e il 17 giugno 2017 con comunicazioni aventi finalità promozionali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 12 luglio 2017 con la quale la società resistente, nel precisare di avere già accolto la richiesta di opposizione al trattamento per finalità commerciali a seguito dell´istanza avanzata dall´interessato, ma di non avergliene dato comunicazione, ritenendola non necessaria, ha altresì rappresentato che le chiamate in questione non avevano finalità promozionali, ma "erano semplicemente comunicazioni di servizio, intese a comunicare le modalità previste per la modifica del consenso";

VISTA la nota del 12 luglio 2017 con la quale il ricorrente ha contestato quanto affermato dalla resistente, ribadendo il contenuto promozionale, in particolare, della telefonata ricevuta il 17 giugno 2017, nel corso della quale gli veniva proposto un abbonamento a condizioni più vantaggiose al fine di convincerlo, a seguito della sua disdetta, a rimanere cliente della società;

VISTA la nota del 18 luglio 2017 con la quale la resistente ha negato la finalità commerciale della citata telefonata del 17 giugno, in quanto volta non a offrire nuovi prodotti, bensì a cercare di garantire al ricorrente "una soluzione  che –dopo la sua disdetta (inviata il 16 maggio 2017) –potesse garantirgli le migliori condizioni per la prosecuzione del rapporto";

RITENUTO preliminarmente, alla luce di quanto emerso nell´istruttoria, di non poter condividere le considerazioni della resistente in ordine alle finalità non promozionali delle telefonate effettuate al ricorrente, tenuto conto che le stesse, e in particolare quella del 17 giugno 2017, avevano quale unico scopo quello di promuovere un prodotto, offrendo all´interessato un abbonamento a condizioni più vantaggiose, così da convincerlo a rivedere la sua decisione di rescindere il rapporto;

RILEVATO comunque che la società resistente ha comunicato, sia pure nel corso del procedimento, di avere preso atto dell´opposizione manifestata dal ricorrente, accogliendo la sua richiesta di astenersi dall´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano per finalità promozionali;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Mediaset Premium in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia