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Provvedimento del 26 ottobre 2017 [7441678]

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[doc. web n. 7441678]

Provvedimento del 26 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 449 del 26 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 7 giugno 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Buso, nei confronti della Cassa di risparmio del Veneto S.p.A. con il quale il ricorrente, in qualità di legittimario pretermesso dall´eredità del padre deceduto il 4 agosto 2016, dichiarandosi non soddisfatto del riscontro ricevuto ad esito delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), nella necessità di ricostruire la consistenza dell´asse ereditario, ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati relativi ai conti correnti o altri rapporti (sia in essere che estinti al momento del decesso) intrattenuti con la Cassa di risparmio del Veneto S.p.A. dal de cuius, anche in cointestazione con altri, con specifico riferimento alle informazioni contenute nei contratti e negli estratti conto;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato:

- di aver ricevuto dalla resistente informazioni concernenti i rapporti intrattenuti dal de cuius, anche in cointestazione con un altro soggetto, con esclusione dei dati riferiti a terzi;

- che la richiesta di accesso contenuta nell´atto introduttivo deve intendersi invece riferita anche ai dati relativi ad altri "eredi e cointestatari e,  comunque, in generale, a terzi percettori di beni, laddove tali dati (…) risultino strumentalmente idonei alla difesa in giudizio dei suoi diritti"; :

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 22 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 settembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 4 luglio 2017 con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A., per conto di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo), ha:

- riassunto la sequenza delle comunicazioni intercorse fra le parti;

- ribadito di aver dato riscontro, prima della proposizione del ricorso, alle richieste del ricorrente trasmettendo a quest´ultimo l´elenco dei rapporti intrattenuti dal de cuius, anche in cointestazione con altri, nonché copia dei relativi estratti conto;

- sostenuto di non poter aderire alla richiesta relativa ai dati di terzi, tenuto conto che la trasmissione di tali dati, ritenuta peraltro illecita, esporrebbe la banca al rischio di azioni legali da parte dei soggetti coinvolti;

VISTA la nota di replica del 5 luglio 2017 con la quale il ricorrente ha eccepito l´inidoneità del riscontro ottenuto dalla controparte ribadendo la richiesta di conoscere anche i dati riferiti ai cointestatari "e, comunque, in generale, a terzi, laddove tali dati compaiano in relazione ad atti di disposizione di somme di denaro, in entrata o in uscita";

PRESO ATTO che la resistente, già prima della proposizione del ricorso, aveva fornito un sufficiente riscontro all´interessato trasmettendo a quest´ultimo l´elenco dei rapporti intrattenuti dal de cuius, anche in cointestazione, nonché copia dei relativi estratti conto, con esclusione dei dati riferiti a terzi, e che tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente;

RILEVATO che l´interessato, ai sensi dell´art. 7, in combinato disposto con l´art. 9, comma 3, del Codice ha il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali relativi al defunto che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento ma non consente di accedere ai dati personali riferiti ai terzi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della inammissibilità del ricorso, nonché della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia