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Provvedimento del 26 ottobre 2017 [7449912]

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[doc. web n. 7449912]

Provvedimento del 26 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 444 del 26 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 giugno 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Sena e Gemma Ciaglia, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- in via principale, la rimozione di un URL, reperibile attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente in associazione al proprio nome e cognome, collegato ad un articolo avente ad oggetto vicende nelle quali il medesimo, pur venendo citato al suo interno, non è coinvolto;

- in via subordinata, qualora non fosse ritenuta fondata la richiesta principale, la rettifica dello snippet dell´articolo in quanto "suscettibile di fornire una ricostruzione fuorviante del fatto rispetto a quello che è l´oggetto reale dell´articolo";

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dall´associazione effettuata tra il suo nominativo e detto articolo nel quale sono riportate, tra le altre, anche informazioni relative  a vicende giudiziarie, risalenti nel tempo, che hanno riguardato suo padre – peraltro non aggiornate in quanto superate dall´accertata estinzione del reato per intervenuta prescrizione - e rispetto alle quali ritiene non sussistente alcun interesse pubblico alla relativa conoscibilità in correlazione con il medesimo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 22 settembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 5 luglio 2017 con la quale Google ha dichiarato di non aderire alla richiesta contenuta nell´atto di ricorso ritenendo tuttora "sussistente un interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca riconducibili al ruolo professionale" del ricorrente;

VISTA la nota del 6 luglio 2017 con la quale quest´ultimo ha ribadito la propria istanza eccependo la genericità del riscontro ottenuto, considerato che in nessun modo potrebbe giustificarsi, in virtù del proprio ruolo professionale ed in associazione al proprio nominativo, la perdurante disponibilità in rete informazioni riguardanti vicende nelle quali egli non è stato coinvolto e che contribuiscono a comprometterne i diritti;

VISTA la nota del 7 luglio 2017 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Masnada e Marco Berliri, ha rappresentato:

che nel caso di specie non possano ritenersi sussistenti i presupposti per l´applicazione del diritto all´oblio sia in virtù del breve lasso di tempo decorso dalla pubblicazione dell´articolo (avvenuta nel 2013), sia con riguardo alla rilevanza delle informazioni ivi contenute in relazione al ruolo dell´interessato nella vita pubblica;

l´articolo indicato riporta infatti, oltre alle informazioni oggetto di contestazione, anche notizie relative alla figura del ricorrente quale socio di maggioranza di una società citata "nell´ambito di una più ampia illustrazione dei rapporti (societari e non) intercorrenti tra e con i neo-nominati consiglieri" di un ente strumentale della regione Lombardia che gestisce "un capitale ingente di alcuni milioni di euro";

eventuali doglianze riguardanti la natura fuorviante o diffamatoria di un articolo non possono essere prese in considerazione dal gestore di un motore di ricerca ai fini della valutazione della sussistenza del diritto all´oblio, ma, riguardando diritti di tipo diverso (quali quello all´onore ed alla reputazione), possono essere fatte valere nei confronti degli editori dei siti sorgente ai quali può essere richiesta la cancellazione o anche solo l´aggiornamento della notizia;

gli snippet "non sono il risultato di un trattamento autonomo o ulteriore rispetto a quello che il motore di ricerca compie", ma rappresentano "un mero dato oggettivo elaborato automaticamente da un algoritmo sulla base dei contenuti della pagina web inclusa tra i risultati di ricerca più pertinenti alla domanda (…) dell´utente";

VISTA la nota del 4 ottobre 2017 con la quale il ricorrente ha contestato quanto affermato da Google ribadendo l´effetto distorsivo derivante dal suo accostamento a fatti nei quali non è stato coinvolto – desumibile anche dalla formulazione dello snippet – e rilevando come l´eventuale interesse che la collettività potrebbe avere a conoscere le vicende societarie dell´ente regionale sopra citato "consente di ritenere come l´eliminazione dell´articolo non dal web ma semplicemente dall´elenco di risultati rinvenienti dalla ricerca effettuata con nome e cognome [del ricorrente] possa costituire la soluzione ideale al fine di realizzare un giusto equilibrio tra l´interesse all´informazione della collettività e i diritti fondamentali della persona";

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all´oblio, occorre tenere conto, oltre che dell´elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea (cd. sentenza "Costeja");

RILEVATO a tale riguardo che:

l´articolo, risalente al 2013, ha ad oggetto principale informazioni di interesse pubblico che, tuttavia, non riguardano l´interessato che viene infatti citato solo in quanto avente un ruolo nell´ambito di una società ivi menzionata;

tra le notizie riportate nel predetto articolo ve ne sono alcune - quali quella inerente una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il padre del ricorrente, nonché quella relativa ad una questione che ha interessato la società di cui questi è socio e che peraltro risulterebbero non aggiornate - rispetto alle quali l´interessato, come si evince dallo stesso articolo, è rimasto estraneo, ma che, in quanto collegate ad esso, possono effettivamente contribuire a darne un´immagine fuorviante a partire dalle modalità di formulazione dello snippet;

la permanenza in rete di tale articolo, quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nome e cognome del ricorrente, può ritenersi idoneo a causare allo stesso un pregiudizio che non risulta bilanciato dalla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda in collegamento con esso (secondo quanto previsto al punto 8 delle citate Linee Guida del WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali, trattamento pregiudizievole per l´interessato);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dell´URL oggetto di richiesta quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell´interessato;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l´URL oggetto di richiesta quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell´interessato;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia