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Provvedimento del 21 dicembre 2017 [7465896]

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[doc. web n. 7465896]

Provvedimento del 21 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 561 del 21 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 7 settembre 2017 da XX, YY, ZZ e HH, rappresentati dal sig. JJ nella sua qualità di YY, nei confronti di Tiziana Life Sciences PLC e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il quale i ricorrenti, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), hanno:

rappresentato di voler revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché dei campioni biologici dai quali detti dati sono stati estratti, opponendosi ad ogni ulteriore utilizzo degli stessi da parte dei resistenti o di soggetti da questi eventualmente delegati;

chiesto di ottenere la restituzione dei propri dati personali, nonché dei relativi campioni biologici, chiedendo altresì la distruzione di eventuali copie degli stessi con relativa attestazione;

CONSIDERATO, in particolare, che:

la revoca in questione riguarda il consenso originariamente rilasciato, nell´ambito di un progetto di ricerca scientifica, ad una società successivamente sottoposta a procedura fallimentare ed alla quale è succeduta Tiziana Life Sciences PLC, quale aggiudicataria della "biobanca" e dei relativi diritti di utilizzo dei dati in essa raccolti;

quest´ultima, secondo gli interessati, non offrirebbe idonee garanzie in ordine al corretto trattamento dei dati che li riguardano;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 settembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 9 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 30 settembre e del 6 ottobre 2017 con le quali Tiziana Life Sciences PLC ha:

comunicato di non potere dare seguito, allo stato attuale, alle istanze avanzate dai ricorrenti tenuto conto del fatto che - nell´ambito di un´indagine penale condotta dalla competente autorità giudiziaria per fatti antecedenti all´acquisizione della biobanca da parte della stessa - è stato ordinato il sequestro di parte dei beni oggetto di richiesta (nello specifico i campioni biologici ed i consensi informati) e che pertanto la società risulterebbe "impossibilitata ad effettuare qualsiasi operazione sulla banca dati stessa";

manifestato la propria disponibilità, non appena disposta la revoca del predetto sequestro e ricostituita l´integrità dell´archivio cartaceo ed informatico, a restituire agli interessati quanto richiesto;

evidenziato l´importanza dell´attività dalla stessa svolta nell´ambito della ricerca scientifica rispetto alla quale la banca dati acquisita costituirebbe un patrimonio inestimabile tenuto conto del fatto che i donatori fanno parte di una comunità che, per una serie di fattori, "ha sviluppato un´omogeneità genetica con pochissimi eguali nel mondo" che "rendono virtualmente possibile lo studio genetico su larga scala di quasi tutte le malattie";

dichiarato di non avere ancora "intrapreso alcuna attività di ricerca sui dati che compongono" la predetta banca dati, composta sia da archivi cartacei che da un archivio informatico contenente, oltre ai campioni biologici ed alle dichiarazioni di consenso, anche altri dati quali quelli relativi a valutazioni mediche, alla storia clinica e familiare dei donatori, ai risultati degli esami eseguiti, nonché alla ricostruzione delle genealogie ed alla genotipizzazione del DNA degli individui coinvolti;

VISTA la nota del 2 ottobre 2017 con la quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha dichiarato:

che il soggetto proprietario e possessore della biobanca, nonché dei dati personali relativi ai ricorrenti, è unicamente Tiziana Life Sciences PLC;

di godere "esclusivamente [di] un diritto di accesso alla surriferita biobanca e ai dati cartacei e informatizzati" che, allo stato attuale, non può essere esercitato tenuto conto del fatto che detti dati sono sottoposti a sequestro a seguito di provvedimento della competente autorità giudiziaria;

di disporre di una copia di dati in formato elettronico, conservati su supporto informatico presso "il centro di calcolo dell´Area di Ricerca di Sassari", ma di aver preso atto delle intervenute revoche manifestate dagli interessati adottando ogni misura idonea a garantire i diritti degli interessati, come risulta dalle note indirizzate a questi ultimi, ed allegate al riscontro, nelle quali viene dato atto dell´avvenuta rimozione dall´archivio dei dati che li riguardano;

VISTA la nota del 21 novembre 2017 con la quale i ricorrenti, nel prendere atto del positivo riscontro fornito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, hanno invece ribadito le proprie richieste nei confronti di Tiziana Life Sciences PLC ritenendo inidonee le argomentazioni dalla stessa dedotte a fondamento del mancato accoglimento delle relative istanze;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

i dati oggetto delle richieste dei ricorrenti, con particolare riguardo a quelli genetici, sono assistiti, in virtù della loro idoneità a rivelare aspetti particolarmente delicati delle persone, da specifiche garanzie dettate dal Codice e dall´Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici, rilasciata dal Garante secondo le modalità definite dall´art. 90 del Codice (cfr. Autorizzazione n. 8 del 15 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016), che si sostanziano nella previsione di rigorosi presupposti richiesti ai fini della liceità del relativo trattamento;

la predetta Autorizzazione generale individua, tra le finalità per le quali è consentito il trattamento, quella legata alla ricerca scientifica e statistica connessa alla tutela della salute dell´interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, finalità per la quale è peraltro richiesto, in via generale e salvo alcune eccezioni specificamente richiamate in altro punto dell´autorizzazione (v. punti 3.1, lett. c) e 8.1), un consenso informato rilasciato per iscritto dall´interessato (cfr. punto 6 dell´Autorizzazione generale);

tale consenso, per ritenersi validamente prestato, deve risultare libero da condizionamenti, dovendosi intendere in ciò inclusa ovviamente anche la facoltà di manifestare, in qualsiasi momento, una volontà di senso contrario mediante la sua revoca (cfr. punto 6 dell´Autorizzazione generale, nonché l´art. 13 della Raccomandazione del Consiglio d´Europa CM/Rec(2016)6 in materia di ricerca sui materiali biologici di origine umana), così come la facoltà di aderire nuovamente al progetto di ricerca in un momento successivo mediante il rilascio di una nuova dichiarazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, con riguardo alla posizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo l´ente resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

RILEVATO, con riguardo alla posizione di Tiziana Life Sciences PLC, che, in base a quanto dichiarato, a motivo del provvedimento di sequestro emesso dall´autorità giudiziaria, che riguarda parte dei beni oggetto delle richieste degli interessati, la società non può, allo stato attuale, soddisfare integralmente le richieste dei ricorrenti; mentre non è stata sufficientemente comprovata in atti l´impossibilità, in concreto, per la medesima società di riscontrare tali istanze in relazione a eventuali copie dell´archivio informatico in suo possesso;

RILEVATO, con specifico riguardo alla richiesta di restituzione dei campioni biologici, che quest´ultima non può qualificarsi come atto di esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, tenuto conto del fatto che le relative istanze possono avere ad oggetto solo le informazioni estratte dagli stessi, ma non la fonte attraverso la quale tale operazione viene effettuata (cfr. il Provv. del Garante del 21 giugno 2007, reperibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1433975, nonché l´art. 4, n. 13 e il considerando n. 34 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679);

RITENUTO, tuttavia, di dover prendere atto della manifestata disponibilità di Tiziana Life Sciences PLC di soddisfare le richieste degli interessati in ordine alla restituzione dei campioni biologici, una volta tornati nella disponibilità della società,;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorso nei confronti di Tiziana Life Sciences PLC e, per l´effetto, di ordinare a quest´ultima, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di:

1) annotare l´opposizione manifestata dai ricorrenti all´ulteriore utilizzo dei dati che li riguardano, provvedendo –ove necessario, previa autorizzazione dell´a.g.- a trasmettere loro quelli eventualmente in possesso e non soggetti a sequestro, nonché, allorché quest´ultimo sarà revocato dall´a.g., alla trasmissione degli ulteriori dati richiesti, adottando nelle more ogni misura idonea a garantire i diritti degli interessati;

RITENUTO di dover compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità e novità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di Tiziana Life Sciences PLC e, per l´effetto, ordina a quest´ultima, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di annotare l´opposizione all´ulteriore utilizzo dei dati che riguardano i ricorrenti, provvedendo, ove necessario, previa autorizzazione dell´a.g.:

1.a trasmettere loro quelli eventualmente in possesso e non soggetti a sequestro;

2. adottare ogni misura idonea a garantire i diritti degli interessati riguardo ai dati oggetto di sequestro, provvedendo, una volta revocato quest´ultimo da parte dell´autorità giudiziaria, alla loro trasmissione, informandone tempestivamente il Garante;

c) dichiara non luogo a provvedere  nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

d) compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento in ragione della specificità e novità della vicenda.

Il Garante, nel chiedere a Tiziana Life Sciences PLC, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia