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Provvedimento del 9 novembre 2017 [7521421]

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[doc. web n. 7521421]

Provvedimento del 9 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 473 del 9 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 22 giugno 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Ettore Gorini nei confronti di Work Media srl e Abbonamenti Italia di Sacco Angelo, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza;

- la cancellazione e l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere ricevuto ripetute telefonate "sulla propria utenza cellulare, domestica" e anche presso il posto di lavoro, con le quali gli veniva intimato il pagamento di alcuni numeri in giacenza di una rivista, edita dalla Work Media srl, pur "non avendo, egli, mai ricevuto riviste ovvero sottoscritto contratti di abbonamento";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 3 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; nonché la nota del 3 ottobre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 26 luglio e 4 agosto 2017 con le quali la Abbonamenti Italia di Sacco Angelo ha rappresentato:

- di avere già provveduto, a seguito dell´istanza di accesso, a cancellare tutti i dati riferiti al ricorrente dal proprio database;

- di avere acquisito i dati dalla Work Media srl, titolare del trattamento;

- che i dati del ricorrente sono stati trattati per finalità commerciali e non sono stati oggetto di comunicazione a terzi;

VISTE le note del 25 luglio e 12 ottobre 2017 con le quali la Work Media srl, ha comunicato la cancellazione dei dati del ricorrente dai propri archivi, non fornendo, tuttavia -anche a seguito di successivo ulteriore sollecito inviato dall´Ufficio- alcun riscontro in ordine alle ulteriori richieste dallo stesso avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 2 del Codice;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, nei confronti della Abbonamenti Italia di Sacco Angelo, avendo quest´ultima fornito un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

RITENUTO, invece, di dover accogliere il ricorso, e per l´effetto, di dover ordinare alla Work Media srl, di fornire riscontro alle ulteriori richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, comma 2 del Codice e rimaste inevase, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico della Work Media srl, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti della Abbonamenti Italia di Sacco Angelo;

b. accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Work Media srl, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di fornire riscontro al ricorrente in merito alle richieste da questi avanzate e rimaste inevase, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c.  determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi a Work Media srl, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Work Media srl, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda, altresì, che il mancato riscontro alle richieste ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia