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Provvedimento del 9 novembre 2017 [7521518]

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[doc. web n. 7521518]

Provvedimento del 9 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 472 del 9 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato e regolarizzato in data 26 giugno 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv.to Vittorio Colomba nei confronti di Google Inc., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione dal motore di ricerca gestito da Google di quattro URL elencati nell´atto introduttivo e contenenti altrettanti articoli di stampa, riguardanti una vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto, apparsi sulle seguenti testate giornalistiche: Gazzetta di Modena; Il Secolo XIX, ed. Genova; Il Resto del Carlino-ed. Bologna (articoli pubblicati in data 20 giugno 2008), La Repubblica-ed. Bologna (pubblicato in data 19 giugno 2008);

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato:

- di essere stato coinvolto nell´anno 2008 in una vicenda giudiziaria per i reati di cui agli artt. 609 bis e  quater, comma 1, n. 1 c.p., con riferimento ai quali, il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa nel mese di aprile 2009, lo avrebbe assolto "con formula piena";

- che la persistente diffusione di tali articoli "di evidente infondatezza" risulta gravemente pregiudizievole per la sua dignità e reputazione, "in quanto riferiti a contenuti inveritieri ed oramai obsoleti";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 12 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 ottobre 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 17 e 20 luglio 2017 e con le quali Google, nel comunicare la decisione di non procedere alla deindicizzazione degli URL in quanto ancora "sussistente un interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca", ha altresì rappresentato:

- che in relazione agli URL contenenti gli articoli pubblicati su "Il secolo XIX" e "La Repubblica ed. Bologna", gli stessi non sono stati oggetto di interpello preventivo, ma indicati per la prima volta nell´atto di ricorso;

- che, nel contemperamento degli interessi tra diritto all´oblio e interesse pubblico alla reperibilità della notizia, rileva anche la natura giornalistica della notizia stessa a cui rinviano gli URL: secondo le Linee Guida sull´attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell´Unione europea nel caso C-131/12 "Google Spain e inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González", WP 225, adottate dal Gruppo art. 29 il 26 novembre 2014,  infatti, "la circostanza che l´informazione sia pubblicata da un giornalista la cui professione è informare il pubblico, è un fatto da considerare ai fini del bilanciamento", condizione questa che, unita a fatti riguardanti reati di particolare gravità, depone per il rigetto della richiesta di deindicizzazione avanzata dal ricorrente;

- che le notizie contenute negli articoli in questione non sono infondate, né errate in quanto descrivono i fatti avvenuti e riportano la notizia che il ricorrente "è stato inquisito e perseguito per gravi reati sessuali a danno di una minore"; ove poi la contestazione avanzata riguardasse la circostanza che le testate giornalistiche non riportano lo sviluppo della vicenda processuale, tale diritto deve essere esercitato nei confronti delle stesse testate giornalistiche che hanno pubblicato la notizia non aggiornata e non del motore di ricerca (in tal senso, Cass. Civ., sez. III, sent. n.5525 del 5 aprile 2012, citata dallo stesso ricorrente), rispetto al quale trova applicazione "il regime di irresponsabilità di cui alla Direttiva 2000/31/CE";

- che nel caso in esame:

• si tratta di una fattispecie particolarmente grave -risalente peraltro a meno di dieci anni fa- quale è la violenza sui minori, che anche per come è percepita dalla collettività, "abbassa l´asticella del diritto all´oblio rispetto alla pretesa obsolescenza della notizia del coinvolgimento" del ricorrente;

• il Tribunale non ha proceduto nei confronti del ricorrente, a causa di un vizio procedurale che ha reso improcedibile il giudizio, senza potere quindi entrare nel merito della vicenda;

RILEVATO, in via preliminare, che gli URL contenenti gli articoli pubblicati su "Il secolo XIX" e "La Repubblica ed. Bologna" effettivamente non risultano essere stati oggetto di interpello preventivo e che pertanto la richiesta della loro deindicizzazione deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

CONSIDERATO, con riferimento alla richiesta di rimozione dei restanti URL contenenti gli articoli pubblicati sulla "Gazzetta di Modena" e "Il Resto del Carlino-ed. Bologna", che gli stessi si riferiscono ad una vicenda giudiziaria nella quale il ricorrente è stato coinvolto per reati che, all´epoca dei fatti (2008), erano procedibili su querela di parte, in mancanza della quale il tribunale non ha potuto fare altro che emettere una sentenza di  improcedibilità;

CONSIDERATO tuttavia, in ragione della peculiarità della vicenda, riguardante un´ipotesi delittuosa caratterizzata oggi da un particolare allarme sociale e connessa ad una problematica quanto mai attuale in relazione all´utilizzo dei social networks e delle nuove tecnologie da parte dei minori, che le informazioni contenute nei risultati di ricerca appaiono veritiere, oltre che pertinenti alla luce dell´interesse del pubblico ad avere accesso a tali informazioni (v. anche le nelle citate Linee guida adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo di Lavoro "Articolo 29");

RITENUTO, anche in base a un ponderato bilanciamento fra i diversi criteri individuati del Gruppo Art. 29 nelle citate Linee Guida, che, nel caso di specie, nonostante il lasso di tempo trascorso dagli eventi, debba, tuttora, ritenersi prevalente l´interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che debba dichiararsi infondata la richiesta di rimozione degli URL, contenenti gli articoli pubblicati sulle testate giornalistiche "Gazzetta di Modena" e "Il Resto del Carlino-ed. Bologna", quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell´interessato;

CONSIDERATO che resta salvo il diritto del ricorrente di avanzare specifica istanza di aggiornamento, alla luce dei successivi sviluppi giudiziari, ai titolari del trattamento dei corrispondenti siti sorgente;

RITENUTO, altresì, di dover compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della peculiarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara inammissibili le richieste di rimozione degli URL contenenti gli articoli pubblicati su "Il secolo XIX" e "La Repubblica ed. Bologna" in quanto presentate per la prima volta nell´atto di ricorso;

b. dichiara il ricorso infondato in relazione alle richieste di rimozione degli URL ivi indicati contenenti gli articoli pubblicati su "Gazzetta di Modena" e "Il Resto del Carlino-ed. Bologna";

c. dichiara compensate tra le Parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia