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Ordinanza ingiunzione nei confronti di S.I.T. s.r.l. - 20 luglio 2017 [7566094]

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[doc. web n. 7566094]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di  S.I.T. s.r.l. - 20 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 329 del 20 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 25629/91026 del 3 settembre 2014 formulata ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ha svolto, formalizzandola con i verbali di operazioni compiute datati 9 e 24 ottobre 2014 nonché 7 novembre 2014, un´attività di controllo nei confronti di S.I.T. s.r.l. P.Iva: 03933360285, con sede in Mestre (Ve) via San Pio X n. 3 e luogo di esercizio dell´attività in Cortina D´Ampezzo (Bl), via Zuel di Sopra n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Tale attività di controllo ha consentito di accertare:

1. che l´accesso alle immagini memorizzate dal sistema di videosorveglianza è avvenuto, nel corso delle attività ispettive di cui ai verbali di operazioni compiute del 9 e 24 ottobre 2014 nonché 7 novembre 2014, ad opera di persona non designata quale incaricato del trattamento e senza il superamento di una procedura di autenticazione al sistema, così disattendendo quanto previsto dall´Allegato B al Codice , regole nn.rr. 1-10 e 12-15;

2. che il trattamento di dati personali dei clienti della società acquisiti per mezzo dei moduli prestampati denominati "schedine P.S." con la finalità di ricevimento dei messaggi e telefonate indirizzati alla clientela nonché per l´invio di periodica documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte praticate, è avvenuto senza che fosse resa l´informativa agli interessati (clienti della società) di cui all´art. 13 del Codice;

VISTI i verbali nn.rr. 2014 BL 115 00009 e 2014 BL 115 00007 entrambe datati 7 novembre 2014 (che qui si intendono integralmente richiamati), con i quali sono state contestate a S.I.T. s.r.l., rispettivamente, la violazione amministrativa, non definibile in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione alle misure indicate nell´art. 33 e la violazione amministrativa, definibile in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13;

VISTO lo scritto difensivo datato 1° dicembre 2014 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale, con specifico riferimento alla contestazione nr. 2014 BL 115 00009 per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, S.I.T. s.r.l. ha osservato come "(…) il signor (…) (persona non designata quale incaricato del trattamento che ha avuto accesso alle immagini memorizzate dal sistema di videosorveglianza nell´ambito dell´attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza) sia un tecnico impiantista di fiducia (…) che effettua in tale veste, occasionalmente e/o all´occorrenza, interventi sugli impianti elettrici dell´Hotel, quasi esclusivamente di illuminazione (…). Ma gli interventi del sig.(…) (persona non designata quale incaricato del trattamento che ha avuto accesso alle immagini memorizzate dal sistema di videosorveglianza nell´ambito dell´attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza) hanno riguardato l´impianto di videosorveglianza, al quale il sig.(…) (persona non designata quale incaricato del trattamento che ha avuto accesso alle immagini memorizzate dal sistema di videosorveglianza nell´ambito dell´attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza) non ha mai avuto e non ha accesso, anche perché gli impianti di videosorveglianza non sono di sua specifica competenza tecnica (…). Nella specifica circostanza, la valutazione a caldo effettuata dal sig.(…) (indicato nel verbale di operazioni compiute datato 9 ottobre 2014 quale soggetto rappresentante in atti la S.I.T. s.r.l.) è che il sig.(…) (persona non designata quale incaricato del trattamento che ha avuto accesso alle immagini memorizzate dal sistema di videosorveglianza nell´ambito dell´attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza) fosse la persona più facilmente reperibile e, in quanto elettricista, con competenze tecniche di base utili verosimilmente ad accompagnare ed aiutare nell´occasione gli operatori della Guardia di Finanza (…). Tale posizione è stata condivisa anche dal sig. (…) (legale rappresentante pro-tempore della S.I.T. s.r.l.), che telefonicamente ha delegato il sig. (…) (persona non designata quale incaricato del trattamento che ha avuto accesso alle immagini memorizzate dal sistema di videosorveglianza nell´ambito dell´attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza) a prestare la massima assistenza ai militari della Guardia di Finanza, incaricandolo(de facto ed in emergenza) al trattamento dei dati". Sul punto, peraltro, ha evidenziato come "La circostanza sopra descritta (…) è stata effettuata, anche se carente nella forma, in sostanza al solo fine di poter garantire lo svolgimento dell´attività dei militari della Guardia di Finanza per svolgere il controllo senza opporre alcun ostacolo, e di conseguenza per non incorrere alle relative conseguenze e sanzioni derivanti(…)". Inoltre ha rilevato come "(…) a causa di un precedente (e non completato) intervento tecnico di sostituzione dell´apparecchiatura di registrazione la stessa non era (…) collegata ad un monitor ed il relativo mouse, a dimostrazione che la visualizzazione delle relative registrazioni non sarebbe stata neanche possibile e/o accessibile nelle modalità ordinarie né dalle persone incaricate né tantomeno da terzi non autorizzati";

VISTO lo scritto difensivo datato 1° dicembre 2014 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale, con specifico riferimento alla contestazione nr. 2014 BL 115 00007 per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, S.I.T. s.r.l., premettendo che "(…) il sig. (…) (Legale rappresentante pro tempore di S.I.T. s.r.l.) – avendo conferito telefonicamente con i militari della Guardia di Finanza- ha chiesto di poter posticipare e/o aggiornare l´ispezione al fine di poter essere presente: a tale richiesta i militari hanno risposto di volere e potere proseguire anche in sua assenza", ha evidenziato come "La S.I.T. s.r.l. si era già dotata di proprie note informative, rese disponibili sia sul sito internet, che in occasione della sottoscrizione del relativo consenso (…)". Inoltre, "(…) non essendo stata contestata in precedenza l´assenza delle stesse (informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice oggetto della contestazione in argomento), non si era provveduto ad inoltrarle entro i 15 giorni successivi alle attività ispettive (…)" Ha rilevato, altresì, come la persona indicata nel verbale di operazioni compiute datato 9 ottobre 2014 quale soggetto rappresentante in atti la S.I.T. s.r.l. "(…) in assenza del sig.(…) (legale rappresentante pro-tempore della S.I.T. s.r.l.) (…), pur essendosi messo a disposizione dei militari, (…) ha prodotto con confusione  ed imprecisione la documentazione, portando come risultato magari in quella circostanza, a non aver consegnato la versione corretta in cartaceo ai militari";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità di S.I.T. s.r.l. in relazione alla contestazione in argomento.

Relativamente a quanto dedotto in riferimento alla contestazione nr. 2014 BL 115 00009 per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice in relazione alle misure indicate nell´art. 33 del Codice, si evidenzia come, riguardo le mansioni generalmente affidate alla persona non designata quale incaricato del trattamento che ha avuto accesso alle immagini memorizzate dal sistema di videosorveglianza nell´ambito dell´attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza, quanto prospettato ha il solo effetto di ribadire l´illiceità della condotta contestata, atteso che, proprio l´estraneità del citato soggetto da qualsiasi trattamento di dati dei clienti della società determina il fatto che non doveva essere messo in condizione di accedere ai dati in argomento, non essendo stato formalmente designato quale incaricato del trattamento ai sensi dell´art. 30 del Codice. Sul punto a nulla rilevano né l´asserita "(…) valutazione a caldo effettuata dal sig.(…) (indicato nel verbale di operazioni compiute datato 9 ottobre 2014 quale soggetto rappresentante in atti la S.I.T. s.r.l.) né il fatto che la condotta oggetto di contestazione sarebbe stata posta in essere "(…) al solo fine di poter garantire lo svolgimento dell´attività dei militari della Guardia di Finanza per svolgere il controllo(…)", in quanto l´attività di controllo della Guardia di finanza è stata posta in essere ai sensi dell´art. 157 del Codice. Più precisamente, la richiesta di informazioni ed esibizione di documenti, di cui all´art. 157 del Codice, è un´attività di tipo sostanzialmente collaborativo a fronte della quale il soggetto o i soggetti interpellati possono, come nel caso di specie, riservarsi di fornire elementi e/o documenti sui quali non sono in grado di fornire riscontri puntuali e immediati. Dagli atti, quindi, risulta che gli elementi, con i quali, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, è stata accertata la violazione di che trattasi, sono stati acquisiti nel rispetto di quanto statuito dalla disciplina scandita dal citato art. 157 del Codice.

Relativamente a quanto dedotto in riferimento alla contestazione nr. 2014 BL 115 00007 per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, nel ribadire quanto già rappresentato riguardo la sopra citata contestazione, si rileva come quanto argomentato circa il fatto che"La S.I.T. s.r.l. si era già dotata di proprie note informative, rese disponibili sia sul sito internet, che in occasione della sottoscrizione del relativo consenso (…)" non fornisca alcun elemento aggiuntivo a quelli già presi in esame nell´ambito dell´accertamento della violazione contestata. La condotta omissiva oggetto di contestazione è relativa al trattamento di dati acquisiti tramite i modelli prestampati denominati "schedine P.S." per il quale non è stata resa l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. Sul punto la memoria difensiva oltre a non produrre elementi idonei a confutare quanto accertato dalla Guardia di finanza, allega un´informativa (allegato 1 alla citata memoria) che non riguarda in alcun modo il trattamento di dati di che trattasi, ma inerisce "(…) le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano";

RILEVATO, pertanto, che S.I.T. s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice e senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo anche alla natura anche economica e sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, commi 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila), per una quantificazione totale pari a euro 6.400,00 (seimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a S.I.T. s.r.l. P.Iva: 03933360285, con sede in Mestre (Ve) via San Pio X n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7566094
Data
20/07/17

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca